Trib. Mantova, sentenza 15/01/2025, n. 26

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 15/01/2025, n. 26
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 26
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 596/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 596/2021 promossa da:
IM CA (C.F. [...]), assistita e difesa dall'avv.
FRAGALA' SILVIA
ATTRICE OPPONENTE contro
AG AR TE S.P.A. (C.F. 02466220205), assistita e difesa dall'avv. BASSIGNANI ELISA
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Fideiussione
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
In via pregiudiziale:
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- dichiarare la vessatorietà e, dunque, la nullità della clausola con cui è stata attribuita la competenza esclusiva al Tribunale di Mantova, in deroga alla competenza esclusiva del foro del consumatore;

- per l'effetto, dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria e, revocare il decreto ingiuntivo emesso, con i conseguenti provvedimenti di legge.
In via preliminare e nel merito:
- dichiarare la nullità delle clausole vessatorie, già rilevate d'ufficio nell'ordinanza 16/7/2024, nonché della clausola in deroga all'art. 1957 c.c., in quanto abusive, per tutti i motivi ampiamente esposti e dedotti.
In via istruttoria: come da precisazione delle conclusioni;

In ogni caso:
▪ revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione;

▪ conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente, Sig.ra
SO ER, alla società opposta MA ON TE SpA, per nessuna ragione o causa, e per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;

