Trib. Torino, sentenza 28/11/2024, n. 6018
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente
Silvia Carosio Giudice
Sara Perlo Giudice rel/est
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 21405/2024 promossa da:
nato in [...] il [...] (CUI: 0557LKV), rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Raffaele Folino del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
– Questura di Torino, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Controparte_1 dello Stato presso cui ha eletto domicilio in via dell'Arsenale 21 Torino
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 24.10.2023, notificato il 7.11.2023, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art. 19, co.
1.1 TUI, nella formulazione vigente al momento della formalizzazione della domanda, ovvero quella introdotta dal
d.l. 130/2020, prima delle modifiche del d.l. 20/2023.
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da il 27.1.2023, volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di Torino, con provvedimento Prot. nr.
1237/2023, reso in data 24.10.2023 e notificato il 7.11.2023 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha rigettato l'istanza, riportandosi al parere negativo reso dalla C.T. di Torino il 24.3.2023, che ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso.
L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il diritto alla protezione speciale. Al riguardo, la difesa ritiene sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto: , dal suo arrivo in Italia nel 2020, ha infatti frequentato alcuni corsi Pt_1 volti all'apprendimento della lingua italiana e ha reperito una regolare attività lavorativa.
Per questi motivi
, la difesa chiede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio. Controparte_1
Parte resistente, con comparsa di costituzione dell'11.10.2024, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di rigetto emanato dalla Questore di Torino evidenziando come, nella documentazione allegata alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ad eccezione di un titolo di studio conseguito in Italia, non vi sia cenno alcuno all'integrazione socio-lavorativa del richiedente.
Il Collegio, con decreto depositato in data
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente
Silvia Carosio Giudice
Sara Perlo Giudice rel/est
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 21405/2024 promossa da:
nato in [...] il [...] (CUI: 0557LKV), rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Raffaele Folino del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
– Questura di Torino, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Controparte_1 dello Stato presso cui ha eletto domicilio in via dell'Arsenale 21 Torino
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 24.10.2023, notificato il 7.11.2023, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art. 19, co.
1.1 TUI, nella formulazione vigente al momento della formalizzazione della domanda, ovvero quella introdotta dal
d.l. 130/2020, prima delle modifiche del d.l. 20/2023.
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da il 27.1.2023, volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di Torino, con provvedimento Prot. nr.
1237/2023, reso in data 24.10.2023 e notificato il 7.11.2023 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha rigettato l'istanza, riportandosi al parere negativo reso dalla C.T. di Torino il 24.3.2023, che ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso.
L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il diritto alla protezione speciale. Al riguardo, la difesa ritiene sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto: , dal suo arrivo in Italia nel 2020, ha infatti frequentato alcuni corsi Pt_1 volti all'apprendimento della lingua italiana e ha reperito una regolare attività lavorativa.
Per questi motivi
, la difesa chiede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio. Controparte_1
Parte resistente, con comparsa di costituzione dell'11.10.2024, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di rigetto emanato dalla Questore di Torino evidenziando come, nella documentazione allegata alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ad eccezione di un titolo di studio conseguito in Italia, non vi sia cenno alcuno all'integrazione socio-lavorativa del richiedente.
Il Collegio, con decreto depositato in data
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