Trib. Taranto, sentenza 29/05/2024, n. 1263
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica
udienza del 22/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 339 /2022 contenzioso vertente
TRA
CONDEMI avv. FILIPPO (avv. MURIANNI FRANCESCO )
RICORRENTE
E
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OR (avv.
ALTAMURA EMANUELE ) CONVENUTA e
ATTRICE IN RICONVENZIONALE;
I.N.P.S. (avv.ti Andriulli Antonio e Certomà
Francesco) terzo chiamato in causa per l'integrazione del contraddittorio
avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009) Con ricorso
depositato il 14-1-2022 l'avv. Filippo Condemi ha chiesto la pensione di vecchiaia
in regime di cumulo, visti i contributi da lui versati sia presso la SS Nazionale
Foresne che presso l'INPS FPLD, rappresentando l'erroneità della decisione della
CNF, che aveva respinto la sua istanza amministrativa di pensione (domanda 8-1-
2018) e prospettato la inaccoglibilità della istanza per difetto di non integrale
versamento della contribuzione dovuta in alcune annualità di svolgimento di attività
lavorativa in costanza di iscrizione alla SS stessa;
il ricorrente in particolare ha
dedotto di avere maturato sia il requisito anagrafico che quello contributivo minimo
(20 anni in cumulo), onde la contribuzione non versata era da ritenersi non influente
sul raggiungimento di tale requisito contributivo minimo. La SS RE ,
costituitasi, ha chiesto respingersi il ricorso avversario per carenza di integrale
contribuzione effettivamente versata e spiegando apposita domanda ricnvenzionale
per conseguire dal ricorrente il versamento dei contributi ancora dovuti;
Inps,
chiamato in causa per l'integrazione del contraddittorio, ha chiesto dichiararsi
cessata la materia del contendere nei suoi riguardi, avendo provveduto ad inserire la
contribuzione versata ad esso Istituto, pari a dieci anni, mesi uno e giorni diciotto,
cui per mero errore, tuttavia riconosciuto e facilmente ovviabile in sede
amministrativa, non erano stati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica
udienza del 22/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 339 /2022 contenzioso vertente
TRA
CONDEMI avv. FILIPPO (avv. MURIANNI FRANCESCO )
RICORRENTE
E
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OR (avv.
ALTAMURA EMANUELE ) CONVENUTA e
ATTRICE IN RICONVENZIONALE;
I.N.P.S. (avv.ti Andriulli Antonio e Certomà
Francesco) terzo chiamato in causa per l'integrazione del contraddittorio
avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009) Con ricorso
depositato il 14-1-2022 l'avv. Filippo Condemi ha chiesto la pensione di vecchiaia
in regime di cumulo, visti i contributi da lui versati sia presso la SS Nazionale
Foresne che presso l'INPS FPLD, rappresentando l'erroneità della decisione della
CNF, che aveva respinto la sua istanza amministrativa di pensione (domanda 8-1-
2018) e prospettato la inaccoglibilità della istanza per difetto di non integrale
versamento della contribuzione dovuta in alcune annualità di svolgimento di attività
lavorativa in costanza di iscrizione alla SS stessa;
il ricorrente in particolare ha
dedotto di avere maturato sia il requisito anagrafico che quello contributivo minimo
(20 anni in cumulo), onde la contribuzione non versata era da ritenersi non influente
sul raggiungimento di tale requisito contributivo minimo. La SS RE ,
costituitasi, ha chiesto respingersi il ricorso avversario per carenza di integrale
contribuzione effettivamente versata e spiegando apposita domanda ricnvenzionale
per conseguire dal ricorrente il versamento dei contributi ancora dovuti;
Inps,
chiamato in causa per l'integrazione del contraddittorio, ha chiesto dichiararsi
cessata la materia del contendere nei suoi riguardi, avendo provveduto ad inserire la
contribuzione versata ad esso Istituto, pari a dieci anni, mesi uno e giorni diciotto,
cui per mero errore, tuttavia riconosciuto e facilmente ovviabile in sede
amministrativa, non erano stati
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