Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/11/2024, n. 1183
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Testo completo
N. R.G. 49/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente rel. dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49/2024 promossa da con l'avv. PINOTTI MARCO Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- resistente contumace –
CONCLUSIONI per parte ricorrente, come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni
MOTIVAZIONE ha convenuto in giudizio il coniuge e, Parte_1 Controparte_1
premesso di avere contratto matrimonio con quest'ultimo in data 15/07/2006 in Reggio Emilia,
e che dall'unione matrimoniale era nata il una figlia ha chiesto dichiararsi la separazione personale dallo stesso e disporsi in ordine all'affidamento e al mantenimento della figlia
Parte convenuta non si è costituita nonostante la ritualità della notifica, e alla prima udienza parte ricorrente ha chiesto trattenersi la causa in decisione
Sussistono i presupposti della
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente rel. dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49/2024 promossa da con l'avv. PINOTTI MARCO Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- resistente contumace –
CONCLUSIONI per parte ricorrente, come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni
MOTIVAZIONE ha convenuto in giudizio il coniuge e, Parte_1 Controparte_1
premesso di avere contratto matrimonio con quest'ultimo in data 15/07/2006 in Reggio Emilia,
e che dall'unione matrimoniale era nata il una figlia ha chiesto dichiararsi la separazione personale dallo stesso e disporsi in ordine all'affidamento e al mantenimento della figlia
Parte convenuta non si è costituita nonostante la ritualità della notifica, e alla prima udienza parte ricorrente ha chiesto trattenersi la causa in decisione
Sussistono i presupposti della
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