Trib. Potenza, sentenza 18/10/2024, n. 1685

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 18/10/2024, n. 1685
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 1685
Data del deposito : 18 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in persona dei dottori:
Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO Presidente e relatore
Dott.ssa GI VOLPE Componente
Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Componente all'esito della camera di consiglio del 16. 10. 2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
non definitiva
nelle cause civili riunite e rispettivamente iscritte ai numeri di rg. 785/2020 e 2547/2020, aventi ad oggetto: “impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea del consiglio di amministrazione delle società delle mutue assicuratrici e società cooperative”, vertenti
T R A
MB IA e TT GI, quest'ultima in proprio a quale rappresentante della quota eredi UI De PO in comunione di De PO CO e De PO AR, rappresentate e difese dall'avv. Benedetto Migliaccio, con studio in Napoli, ed ivi elettivamente domiciliate come da mandato in calce all'atto di citazione;

ATTRICI
E
DE FI CO s.r.l., società con Sede in Maratea, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Igino Cappelli, con studio in Sala Consilina, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO


Con atto di citazione ritualmente notificato, MB IA e TT GI, quest'ultima in proprio a quale rappresentante della quota eredi UI De PO, socie della De PO CO s.r.l., convenivano in giudizio, entrambe socie di De PO CO s.r.l. convenivano in giudizio la società domandando: l'accertamento della invalidità, nullità/ annullabilità della delibera assembleare del
29.6.2019 avente ad oggetto l'approvazione del bilancio 2018 e relativi allegati e per l'effetto condannare l'amministratore ad adottare tutti i necessari e conseguenziali provvedimenti;
condannare la società al pagamento delle spese e competenze di causa, previo accertamento, quanto alla competenza della nullità della clausola arbitrale di cui all'art. 18 della statuto societario.
A fondamento della domanda, le socie allegavano: la nullità della deliberazione per mancata convocazione di MB IA;
per invalidità derivata in quanto il documento si fonda su dati di partenza falsi a cagione ella invalidità delle delibere di approvazione dei precedenti bilanci oggetto di giudizi già pendenti innanzi al medesimo Tribunale;
la contrarietà del bilancio e dei documenti contabili ai principi di chiarezza, verità, precisione come enucleati nel codice civile, in particolare quanto al “ decremento delle rimanenze” senza alcun aumento dei ricavi;
all'aumento della voce “ crediti versa clienti” caratterizzati, per la loro risalenza e l'assenza di atti interruttivi della prescrizione, da inesigibilità;
mancata indicazione nel bilancio e negli allegati del contenzioso della società con la banca Monte dei Paschi di Siena relativamente al quale non erano state considerate le spese ed i possibili rischi;
indicazione di fatture da ricevere per € 62.730,00 senza alcuna indicazione sulla derivazione, sull'anno di maturazione dei crediti;
azzeramento del fondo rischi ed oneri malgrado l'amministratore, già in occasione della approvazione di precedenti bilanci avesse fatto riferimento a contenziosi in corso;
mancata informazione sulle operazioni a parti correlate contrariamente alla circostanza che dal dettaglio analitico della situazione patrimoniale esse erano stato poste in essere e non a condizioni di mercato;
assenza di riferimenti su garanzie prestate;;
azzeramento fondo TFR malgrado la presenza d dipendenti.
Si costituiva in giudizio la società, la quale contrastava in ogni punto la domanda delle attrici, rilevando profili di inammissibilità della stessa, e documentava come la socia MB fosse stata regolarmente convocata a mezzo PEC.
La causa prendeva il numero di ruolo 785/2020.
Con successivo atto di citazione le medesime attrici impugnavano la deliberazione della società del
15.7.2020 con la quale era stato approvato il bilancio di esercizio del 2019 domandando, previo accertamento della clausola arbitrale di cui all'art. 18 dello statuto societario di: accertare la invalidità, nullità/ annullabilità della delibera assembleare del 29.6.2019 avente ad oggetto
l'approvazione del bilancio 2019 e relativi allegati e per l'effetto condannare l'amministratore ad
adottare tutti i necessari e conseguenziali provvedimenti;
condannare la società al pagamento delle spese e competenze di causa.
A fondamento della domanda, le attrici allegavano: la mancata convocazione della socia MB,
l'invalidità derivata del bilancio 2019 il quale si fondava su di una serie di anomalie e di dati non veritieri già inseriti in precedenti bilanci tutti impugnati dalle stesse;
violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio 2019 sotto il profilo, in particolare: della menzione di costi per godimento di beni di terzi per € 33.898,00 senza alcun riferimento della sua natura;
inserimento di costi meramente ipotetici per restituzione interessi collegati ad un contenzioso con banca Monte dei Paschi di Siena senza previsione di coerente fondo rischi;
incongruenza delle indicazioni relative ai debiti , rispettivamente in bilancio e nella nota integrativa in particolare quanto alla durata dei medesimi;
andamento anomalo ed incomprensibile delle rimanenze;
decremento dei ricavi senza alcuna spiegazione dell'andamento in nota integrativa;
aumento dei costi per sevizi inspiegabile , in ragione anche al decremento dei ricavi;;
mancato inserimento del maggiore compenso deliberato per l'amministratore, indicato non correttamente nella nota integrativa in €
54.346,00;
mancata spiegazione dell'incremento della voce godimento beni di terzi;
aumento non spiegato dei crediti verso clienti malgrado il calo della produzione;
radicale insufficienza del fondo svalutazione;
mancata indicazione nella nota integrativa in ordine alle operazioni con parti correlate in quanto asseritamente avvenute a valori di mercato, in contrasto con il dato emergente dalla situazione patrimoniale- dettaglio analitico;
azzeramento del fondo TFR malgrado risultino in carico alla società 2 dipendenti.
Si costituiva in giudizio la società, contestando gli assunti attorei, anche quanto alla convocazione di
MB IA avvenuta a mezzo PEC, e, indicando profili di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, domandava il rigetto della domanda.
Il procedimento prendeva il numero di ruolo 2547/2020.
Le cause erano riunite all'udienza del 24.1.2024.
All'udienza del 14.5.2024 le cause erano riservate a sentenza con termini 190 c.p.c. essendovi peraltro concorde richiesta delle parti di pronuncia di sentenza, quantomeno parziale, per la definizione delle questioni preliminari sottese al decidere.
Le parti utilizzavano i termini concessi e depositavano comparse conclusionali e memorie di replica.
Va emessa sentenza parziale con la quale: va dichiarata la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 18 dello statuto societario;
va dichiarata l'ammissibilità della domanda delle attrici;
va rigettata la domanda di accertamento della nullità delle delibere di approvazione dei bilanci 2018 e
2019 sotto il profilo della mancata convocazione della socia MB IA, la quale, contrariamente a quanto allegato, ha ricevuto valida convocazione.
Va, invece, rimessa la causa in istruttoria nominando con separata ordinanza un CTU per la valutazione tecnico – contabile dei profili di nullità dei bilanci e del documenti contabili allegati ai medesimi per violazione del principi generali prescritti dal legislatore per la loro redazione.
A. La nullità della clausola arbitrale statutaria.
Le attrici hanno allegato la nullità della clausola compromissoria contenuta all'art. 18 dello statuto societario;
la questione è rilevante in quanto laddove essa fosse ritenuta efficace, la domanda sarebbe da considerarsi
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