Trib. Udine, sentenza 28/05/2024, n. 183

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Udine, sentenza 28/05/2024, n. 183
Giurisdizione : Trib. Udine
Numero : 183
Data del deposito : 28 maggio 2024

Testo completo

97/24 R.G. Lav.

TRIBUNALE DI UDINE

VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 28.05.24, avanti al Giudice dott.ssa A B, è presente l'avv. F Cont N per parti ricorrenti e nessuno per , già costituito.
L'avv. F N insiste per l'accoglimento del ricorso, precisando che le annualità per le quali deve intendersi formulata la domanda sono quelle delle pg. 2 e 3 del ricorso che corrispondono ai contratti allegati, contenendo invece le conclusioni errori materiali.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni di parti ricorrenti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa A B



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa A
B, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 97/2024
Promossa da:
, nata a Fagagna, il 14.05.73, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato a Venezia il 16.06.64, (C.F. ) e
[...] C.F._2 [...]
, nata a Trieste il 25.02.92, (C.F. ), rappresentati e difesi Parte_3 C.F._3 dall'avv.to F N
-ricorrenti- contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_2 CP_3 la dott.ssa Silvia Tacus e con la dott.ssa giusta autorizzazione dell'Avvocatura CP_4
distrettuale dello Stato
-resistente-
oggetto: carta del docente
sulle seguenti conclusioni di parte
DI , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
Nel merito, in via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per la , per gli Parte_1
anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per il e per gli anni scolastici 2021/2022 e Parte_2
2022/2023 per la , o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le Parte_3
medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e
Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dei ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta per la della somma pari a complessivi € 1.000,00, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente con accredito sulla detta Carta per il della somma pari a complessivi € 1.000,00, oltre Parte_2
interessi e rivalutazione, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente con accredito sulla detta Carta per la della somma pari a complessivi € 1.000,00, oltre Parte_3
interessi e rivalutazione, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
Nel merito, in via subordinata: previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della
CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per la per gli anni scolastici Parte_1
2019/2020 e 2020/2021 per il e per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 per la Parte_2
Cont
, condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da Parte_3 liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00, per ciascun ricorrente, oltre interessi e rivalutazione, o nella diversa somma risultante dovuta.
CONDANNARSI L'AMMINISTRAZIONE CORRISPONDERE, CONVENUTA A SULLE
SOMME DOVUTE, LEGALI. RISULTANTI LA MAGGIOR SOMMA TRA RIVALUTAZIONE
E INTERESSI.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei
compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
Nel merito, in via principale: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, si chiede le stesse vengano proporzionalmente al periodo ed alle ore di servizio effettivamente prestati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.02.24 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
deducevano di aver lavorato come docenti in forza di ripetuti contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Infatti, i ricorrenti allegavano di aver svolto mansioni del tutto identiche a quelle dei docenti di ruolo ed evidenziava che tale diversità di trattamento non trovava riscontro negli artt. 63 e 64 del CCNL comparto scuola, richiamando, inoltre, le recenti pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Quindi, i ricorrenti concludevano come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il , insistendo per il rigetto delle Controparte_2 domande attoree nel merito, posto che la carta del docente non rientra tra le “condizioni dell'impiego” cui fa riferimento la normativa eurounitaria e che, in ogni caso, il diverso trattamento era giustificato dalla imposizione per il solo personale di ruolo di ulteriori obblighi formativi personali.
Parte resistente, inoltre, deduceva di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato, evidenziando che l'importo richiesto doveva essere ridotto in misura proporzionale al servizio effettivamente prestato.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
All'esito della discussione orale dell'udienza del giorno 28.05.24, il Giudice pronunciava sentenza.
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Il Giudicante ritiene che la domanda dei ricorrenti debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Nel caso di specie devono ritenersi pacifici, in quanto non contestati, la sussistenza e durata dei rapporti a termine intercorsi, il fatto che il negli anni scolastici in cui hanno lavorato i CP_2
ricorrenti abbia erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tali periodi i ricorrenti hanno svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti a tempo indeterminato.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo CP_2
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122, della legge sopra citata, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23.9.2015, sostituito poi dal D.P.C.M. del 28.9.2016, con cui sono stati identificati i beneficiari della Carta.
In particolare, l'art. 3 D.P.C.M. 28.09.2016, nel confermare quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, dispone che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Tuttavia, in materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio:
- l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari,
come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica;

