Trib. Castrovillari, sentenza 03/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 03/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 6
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

R.G. n.° 1967/2013 - Pag. 1 di 11

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale di Castrovillari in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Giovanni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile, iscritta al n.° 1967/2013 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Corigliano n. 476/2013 del
22.07.2013, depositata in pari data e vertente
TRA
FUTURE COSMETICS DI NC LO, in persona del titolare CO ON, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Walter Pagani e Carlo Giuseppe
Cardile, elettivamente domiciliata come in atti;

- APPELLANTE -
E
RA EL, legale rappresentante della OR UC, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Madeo, elettivamente domiciliata come in atti;

- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE


1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.



1.1 Il giudizio di primo grado

Con atto di citazione ritualmente notificato, RA DA conveniva in giudizio innanzi al
Giudice di Pace di Corigliano il FUOS, UR IC di CO ON, allegando che:
- nel mese di giugno 2007 aveva concluso con la FUOS, UR IC di CO ON un accordo telefonico per la fornitura di kimoni, mantelle e asciugamani di carta;

- erano state pattuite come modalità di pagamento della merce RIBA mensili antipate di importo pari ad € 293,88 e successivamente pari ad € 265,08;

- la Fo'cus aveva emesso le fatture n. 346 del 15.06.2007, di importo pari a € 3.526,56, n. 910 del 20.04.2008, pari a € 3.526,56 e la n. 63 del 28.2/2009, di importo pari ad € 3.180,96;


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- aveva versato alla FUOS la somma complessiva di € 7.318,20 ma aveva ricevuto merce per un valore complessivo di € 3.798,00, nonostante il ON avesse promesso di sanare la situazione con l'invio della merce pagata e non consegnata;

- i prodotti consegnati dalla FUOS erano spesso di qualità diversa e di scarsa qualità rispetto a quelli pattuiti, OStringendo l'attrice a restituire i prodotti.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Giudice di pace di: “1) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto telefonico di fornitura di merce tra la OR parrucchiera di RA
DA e la FU'COS, UR Cometics di CO ON per inadempimento contrattuale di quest'ultimo;
2) condannare, pertanto, la FUCos, UR IC di CO ON, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento contrattuale da quantificarsi in via equitativa;
3) condannare, altresì, la FUCos, UR IC di CO ON, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla OR parrucchiera di RA

DA, ex art. 2033 c.c. la somma di € 3.340,20 oltre interessi dal giorno del pagamento, indebitamente percepita in esecuzione del predetto contratto telefonico;
4) condannare in subordine la FUCos, UR IC di CO ON, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare in favore della OR UC di RA DA ex art. 2041 c.c. la somma di € 3.341,20 quale arricchimento senza causa;
5) condannare, in tutti i casi, la FUCos,

UR IC di CO ON, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per lege da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si OStituiva la UR IC di CO ON, in persona del titolare CO ON, ed eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Modena, ai sensi dell'art. 20 c.p.c.;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda proposta dalla controparte e l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata, volta ad ottenere la condanna al pagamento di € 2.197,92, a titolo di merce consegnata e non pagata.
In particolare, parte convenuta deduceva:
- la decadenza e la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 1495 c.c.;

- il corretto adempimento da parte della UR IC, attesa la consegna di tutta la merce fatturata, per un importo complessivo di € 8.634,48;

- che i pagamenti effettuati dalla RA erano pari ad € 6.436,53, atteso che non risultavano corrisposti i pagamenti relativi alle RI.BA. scadute il 31.10.2007, di € 293,88,, il 30.11.2007, di
€ 293,88, e il 31.12.2007 di € 293,88;

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- che, a fronte del materiale consegnato per un valore complessivo pari ad € 8.634,48, era stato versato un corrispettivo complessivo pari ad € 6.436,56, con conseguente diritto al pagamento dell'ulteriore importo di € 2.197,92 (oggetto di domanda riconvenzionale).
Conclusa l'istruttoria orale, concretizzatasi nell'escussione dell'unico teste indicato da parte attrice (l'interrogatorio formale delle parti, pur ammesso dal giudicante, non è stato espletato per mancata comparizione delle stesse), il Giudice di Pace di Corigliano, con sentenza n. 476/2013 del 22.07.2013, rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e, qualificata la domanda nell'ambito dell'art. 1453 c.c., condannava la UR IC di CO ON al pagamento, in favore di RA DA, della somma di € 3.340,20, quale somma indebitamente percepita a fronte della mancata consegna della merce pattuita, nonché di € 1.000.,00, a titolo di risarcimento dei danni, liquidati equitativamente.


1.2 Il giudizio di appello

Con atto di citazione tempestivamente notificato a RA DA, la UR IC di
CO ON ha proposto appello avverso la suindicata sentenza al fine di ottenerne l'integrale riforma.
Nello specifico ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto radicata la competenza territoriale del Tribunale di Castrovillari sul presupposto dell'inammissibilità dell'eccezione, per come formulata dalla parte. Ha contestato, poi, che - erroneamente - il giudice aveva ritenuto che il convenuto non avesse assolto l'onere, su di lui incombente, di provare l'esatto adempimento, atteso che, la documentazione in atti, non valutata dal giudice di prime cure, era idonea a dimostrare l'avvenuto adempimento da parte della convenuta e, quindi, anche la fondatezza della domanda riconvenzionale;
ha censurato l'erronea valutazione delle prove testimoniali, dalle quali non poteva ritenersi in alcun modo provato
l'inadempimento della impresa individuale convenuta, contestando, quindi, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur ritenendo non applicabile al caso di specie l'art. 1495
c.c., aveva ritenuto la prova testimoniale dirimente, nonostante fosse tesa solo a dimostrare la qualità della merce e non la quantità consegnata. Ha infine censurato la sentenza appellata nella parte in cui aveva accolto la domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, evidenziando, in primo luogo, per le ragioni già dette, l'insussistenza dell'inadempimento e, in ogni caso, l'erronea applicazione dell'art. 1223 c.c., non potendo la condanna in via equitativa prescindere da un accertamento concreto in merito all'esistenza dei danni, nel caso di specie inesistente.
Tanto dedotto, l'appellante ha chiesto di “1) in via preliminare per i gravi motivi espressi in narrativa, concedere ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della
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sentenza impugnata;
2) in via principale accogliere integralmente il presente appello, contro

l'impugnata sentenza n. 476/2013 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro in data
22/07/2013, per tutti i motivi svolti in narrativa e in riforma della pronuncia;
accogliere le conclusioni formulate nella comparsa di OStituzione e risposta del 7/05/2010, che si intendono qui richiamate e trascritte;
3) in ogni caso condannare la sig.ra RA DA, quale titolare firmataria della OR UC al pagamento delle spese, e dei compensi per entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge.”

Instaurato il contraddittorio, si è OStituita in giudizio RA DA, con comparsa di OStituzione e risposta depositata in data 14.02.2014, la quale ha chiesto il rigetto dell'appello, poiché infondato in fatto ed in diritto, eccependo poi, in relazione alla statuizione relativa alla condanna al risarcimento dei danni, l'inammissibilità del gravame proposto, atteso che il Giudice di pace aveva quantificato i danni da inadempimento ai sensi dell'art. 113
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