Trib. Messina, sentenza 13/11/2024, n. 2115
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Roberta Rando, in esito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/10/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4397/2018 R.G.
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Via
XXIV Maggio n. 96 presso lo studio dell'avv. Walter Auditore che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del titolare – con sede Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 in ES, Via Ogliastri s.n.;
elettivamente domiciliata in ES, Via D'Amore 4, presso lo studio dell'Avv. Rosa Trovato che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Signor Controparte_3
, c.f. con sede legale in ES, Via Ernesto Cianciolo 208/A, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in ES via D'Amore n.4, presso lo studio dell'Avv. Rosa
Trovato che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
in persona del Presidente, legale Controparte_4
rappresentante pro - tempore, con sede in Roma, C.F.: partita iva n. P.IVA_3
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del Notaio dott. P.IVA_4 di Roma, del 21.7.2015, n. Repertorio 80974, rogito 21569, dall'avv. Maria Persona_1
Cammaroto ed elettivamente domiciliato in ES, Via Vittorio Emanuele, 100 presso la
Direzione Provinciale dell'Istituto
Litisconsorte necessario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 17/9/2018 il sig. adiva questo Tribunale per sentir Pt_1
condannare le ditte resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate in forza del rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso tra le parti nel periodo gennaio 2011
- aprile 2015 (alle dipendenze della ditta ) e nel periodo 27.04.2015 - CP_1
30.04.2016 (alle dipendenze della ). Controparte_3
Premetteva il di aver prestato la propria opera a servizio delle ditte resistenti quale Pt_1
livello II ex CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 19 aprile Pt_2
2010, con orario di lavoro 6,30-17 dal lunedì al venerdì.
Precisava, inoltre, che dal 2011 al 2015, alle dipendenze della , il rapporto di CP_1
lavoro veniva regolarizzato soltanto per il periodo marzo 2013 aprile 2013.
A detta del il suddetto rapporto di lavoro si svolgeva senza soluzione di continuità Pt_1
tra i due datori, con vincolo di subordinazione e sotto le direttive e il controllo del sig.
. CP_1
Lamentava il ricorrente che, nel corso del preteso rapporto di lavoro, non godeva di ferie e permessi e non veniva retribuito per lo straordinario prestato;
inoltre, non venivano
riconosciuti gli scatti di anzianità, 13^ e 14^ mensilità e non veniva versato il TFR nella misura corretta in ragione degli anni lavorati.
Si costituivano in giudizio le ditte resistenti contestando le avverse domande e chiedendo il rigetto del ricorso lamentandone la genericità e l'infondatezza in fatto e diritto.
Eccepivano, altresì, l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento degli oneri contributivi e previdenziali che potevano essere rivendicati solo dall'ente di previdenza.
Con ordinanza del 19/01/2021 questo giudice ravvisava la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell' litisconsorte necessario, disponendone la chiamata in CP_4
causa.
Si costituiva pertanto in giudizio anche l' evidenziando che per il periodo 2011 – 2015 CP_4
era già maturata la prescrizione dei contributi connessi al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
In accoglimento delle istanze istruttorie venivano ammesse le prove testimoniali articolate dalle parti e all'esito delle stesse veniva disposta CTU contabile.
La causa, pertanto, veniva trattenuta in riserva previo scambio di note scritte.
2 – ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE
Con la domanda principale il chiede: “Accertare e dichiarare che tra il sig. Pt_1 [...]
la ditta e la si è svolto un Parte_1 CP_1 Controparte_3
rapporto di lavoro caratterizzato dal vincolo di subordinazione senza soluzione di continuità con mansioni di livello II ex CCNL per i dipendenti delle imprese edili Pt_2 ed affini 19 aprile 2010 vigente o, in subordine, secondo l'inquadramento contrattuale ritenuto di giustizia secondo gli orari e le modalità indicate in parte narrativa”.
2.1 – Sulle mansioni svolte dal ricorrente.
Risulta provato in giudizio che il abbia svolto in favore delle ditte resistenti le Pt_1
mansioni di – 2° livello CCNL di categoria. Pt_2
Il dato è confermato, oltre che dalle buste paga relative ai periodi contrattualizzati, anche dai Tes_ testi e Tes_2 Tes_3
2.2 – Sulla durata del rapporto di lavoro.
Il assume di aver lavorato per la ditta e per la ditta Pt_1 CP_1 Controparte_3
semplificata, senza soluzione di continuità, da gennaio 2011 ad aprile 2016.
Sul punto occorre rilevare che il sig. risulta essere il titolare di entrambe le CP_1 ditte, pertanto, è indubbio che il nell'arco temporale considerato, si sia Pt_1
interfacciato sempre con la stessa persona fisica benchè la stessa rappresentasse due soggetti giuridici, formalmente distinti, ma sostanzialmente facenti capo alla stessa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Roberta Rando, in esito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/10/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4397/2018 R.G.
