Trib. Cosenza, sentenza 13/11/2024, n. 2028
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. A V, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2083/2024 R.G.
TRA
, con Avv. S S Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con Avv. Giuseppina A T resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.5.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e, premesso di essere alle Controparte_1 sue dipendenze dal 8.11.2013 con qualifica di operaio e mansione di operatore di esercizio, inquadrato al livello 158B del CCNL lamentava Controparte_2 che nei periodi di godimento delle ferie aveva percepito una retribuzione inferiore a quella spettante poichè non erano state incluse nella relativa base di calcolo elementi retributivi fissi e continuativi quali l'indennità di turni avvicendati, premio di produzione e indennità di agente unico.
Dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno giurisprudenza di legittimità e comunitaria, assumeva di essere rimasta creditrice, a titolo di differenze retributive relative al periodo da dicembre 2013 al giugno 2022, dell'importo di € 3.195,23 come da perizia di parte.
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Concludeva chiedendo “[..] Accertare e dichiarare che durante le ferie, vanno mantenuti i compensi che remunerano qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni, allo status personale e professionale del lavoratore, con esclusione dei soli elementi della retribuzione diretti a coprire spese occasionali o accessorie;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata inclusione in busta paga delle voci retributive denominate
Indennità Turni Avvicendati pari ad euro 0,52 al giorno, Premio di produzione pari ad euro 11,00 al giorno, Agente unico pari a euro 3,50 al giorno al giorno fino al 01/03/2019 e da tale data in avanti di €. 4,50, durante il periodo di ferie, nonché eventuali disposizioni della contrattazione collettiva che non includono tali indennità nella nozione di retribuzione mensile ai fin del computo della retribuzione durante le ferie, perché in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni dell'ordinamento sovranazionale di cui sopra si è detto, con conseguente nullità di esse;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al recupero delle voci retributive denominate Indennità
Turni Avvicendati (pari ad euro 0,52 al giorno), Premio di produzione (pari ad euro 11,00 al giorno), Agente unico (pari a euro 3,50 al giorno fino al
01/03/2019 e da tale data in avanti di €. 4,50) con decorrenza da dicembre
2007 fino a giugno 2022. - Condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, per tutte le ragioni spiegate nel presente ricorso ed alla luce dei calcoli espletati dal Consulente tecnico di parte, la somma complessiva di €. 3.195,23, o di quella che sarà ritenuta di giustizia, oltre con interessi e rivalutazione come per legge;
Condannare al pagamento delle differenze retributive sul TFR Controparte_1 trattandosi di somme dovute in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale ed il cui valore deve essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma che sarà liquidata per le tre indennità non corrisposte durante le ferie [..]”.
Si costituiva in giudizio contestando nel merito la Controparte_1 domanda nonché i conteggi depositati e concludeva chiedendo “[..] 1)
RIGETTARE: la domanda formulata da parte ricorrente [..] 2) ACCERTARE E
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DICHIARARE: come non dovuta la la somma richiesta [..] In subordine [..]
ACCERTARE E DICHIARARE CHE: la solo voce retributiva eventualmente spettante al ricorrente è l'indennità ad agente unico per un importo di €.
875,50 se viene applicata la prescrizione quinquennale ed €. 931,50 in caso di riconoscimento da dicembre 2013 In via ulteriormente gradata 2) ACCERTARE
E DICHIARARE: che in applicazione del principio delle quattro settimane sostenuto dalla Cassazione, la somma eventualmente spettante al ricorrente
[…] è pari ad €. 846,00 nel caso di applicazione della prescrizione quinquennale ed a €. 888,00 nell'altro caso;
In via ulteriormente gradata se
l'adito Tribunale riterrà di applicare la prescrizione quinquennale 3)
ACCERTARE E DICHIARARE: che la somma eventualmente spettante al ricorrente [..] è pari ad €. 2.364,26 [..] in via ulteriormente gradata se l'adito
Tribunale riterrà di uniformarsi al principio espresso da ultima dalla Cassazione con Sentenza n. 26246/2022 4) ACCERTARE E DICHIARARE: che l'esatta somma totale dovuta ammonta ad €.2.261,27 [..] in via ulteriormente gradata
Se le richieste vengono accolte da dicembre 2013 [..] 5) ACCERTARE E
DICHIARARE: che la somma eventualmente spettante è pari ad €. 2.428,58 basato su tutti i giorni di congedo fruiti [..] ed €. 2.309,51 se il calcolo vie eseguito sulla base dei 28 giorni [..]”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 12.11.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito delle note scritte
– e decisa come da dispositivo in calce.
Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella corrisposta per le giornate di lavoro effettivamente svolto e, quindi, nello specifico, di quello al computo nella base di calcolo della retribuzione feriale dell'indennità turni avvicendati, del premio produzione e dell'indennità di agente unico, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze stipendiali quantificate in ricorso.
Ciò detto, occorre premettere che parte ricorrente con le note scritte depositate il 9.9.2024 ha dedotto che “[..] la perizia depositata insieme al ricorso presenta degli errori di calcolo, in quanto il Premio di produzione
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erroneamente è stato calcolato per l'importo di euro 11,00 per tutto il periodo.
Pertanto si allega il calcolo corretto [..]” e, riformulando i conteggi sulla base della media di n. 28 giorni di ferie all'anno, ha ridimensionato la pretesa ad €
2.368,66.
Tanto precisato, la domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Occorre osservare come costituisca jus receptum il principio secondo il quale la
“retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.” (Cass. civile, sez. lav., 17 maggio 2019, n.
13425 nonché Cass. Civile sez. lav. 15 ottobre 2020 n. 22401). E ciò sul presupposto che l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (Corte di Giustizia 16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 ). Persona_1
Richiamandosi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito da recentissima sentenza n. 14089 pubblicata il 21 maggio
2024, la SC ha ripetutamente affermato che “La nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C350/06 e C-520/06, Persona_2 nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea,
Cass. n. 20216/2022).
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a
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quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, ;
CGUE Per_3
13.12.2018, C385/17, ). Parte_2
In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE
13.1.2022, C-514/20, DS c. ). Per_4
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(Cass.