Trib. Treviso, sentenza 13/01/2025, n. 37
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA LINA IN NOME DEL POPOLO LINO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 6826/2023 tra le parti:
PARTE ATTRICE: EP MO
(cf. [...])
UE MO
(cf. [...]
IA RE VA
cf. [...])
tutte con l'avv. CATIA SALVALAGGIO
PARTI CONVENUTE: ER LI PA, quale impresa designata alla gestione del FGVS
(già CATTOLICA DI ASSICURAZIONI PA)
(cf. 00409920584 – P.Iva 013335503232)
con l'avv. FRANCESCA MEONI
HI IL (cf. SSLRH90H05Z330C)
CONTUMACE
OGGETTO: morte
Decisa a Treviso, il 13 gennaio 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
ATTRICI: “Ogni istanza, eccezione e deduzione contraria reietta, Nel merito Accertata la responsabilità nella misura del 70% del Sig. SS CH nella causazione del sinistro del 13.11.2020 descritto in narrativa in cui rimase vittima la Sig.ra LO MA, condannarsi la EN LI S.p.A. (già Società Cattolica di Assicurazione) in solido con il Sig. SS CH, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dalle Sig.re TI RI RE, LO MA e LO PP, che si quantificano nella misura del 70% del totale pari ad € 463.087,30,di cui la somma di € 250.403,11 a titolo di danno non patrimoniale per la Sig.ra TI RI RE, la somma di € 103.340,96 a titolo di danno non patrimoniale per la Sig.ra LO MA, la somma di € 99.366,32 a titolo di danno non patrimoniale per la Sig.ra LO PP e la somma di € 9.976,90 a titolo di danno patrimoniale per le tre sorelle, in proporzione a quanto hanno anticipato per sostenere le spese documentate in narrativa, o nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo. In subordine Accertatala responsabilità in eguale misura ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c. del Sig. SS CH nella causazione del sinistro del 13.11.2020 descritto in narrativa in cui rimase vittima la Sig.ra LO MA, condannarsi la EN LI S.p.A. (già Società Cattolica di Assicurazione) in solido con il Sig. SS CH, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dalle Sig.re TI RI RE, LO MA e LO PP, che si quantificano nella misura del 50% del totale pari ad € 330.776,64, di cui la somma di € 178.859,36 a titolo di danno non patrimoniale per la Sig.ra TI RI RE, la somma di € 73.814,97 a titolo di danno non patrimoniale per la Sig.ra LO MA, la somma di
€ 70.975,94 a titolo di danno non patrimoniale per la Sig.ra LO PP e la somma di € 7.126,36 a titolo di danno patrimoniale perle tre sorelle, in proporzione a quanto hanno anticipato per sostenere le spese documentate in narrativa, o nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo. In ogni caso, spese competenze ed onorari di lite interamente rifusi” al procuratore dichiaratosi antistatario.
2
ER: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
- In via preliminare di merito: respingere la domanda, così come proposta nei confronti della convenuta, per difetto di legittimazione passiva e per l'effetto disporre con idoneo provvedimento l'estromissione della stessa dal giudizio con ogni conseguente statuizione di legge, con vittoria di spese e competenze di legge;
- Nel merito: in tesi: rigettare ogni domanda proposta dalle attrici, nei confronti della società convenuta, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ipotesi: condannare la convenuta a corrispondere quell'importo che sarà ritenuto di giustizia ancorchè provato in corso di giudizio;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”
3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. IA RE VA, UE MO e EP MO hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale (da perdita del rapporto parentale) e patrimoniale (per spese funerarie e di successione) subito a causa del sinistro verificatosi il 13.11.2020, alle ore 19:30 circa, a Montebelluna (TV), lungo Via Bassanese, nei pressi dell'intersezione con Via Giuseppe di Vittorio, nel quale è deceduta la loro congiunta, MA LO (rispettivamente figlia della prima e sorella delle altre) che, nell'attraversare la strada (per andare sul lato destro della carreggiata secondo il suo senso di marcia, essendo terminata la pista ciclabile sull'altro lato), è stata investita dalla vettura proveniente da tergo, la Mercedes Classe A tg. BR799VS – condotta dal proprietario CH SS – priva di valida copertura assicurativa (essendo scaduto l'ultimo periodo di copertura il 26.10.2020).
1.1. Hanno prospettato le attrici – in tesi – l'esistenza di un concorso di colpa della LO, in misura del 30%, alla luce delle risultanze della CTU disposta nel procedimento ex art. 696/696bis cpc. instaurato dinanzi a questo Tribunale (RG. n. 2476/2023), per non avere prestato la massima prudenza in approssimazione dell'intersezione e per non aver utilizzato il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ed alta visibilità;
in ipotesi, hanno chiesto l'applicazione della presunzione di pari responsabilità cui all'art. 2054/2 cc..
1.2. Per la liquidazione del danno non patrimoniale hanno fatto applicazione delle cd. Tabelle di Roma.
2. Si è costituita in giudizio ER LI PA (già CATTOLICA DI ASSICURAZIONE PA), quale IMPRESA TERRITORIALMENTE DESIGNATA ALLA GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA, che ha resistito alla domanda avversaria eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, mancando la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi