Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2024, n. 2001

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2024, n. 2001
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 2001
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3108 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 promossa con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c.
da
nata a [...] il [...], residente a [...]
Linate 35 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara C.F._1
PAROLIN
nei confronti di
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_1
Tribunale di Vicenza.
In punto: rettificazione di sesso ex art. 31 D.Lgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE :
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1
1) Autorizzare parte ricorrente a effettuare ogni trattamento di Parte_1
carattere medico chirurgico che dovesse ritenere necessario all'adeguamento dei suoi
caratteri e organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili nel rispetto del
suo benessere psicofisico ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, del d. lgs. 1 settembre
2011, n. 150;

2) contestualmente, stante lo stato di mascolinizzazione raggiunto dall'istante e il suo
agire da anni in ogni contesto sociale come maschio, ordinare all'Ufficiale di stato civile
del Comune di Caldogno di rettificare l'atto di nascita di parte attrice e in tutti gli atti e
documenti da esso derivanti, nel senso che, laddove è indicato il “sesso femminile” sia
letto e inteso “sesso maschile” e laddove è indicato “ ” sia letto e inteso Parte_1
“ ”. Parte_2
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO:
Chiede l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. in data 1.7.2024 adiva Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo:
- che non era coniugata, né aveva figli;

- che, sin dall'età infantile, aveva avvertito di possedere una identità di genere
maschile, contrapposta al proprio sesso biologico e che tale discrepanza era stata
fonte di gravi sofferenze e disagi;

-che la presa di coscienza in ordine alla difformità delle proprie caratteristiche
psichiche rispetto a quelle biologiche, l'aveva indotta ad intraprendere il percorso di
cambio di genere;

2
-che, a partire dall'anno 2021, aveva deciso di intraprendere presso il dott.
[...]
(psicologo e psicoterapeuta) un percorso terapeutico di sostegno alla Per_1
transizione FtM (da femmina a maschio) sottoponendosi a test psico – diagnostici;

-che, successivamente, sotto controllo specialistico endocrinologico, da parte del dott.
aveva intrapreso una terapia ormonale;
Persona_2
-che sia lo psicologo che l'endocrinologo avevano confermato nei suoi confronti la
diagnosi di transessualità, l'assenza di patologie psichiatriche e la necessità, per il suo
benessere, di proseguire e completare il percorso di transizione da donna a uomo
attraverso tutti i trattamenti indicati allo scopo;

-che era determinata a proseguire la terapia ormonale ed il trattamento
mascolinizzante già in atto.
Tutto ciò premesso, chiedeva di essere autorizzata a completare il percorso di
transizione da donna a uomo attraverso i trattamenti necessari ad adeguare i propri
caratteri sessuali da femminili a maschili;
chiedeva altresì che il Tribunale,
contestualmente, disponesse la rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile,
attribuendole il prenome di “ ”. Parte_2
La domanda di rettificazione ed attribuzione di sesso svolta dalla parte ricorrente è
fondata e va accolta.
Ritiene infatti il Collegio che la transessualità irreversibile - intesa come situazione in
cui un soggetto, pur presentando caratteristiche cromosomiche ed anatomiche di un
certo sesso, avverte tuttavia di appartenere al sesso opposto - legittimi la persona
interessata a chiedere la rettificazione del proprio sesso anagrafico in modo da
renderlo coerente alla personalità psico -sessuale effettiva.
3
La materia è stata regolamentata dapprima dalla legge 164 del 1982, dettante “norme
in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” e successivamente dall'art. 31 del
decreto legislativo 1.9.2011 n. 150 che recita:
“1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi
dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di
cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.


2. E' competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza

l'attore.


3. L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il

pubblico ministero.


4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare

mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata
in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.


4-bis. Fino alla precisazione delle conclusioni la persona che ha proposto domanda di

rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione
congiunta, resa personalmente in
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