- l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;

- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;

- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Pertanto, si ritiene di condividere quanto affermato di recente dal Consiglio di Stato, con la sentenza
n. 1842/2022, che, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha evidenziato che la scelta ministeriale forgia “un sistema di formazione 'a doppia trazione': quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. (…) Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato che ricorrerebbe un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ne deriva che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la
Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre
2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche 'i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit., posto che, mancando una norma innovativa rispetto al D. Lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria.
Infatti, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di talché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Tale questione, poi, è stata oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, chiamata a pronunciarsi a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio analogo al presente, la quale ha osservato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di CP_2
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza
(CGUE, Sezione VI Ordinanza del 18/5/2022 causa C-450-21).
Ciò è stato ribadito anche dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, laddove ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” (Cass.
29961/2023).
Nel presente giudizio non vi è contestazione ad opera del in merito alla piena equiparabilità, CP_2
dal punto di vista delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra gli odierni ricorrenti e gli altri docenti di ruolo che hanno svolto servizio nei medesimi periodi.
In tal senso, non rileva nemmeno il fatto che le supplenze siano state eventualmente svolte da alcuni dei ricorrenti in mancanza di specifico titolo di specializzazione per il posto di sostegno perché il titolo, sotto questo aspetto, è un elemento formale inidoneo ad incidere sul contenuto effettivo della prestazione.
Peraltro, non può trovare accoglimento nemmeno l'eccezione di parte resistente di riduzione proporzionale del bonus in base al servizio effettivamente prestato, avendo i ricorrenti svolto tutte supplenze fino al termine delle attività didattiche o, financo, di durata annuale.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza da ultimo citata, ha chiarito quali siano le supplenze rispetto alle quali si imponga la necessità di assicurare parità di trattamento con i docenti a tempo indeterminato.
I giudici di legittimità hanno in particolare escluso, quali idonei termini di raffronto, quelli calibrati su situazioni peculiari (come i docenti part time, in malattia, comandati o distaccati), non potendo lo strumento antidiscriminatorio “fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”;
così come hanno ritenuto in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni di cui all'art. 489 co. 1 del D.Lgs. n. 297/1994, sempre relativo a specifici fenomeni.
Secondo la Corte il riconoscimento della carta del docente è pienamente giustificato sicuramente per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999, cioè le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. La Suprema Corte ha evidenziato infatti che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico…si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Si evidenzia altresì, quanto all'anno scolastico 2023/2024, di cui la ricorrente Parte_1
chiede il riconoscimento nel presente procedimento, che con il D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, il legislatore ha esteso anche ai docenti a tempo determinato l'erogazione della carta del docente. In particolare, l'art. 15 del D.L. sopra citato dispone che: “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Nel predetto anno scolastico alla ricorrente è stata conferita una supplenza fino Parte_1
al termine delle attività didattiche, e la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza sopra richiamata, ha equiparato tale tipologia di supplenze a quelle annuali, ritenendo pienamente giustificato il riconoscimento del beneficio anche al personale a tempo determinato.
Ne consegue che, alla luce delle pronunce sopra richiamate, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”.
Preme, infine, evidenziare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107 del 2015 ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento. Pertanto, la condanna del al pagamento del CP_2
controvalore in denaro della carta del docente assicurerebbe ai docenti a termine un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato.
In conclusione, per tutti i motivi che precedono, deve riconoscersi ai ricorrenti il beneficio in esame per tutti gli anni scolastici richiesti, per il tramite la “Carta elettronica del docente”, come peraltro richiesto dalla difesa attorea, ossia:
- per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, nell'importo complessivo di € 1.000,00, in favore della ricorrente Parte_1
- per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, nell'importo complessivo di € 1.000,00, in favore del ricorrente ;
Parte_2
- per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 nell'importo complessivo di € 1.000,00, in favore della ricorrente . Parte_3
Quanto alla debenza degli interessi legali o della rivalutazione monetaria, si evidenzia altresì che la
Suprema Corte, nel dispositivo della decisione n. 29961/2023, ha statuito che “ai docenti di cui al punto 1 (n.d.r. cioè i docenti non di ruolo con incarichi fino al 31.08 o al 30.06), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Da ultimo, attesa la soccombenza del , lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese CP_2
di lite, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M.
55/14, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale, con applicazione dell'aumento in ragione del numero di parti.
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