▪ con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Per parte convenuta opposta:
Piaccia all'On.le Tribunale adito, reiectis adversis, così giudicare:
Dato atto: - della validità ed efficacia di tutte le clausole negoziali - ivi comprese quelle elencate nell'ordinanza di rimessione della causa in istruttoria ex art. 279 c.p.c. del
16.07.2024, già oggetto di “rilevazioni d'ufficio” in merito a loro presunte (e inesistenti)
“nullità”, in quanto ritenute, infondatamente, “vessatorie” - contenute nella fideiussione personale a prima richiesta dell'8/11/2019;
- e/o, comunque, della palese ininfluenza e irrilevanza, per motivi sia sostanziali che processuali, ai fini della decisione del presente
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giudizio, di tale loro eventuale invalidità e inefficacia;
- e, infine, della improponibilità, inammissibilità, tardività e infondatezza di tutte le domande, deduzioni, eccezioni, opposizioni, istanze e conclusioni – sostanziali, processuali e istruttorie - di controparte.
In via preliminare e/o pregiudiziale: Respingere la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n.1688/2020 del 20.12.2020 – r.g.n.3181/2020, emesso dal Tribunale di Mantova il 20.12.2020, svolta in via preliminare nella proposta opposizione a decreto ingiuntivo dalla sig.ra ER SO nei confronti della MA
ON TE s.p.a. con socio unico, in persona dell'Amministratore Delegato Dott.ssa Emma
MA, perchè improponibile, inammissibile e infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 12.05.2021 e, per l'effetto, disporre la revoca del provvedimento sospensivo del 08.06.2021, confermando la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nonché il decreto medesimo.
In via principale: Respingere ogni domanda, istanza ed eccezione, avanzate con la proposta opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Mantova n.1688/2020 del 20.12.2020 dalla sig.ra ER SO nei confronti della convenuta opposta MA ON TE s.p.a. con socio unico, in persona dell'Amministratore Delegato Dott.ssa Emma MA, perchè tutte improponibili, inammissibili e infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in corso di causa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.1688/2020 emesso dal Tribunale di Mantova il 20.12.2020.
In subordine: Condannare comunque la sig.ra ER SO al pagamento in favore della convenuta opposta MA ON TE s.p.a. con socio unico, in persona dell'Amministratore Delegato Dott.ssa Emma MA, della somma di €.1.500.000,00, o di quella diversa somma che dovesse risultare provata in corso di causa, oltre interessi legali al tasso di cui all'art.1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
In ogni caso: Accertato il comportamento processuale temerario dell'opponente, condannare la sig.ra ER SO ex art. 96, co. 3, c.p.c. al risarcimento del danno in favore della
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MA ON TE s.p.a., in persona dell'Amministratore Delegato Dott.ssa Emma
MA, da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese (anche tecniche di CTU e di parte), competenze ed onorari di causa.
In via istruttoria: come da precisazione delle conclusioni.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato SO ER proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1688/2020 R.G., emesso da questo
Tribunale nei suoi confronti in data 20.12.2020, con il quale le è stato ingiunto l'immediato pagamento, in favore di MA ON TE spa, dell'importo di € 1.500.000,00, oltre ad interessi e spese, credito derivante da “fideiussore solidale a prima richiesta e senza eccezioni” rilasciata in data 8.11.2019, a garanzia del soddisfacimento di tutte le obbligazioni assunte da Sider.to s.r.l. nei confronti di MA ON TE s.p.a, e dall'inadempimento della società Sider.to s.r.l., che nelle more aveva depositato domanda di ammissione al concordato preventivo ex art. 161, c. 6 l.f., al pagamento delle fatture emesse dalla ricorrente per merce alla prima fornita, ancora dovuto per un importo complessivo di €
2.017.378,63.
L'opponente allegava: di essere figlia del Sig. RE SO, deceduto in data 03.08.2017, socio maggioritario, nonché amministratore unico della società Otlec SpA, anch'essa produttore di acciaio e derivati, andata in concordato preventivo nell'anno 2014;
che a seguito della cessazione di tale società, RE SO aveva iniziato una collaborazione esterna con la società SIDER.TO Srl, all'uopo costituita, grazie ad aiuti economici prestati da congiunti della moglie, che ne erano divenuti soci maggioritari, onde proseguire la attività di fornitura di acciaio, precedentemente svolta dalla Otlec;
che MA, da sempre fornitore di Otlec, aveva preteso, a garanzia delle forniture, il rilascio di una fideiussione, “a firma SO”, unico soggetto di cui si fidava, stante la capienza immobiliare della figlia ER;
che a cagione di ciò, ER, su richiesta del padre, aveva concesso la prima fideiussione,
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nell'anno 2015, con scadenza al 2017, rinnovata il 30.01.2017, con scadenza al 30.06.2018;
che, morto il padre, nell'agosto dell'anno 2017, la predetta aveva comunicato a SIDER.TO che non avrebbe prestato ulteriori fideiussioni, stante, la sua estraneità alla compagine sociale ed all'attività svolta, nonché la totale assenza di qualsivoglia interesse economico a riguardo,
a fronte del rischio amplissimo assunto, che non trovava più giustificazione alcuna;
che tuttavia, senza neppure ricevere una messa in mora, l'attrice si era vista notificare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, concesso sulla base di una fideiussione da lei sottoscritta.
L'attrice formulava pertanto espresso disconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214
c.p.c., delle sottoscrizioni apposte in calce alla fideiussione ed alle clausole vessatorie, datazione, sigle e contenuto del documento contrattuale fatto valere nei suoi confronti, avanzando in via preliminare istanza di sospensione della concessa provvisoria esecuzione del decreto impugnato.
Parte convenuta si costituiva dichiarando di volersi avvalere della scrittura disconosciuta, chiedendone la verificazione;
a tal fine offriva la produzione dell'originale della fideiussione disconosciuta e delle fideiussioni rilasciate in precedenza dalla stessa SO ER, ribadendone l'autenticità.
Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria efficacia del decreto ingiuntivo opposto, e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., veniva dato corso all'istruttoria relativa al procedimento incidentale di verificazione, mediante assunzione di prove orali e CTU grafologica.
Precisate dalle parti le rispettivi conclusioni, la causa veniva rimessa in istruttoria con ordinanza in data 16.07.2024, con cui, rilevato che: ”che solo in sede di precisazione delle conclusioni l'attrice ha allegato che “in particolare, la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni sottoscritte da persone fisiche, qualificabili nella categoria “consumatore”
(fideiussore consumatore), come nella fattispecie, costituisce clausola nulla ai sensi di quanto disposto dagli artt. 33, co. 2, lett. t) e 36 del Codice del Consumo, la cui nullità è rilevabile
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anche d'ufficio”, facendo valere per la prima volta la propria qualifica di “consumatore” al fine di eccepire la nullità della suddetta clausola … che è pacifico che la SO abbia prestato la garanzia a prima richiesta dedotta in lite quale “persona fisica” agendo “per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, e che quindi alla stessa sia attribuibile, nel caso, la qualifica di “consumatore” ex art.
3 D.lvo n. 206/05
, essendo del pari pacifico che la stessa non avesse alcun ruolo nella compagine societaria di Sider.to srl”, è stata rilevata d'ufficio la questione relativa alla nullità di ulteriori clausole contenute nel contratto dedotto in lite (“la stessa clausola di garanzia “a prima richiesta”, con esclusione della facoltà della garante di “opporre eccezioni” di qualunque natura alla garantita, in deroga all'art. 1945 c.c.;
la clausola di rinuncia alla preventiva escussione della debitrice principale, ex art. 1944 c.c.;
la clausola di deroga all'art.
1955 c.c.;
la clausola di deroga all'art. 1939 c.c. e di validità della fideiussione anche in caso di nullità dell'obbligazione principale,
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