Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/01/2025, n. 213
Sentenza
28 gennaio 2025
Sentenza
28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 4389/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Prima sezione civile - riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4389/2020 R.G., avente ad oggetto divorzio contenzioso, vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Pompei alla via Parte_1
S. Abbondio n. 157/C, presso lo studio dell'avv. Loredana Del Sorbo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(nato a [...] - Svizzera - il 1.7.1973) elettivamente domiciliato in Controparte_1
Sant'Antonio Abate alla Via Scafati n. 149 presso lo studio dell'avv. Anna Rosanova che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 25.09.2024, l'avv. Loredana
Del Sorbo per la ricorrente ha dedotto di aver depositato la documentazione richiesta precisando che come da decreto allegato è portatrice di Handicap in situazione di gravità ai sensi Parte_2 dell'art.3 comma 3 e percepisce un rateo di 343,66 € mensili, non percepisce accompagnamento.
L'avv. Anna Rosanova ha rassegnato le seguenti conclusioni “disporre l'affido congiunto di Pt_2
benché maggiorenne - atteso che è diventata maggiorenne - ad entrambi i genitori con Per_1
1
collocazione preferenziale presso la madre, e cioè in Boscoreale (NA) alla via Vico San Felice n. 25;
la revoca dell'assegno mensile di mantenimento per i tre figli, all'attualità di € 400,00
(quattrocento/00), rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, posto a carico del ricorrente/resistente sig. stabilito con la separazione consensuale omologata con Controparte_1
decreto del Tribunale di Torre Annunziata in data 29/10/2019, essendo economicamente Per_2 autosufficiente, percependo l'assegno di invalidità ed accompagnamento, essendo anche Pt_2
maggiorenne e diventata economicamente indipendente e risiedente con il padre;
inoltre, le Per_1
parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. Si chiedono i termini di cui all'art.190 c.p.c. con riserva di produrre ulteriore documentazione e/o di precisare e/o modificare ulteriori conclusioni”.
Il P.M., in data 11.11.2024, ha concluso affinché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne affetta da handicap grave e con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.09.2020, ha chiesto di pronunciare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con in Boscoreale in data Controparte_1
29.11.1994, nel corso del quale sono nati tre figli, , in data 28.9.1997, in data Persona_3 Pt_2
19.1.1996, e in data 29.11.2003, ormai tutti maggiorenni. Per_1
A sostegno della domanda ha addotto che fra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Torre Annunziata il 29.10.2019 (nella quale è stato previsto l'affidamento condiviso dei figli all'epoca minorenni con collocazione delle figlie presso la madre e del figlio presso il padre, la disciplina del rispettivo diritto di visita e l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento delle figlie mediante versamento di un importo mensile di euro 400,00 e spese straordinarie al 50%) e che da quel tempo è cessata l'effettiva convivenza, perdurando lo stato di separazione;
che il figlio vive con il padre ed è autosufficiente economicamente. Ha, Persona_3
pertanto, chiesto condannarsi il resistente al pagamento di un assegno di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie non economicamente indipendenti e di un assegno divorzile di euro 200,00.
, nel costituirsi in giudizio, non si è opposto al divorzio ma, dopo aver chiesto Controparte_1 disciplinarsi l'affidamento, la collocazione e il diritto di visita della figlia divenuta però Per_1 nelle more maggiorenne, ha chiesto la revoca dell'assegno mensile di mantenimento per i due figli
2
e essendo il figlio economicamente autosufficiente e percependo la figlia Persona_3 Pt_2
l'assegno di invalidità e di accompagnamento, determinando in euro 150,00 mensili il contributo al mantenimento della figlia oltre rimborso del 50% delle sole spese mediche straordinarie Per_1
necessarie previamente concordate.
All'udienza presidenziale del 22.01.2021, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente ha confermato le condizioni di cui alla separazione consensuale e nominato il G.I. Con sentenza non definitiva n. 740/2022, il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, disponendo procedersi oltre per il prosieguo.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con la memoria istruttoria I termine parte resistente ha allegato che la figlia frattanto diventata maggiorenne, da diversi mesi aveva Per_1
iniziato a convivere con il padre a Gragnano;
rigettate le istanze istruttorie così come formulate dalle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e in allegato alle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 17.10.2023, il resistente ha depositato comunicazione UniLav relativa alla figlia Pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione Per_1
dei termini ex art. 190 cpc e acquisizione del parere del PM. Con ordinanza depositata in data
29.04.2024, la