Trib. Busto arsizio, sentenza 03/02/2025, n. 121
TRIB Busto arsizio
Sentenza
3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1244/2024 R.G.L., promossa da
ZA MO, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni
Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci e Nicola Zampieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, per procura in atti ricorrente
Contro
MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO – Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, in persona del Direttore Generale, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Citrigno ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c. ed elettivamente domiciliato come in atti resistente
OGGETTO: Altre ipotesi. Pubblico Impiego, riconoscimento “carta docente” al personale docente non di ruolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il
23.7.2024, la ricorrente, docente iscritta nelle graduatorie GPS di Varese per gli anni 2024/25 e 2025/26 (come da allegato depositato con le note
del 10.1.2025), ha documentato di aver prestato servizio presso l'Istituto
Superiore “Facchinetti” di Castellanza, a seguito della stipula di plurimi contratti annuali, sempre per 18 ore settimanali di lezione, nei seguenti anni scolastici (doc. n. 1):
- 2019/2020, dal 12.9.2019 al 31.8.2020;
- 2020/2021, dal 17.9.2020 al 31.8.2021;
- 2021/2022, dal 4.9.2021 al 31.8.2022;
- 2022/2023, dal 9.9.2022 al 31.8.2023;
- 2023/2024, dall'1.9.2023 al 31.8.2024.
La ricorrente ha dedotto di non aver mai fruito, in questi anni dall'a.s.
2019/20 all'a.s. 2022/23, dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121 co. 1 e 122 legge
107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del 23.09.2015, dpcm
28.11.2016).
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, la ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n.
107/2015, per le annualità 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e la condanna al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali e al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratosi anticipatari.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha contestato gli assunti avversari, rilevando la legittimità della
destinazione al solo personale di ruolo del contributo alla formazione professionale, e ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato e, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, dichiararsi l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono l'iscrizione a ruolo del ricorso, oltre al rigetto di ogni richiesta per gli anni scolastici con prestazione di servizio inferiore ai 180 giorni oppure non prestato dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza del termine per note sino al 14.1.2025, all'esito del deposito delle suddette da parte ricorrente, dato atto dell'impossibilità di conciliazione, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Inquadramento normativo
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I DPCM attuativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 hanno ribadito l'esclusione del beneficio per i docenti assunti a tempo determinato, essendo riservato ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Nello specifico, il DPCM del 23 settembre 2015, all'art. 2 ha sancito che
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente
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