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Via
XXIV Maggio n. 96 presso lo studio dell'avv. Walter Auditore che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del titolare – con sede Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 in ES, Via Ogliastri s.n.;
elettivamente domiciliata in ES, Via D'Amore 4, presso lo studio dell'Avv. Rosa Trovato che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Signor Controparte_3
, c.f. con sede legale in ES, Via Ernesto Cianciolo 208/A, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in ES via D'Amore n.4, presso lo studio dell'Avv. Rosa
Trovato che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
in persona del Presidente, legale Controparte_4
rappresentante pro - tempore, con sede in Roma, C.F.: partita iva n. P.IVA_3
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del Notaio dott. P.IVA_4 di Roma, del 21.7.2015, n. Repertorio 80974, rogito 21569, dall'avv. Maria Persona_1
Cammaroto ed elettivamente domiciliato in ES, Via Vittorio Emanuele, 100 presso la
Direzione Provinciale dell'Istituto
Litisconsorte necessario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 17/9/2018 il sig. adiva questo Tribunale per sentir Pt_1
condannare le ditte resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate in forza del rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso tra le parti nel periodo gennaio 2011
- aprile 2015 (alle dipendenze della ditta ) e nel periodo 27.04.2015 - CP_1
30.04.2016 (alle dipendenze della ). Controparte_3
Premetteva il di aver prestato la propria opera a servizio delle ditte resistenti quale Pt_1
livello II ex CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 19 aprile Pt_2
2010, con orario di lavoro 6,30-17 dal lunedì al venerdì.
Precisava, inoltre, che dal 2011 al 2015, alle dipendenze della , il rapporto di CP_1
lavoro veniva regolarizzato soltanto per il periodo marzo 2013 aprile 2013.
A detta del il suddetto rapporto di lavoro si svolgeva senza soluzione di continuità Pt_1
tra i due datori, con vincolo di subordinazione e sotto le direttive e il controllo del sig.
. CP_1
Lamentava il ricorrente che, nel corso del preteso rapporto di lavoro, non godeva di ferie e permessi e non veniva retribuito per lo straordinario prestato;
inoltre, non venivano
riconosciuti gli scatti di anzianità, 13^ e 14^ mensilità e non veniva versato il TFR nella misura corretta in ragione degli anni lavorati.
Si costituivano in giudizio le ditte resistenti contestando le avverse domande e chiedendo il rigetto del ricorso lamentandone la genericità e l'infondatezza in fatto e diritto.
Eccepivano, altresì, l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento degli oneri contributivi e previdenziali che potevano essere rivendicati solo dall'ente di previdenza.
Con ordinanza del 19/01/2021 questo giudice ravvisava la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell' litisconsorte necessario, disponendone la chiamata in CP_4
causa.
Si costituiva pertanto in giudizio anche l' evidenziando che per il periodo 2011 – 2015 CP_4
era già maturata la prescrizione dei contributi connessi al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
In accoglimento delle istanze istruttorie venivano ammesse le prove testimoniali articolate dalle parti e all'esito delle stesse veniva disposta CTU contabile.
La causa, pertanto, veniva trattenuta in riserva previo scambio di note scritte.
2 – ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE
Con la domanda principale il chiede: “Accertare e dichiarare che tra il sig. Pt_1 [...]
la ditta e la si è svolto un Parte_1 CP_1 Controparte_3
rapporto di lavoro caratterizzato dal vincolo di subordinazione senza soluzione di continuità con mansioni di livello II ex CCNL per i dipendenti delle imprese edili Pt_2 ed affini 19 aprile 2010 vigente o, in subordine, secondo l'inquadramento contrattuale ritenuto di giustizia secondo gli orari e le modalità indicate in parte narrativa”.
2.1 – Sulle mansioni svolte dal ricorrente.
Risulta provato in giudizio che il abbia svolto in favore delle ditte resistenti le Pt_1
mansioni di – 2° livello CCNL di categoria. Pt_2
Il dato è confermato, oltre che dalle buste paga relative ai periodi contrattualizzati, anche dai Tes_ testi e Tes_2 Tes_3
2.2 – Sulla durata del rapporto di lavoro.
Il assume di aver lavorato per la ditta e per la ditta Pt_1 CP_1 Controparte_3
semplificata, senza soluzione di continuità, da gennaio 2011 ad aprile 2016.
Sul punto occorre rilevare che il sig. risulta essere il titolare di entrambe le CP_1 ditte, pertanto, è indubbio che il nell'arco temporale considerato, si sia Pt_1
interfacciato sempre con la stessa persona fisica benchè la stessa rappresentasse due soggetti giuridici, formalmente distinti, ma sostanzialmente facenti capo alla stessa
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