Trib. Asti, sentenza 15/01/2025, n. 37
TRIB Asti
Sentenza
15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
V.G. 4051/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4051/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato a Caramagna Piemonte (CN), in [...] Parte_1 C.F._1
30/07/1961, residente in [...]P.te (CN)
e
, (C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. NICOTRA FABIO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Bra (CN), il 05/07/1986.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) (atto n. 60 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986).
Dal matrimonio sono nate le figlie , nata a [...], in data [...] e Persona_1 Per_2
, nata a [...] l'[...], entrambe, seppur formalmente ancora residenti con il padre
[...]
ma economicamente autosufficienti. Parte_1
1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Cuneo in data 13.02.2014, (R.G. 1247/2013).
Con ricorso depositato il 24/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4051/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato a Caramagna Piemonte (CN), in [...] Parte_1 C.F._1
30/07/1961, residente in [...]P.te (CN)
e
, (C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. NICOTRA FABIO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Bra (CN), il 05/07/1986.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) (atto n. 60 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986).
Dal matrimonio sono nate le figlie , nata a [...], in data [...] e Persona_1 Per_2
, nata a [...] l'[...], entrambe, seppur formalmente ancora residenti con il padre
[...]
ma economicamente autosufficienti. Parte_1
1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Cuneo in data 13.02.2014, (R.G. 1247/2013).
Con ricorso depositato il 24/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex
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