Trib. Brescia, sentenza 12/12/2024, n. 806
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Testo completo
N. v.g. 12332/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12332/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Crescini Mariagiovanna Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Negrini Antonio Parte_2 C.F._2
e con l'avv. Antuofermo Maria Luisa
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“1) affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1
e residenza dello stesso presso la madre. I genitori, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo, Per_1
ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e quantomeno a weekend alternati dall'uscita da scuola del venerdì fino alle ore 21.30/22,00 della domenica con pernottamento;
quando il padre avrà con pagina 1 di 5
sé nel fine settimana, potrà vederlo e tenerlo con sé infrasettimanalmente il martedì dall'uscita da Per_1
scuola sino alle ore 21.30/22.00, e la settimana successiva, quando trascorrerà il weekend con la Per_1
madre, il padre potrà tenere con sé il martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30/22.00 del Per_1
mercoledì, quando sarà riaccompagnato a casa della madre e pertanto con pernotto presso il papà. Il minore, quando è giorno di competenza del padre, sarà accompagnato a scuola e da lui prelevato o da persona da lui delegata. Il prelievo presso l'abitazione del minore avverrà ad opera del padre che riaccompegnerà ivi il minore. Il padre potrà accedere all'abitazione solo con il consenso della madre.
3) Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore tre settimane, di cui almeno due Per_1 consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
per l'anno 2024 le parti concorderanno le ferie estive con entro il 30.06.2024. Durante questo periodo di competenza della madre sarà Per_1
sospeso il diritto di visita infrasettimanale del padre oltre che l'alternanza dei fine settimana. Durante questo periodo di competenza del padre, la madre non ha diritto di visita infrasettimanale ed è sospesa
l'alternanza dei fine settimana.
4) Quando la madre dovesse decidere di recarsi in Brasile dai propri parenti, dovrà comunicare tale decisione al padre entro il 30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12332/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Crescini Mariagiovanna Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Negrini Antonio Parte_2 C.F._2
e con l'avv. Antuofermo Maria Luisa
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“1) affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1
e residenza dello stesso presso la madre. I genitori, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo, Per_1
ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e quantomeno a weekend alternati dall'uscita da scuola del venerdì fino alle ore 21.30/22,00 della domenica con pernottamento;
quando il padre avrà con pagina 1 di 5
sé nel fine settimana, potrà vederlo e tenerlo con sé infrasettimanalmente il martedì dall'uscita da Per_1
scuola sino alle ore 21.30/22.00, e la settimana successiva, quando trascorrerà il weekend con la Per_1
madre, il padre potrà tenere con sé il martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30/22.00 del Per_1
mercoledì, quando sarà riaccompagnato a casa della madre e pertanto con pernotto presso il papà. Il minore, quando è giorno di competenza del padre, sarà accompagnato a scuola e da lui prelevato o da persona da lui delegata. Il prelievo presso l'abitazione del minore avverrà ad opera del padre che riaccompegnerà ivi il minore. Il padre potrà accedere all'abitazione solo con il consenso della madre.
3) Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore tre settimane, di cui almeno due Per_1 consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
per l'anno 2024 le parti concorderanno le ferie estive con entro il 30.06.2024. Durante questo periodo di competenza della madre sarà Per_1
sospeso il diritto di visita infrasettimanale del padre oltre che l'alternanza dei fine settimana. Durante questo periodo di competenza del padre, la madre non ha diritto di visita infrasettimanale ed è sospesa
l'alternanza dei fine settimana.
4) Quando la madre dovesse decidere di recarsi in Brasile dai propri parenti, dovrà comunicare tale decisione al padre entro il 30
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