Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/06/2024, n. 1356
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Testo completo
n. 7300 /2016 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Giudice dott.ssa M F
Oggi, 06/06/2024, ore 11.19 innanzi al Giudice, dott.ssa M F, sono presenti i difensori delle parti: l'avv. B per parte attrice, il quale si riporta alle note depositate e chiede la decisione della causa;
per parte convenuta l'avv. G, il quale si riporta alle note depositate e chiede la decisione della causa;
fa rilevare l'insussistenza degli elementi del modico valore ai fini della validità della liberalità;
l'avv. B fa rilevare che trattandosi di donazione di modico valore anche in relazione al rapporto tra le parti;
il Giudice si ritira in camera di consiglio
e all'esito ore 17.40, nessuno presente
decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione. il giudice dott.ssa M F
n.7300/ 2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa M F, in funzione di giudice unico, in data 06/06/2024, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 7300 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. BRUNO GAETANO, presso il quale elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. GIORDANO ANTONIO, presso il quale elettivamente domicilia;
CONVENUTO
Oggetto: regime patrimoniale della famiglia;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268;
Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato, adiva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 chiedendo che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto di ottenere la restituzione dei beni mobili detenuti dal convenuto nella sua abitazione. In particolare, specificava di essere stata legata in matrimonio al e che, alla
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Giudice dott.ssa M F
Oggi, 06/06/2024, ore 11.19 innanzi al Giudice, dott.ssa M F, sono presenti i difensori delle parti: l'avv. B per parte attrice, il quale si riporta alle note depositate e chiede la decisione della causa;
per parte convenuta l'avv. G, il quale si riporta alle note depositate e chiede la decisione della causa;
fa rilevare l'insussistenza degli elementi del modico valore ai fini della validità della liberalità;
l'avv. B fa rilevare che trattandosi di donazione di modico valore anche in relazione al rapporto tra le parti;
il Giudice si ritira in camera di consiglio
e all'esito ore 17.40, nessuno presente
decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione. il giudice dott.ssa M F
n.7300/ 2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa M F, in funzione di giudice unico, in data 06/06/2024, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 7300 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. BRUNO GAETANO, presso il quale elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. GIORDANO ANTONIO, presso il quale elettivamente domicilia;
CONVENUTO
Oggetto: regime patrimoniale della famiglia;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268;
Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato, adiva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 chiedendo che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto di ottenere la restituzione dei beni mobili detenuti dal convenuto nella sua abitazione. In particolare, specificava di essere stata legata in matrimonio al e che, alla
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