Trib. Asti, sentenza 15/01/2025, n. 37

TRIB Asti
Sentenza
15 gennaio 2025
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TRIB Asti
Sentenza
15 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Asti, sentenza 15/01/2025, n. 37
Giurisdizione : Trib. Asti
Numero : 37
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

V.G. 4051/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4051/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato a Caramagna Piemonte (CN), in [...] Parte_1 C.F._1
30/07/1961, residente in [...]P.te (CN)
e
, (C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. NICOTRA FABIO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero

CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Bra (CN), il 05/07/1986.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) (atto n. 60 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986).
Dal matrimonio sono nate le figlie , nata a [...], in data [...] e Persona_1 Per_2
, nata a [...] l'[...], entrambe, seppur formalmente ancora residenti con il padre
[...]
ma economicamente autosufficienti. Parte_1
1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Cuneo in data 13.02.2014, (R.G. 1247/2013).
Con ricorso depositato il 24/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex
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