Trib. Torino, sentenza 05/11/2024, n. 5547
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Testo completo
N. R.G. 22169/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22169/2023 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da
con il patrocinio dell'avv. Agerli Massimo, in forza di procura speciale in atti;
Parte_1 ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Bertoli Germana e dell'avv. Liprandi Valeriomaria, CP_1 in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente come da note scritte d'udienza depositate in data 21.10.2024
Per il P.M. nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e ontraevano matrimonio con rito civile in PINO Parte_1 CP_1
TORINESE il 07/07/2012.
pagina 1 di 5
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINO
TORINESE (atto n. 8, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 20.08.2006, il 23.11.2007 e Persona_1 Per_2 Per_3 il 29.01.2016.
[...]
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
06.07.2020, omologata dal Tribunale di Torino in data 10.07.2020.
Con ricorso congiunto depositato il 18.12.2023 e Parte_1 CP_1 chiedevano a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Con ordinanza del 22.08.2024 il Giudice Relatore richiedeva al Servizio Sociale e di
competenti la trasmissione di relazioni di aggiornamento sulla situazione dei minori, CP_2 invitava i ricorrenti a definire il luogo prescelto di residenza anagrafica dei figli minori e Per_1 ed assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte. Per_2
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato, le parti rassegnavano conclusioni conformi e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Quanto ai restanti profili di causa, va premesso che il figlio della coppia, , è divenuto Per_1 nelle more del giudizio maggiorenne ed è venuto meno il presupposto per provvedere in ordine al suo affidamento, alla sua collocazione abitativa ed al regime di visita con il genitore non collocatario. Nulla deve, pertanto, disporsi al riguardo.
Per il resto, il Tribunale ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti.
Ed invero, le relazioni di aggiornamento del Servizio Sociale e di , acquisite agli CP_2 atti, hanno confermato che la genitorialità condivisa, mostrata fino ad oggi da entrambi i coniugi, ha permesso un sufficiente adattamento dei figli al nuovo assetto familiare e l'affidabilità e la continuità nel ruolo genitoriale, sembrano essere perseguite da entrambi i genitori, sulla base delle reciproche risorse personali, esigenze lavorative e di vita. Non sono emersi elementi di pregiudizio per i minori, unica criticità riscontrata essendo quella relativa agli aspetti di impulsività del minore ed al Per_2 rapporto più conflittuale con la madre. Il risulta aver consolidato nel tempo il rapporto coi CP_1 figli, i quali appaiono frequentare volentieri il genitore che dimostra attenzione e capacità di cogliere i loro bisogni. si è trasferito a vivere presso l'abitazione paterna dove, a dire del medesimo, ha Per_2 trovato maggiore serenità ed equilibrio ed entrambi i Servizi hanno valutato come positiva l'attuale collocazione di presso il padre, apparendo il genitore con il quale il ragazzo presenta al Per_2
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momento un rapporto di maggiore condivisione e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22169/2023 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da
con il patrocinio dell'avv. Agerli Massimo, in forza di procura speciale in atti;
Parte_1 ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Bertoli Germana e dell'avv. Liprandi Valeriomaria, CP_1 in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente come da note scritte d'udienza depositate in data 21.10.2024
Per il P.M. nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e ontraevano matrimonio con rito civile in PINO Parte_1 CP_1
TORINESE il 07/07/2012.
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L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINO
TORINESE (atto n. 8, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 20.08.2006, il 23.11.2007 e Persona_1 Per_2 Per_3 il 29.01.2016.
[...]
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
06.07.2020, omologata dal Tribunale di Torino in data 10.07.2020.
Con ricorso congiunto depositato il 18.12.2023 e Parte_1 CP_1 chiedevano a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Con ordinanza del 22.08.2024 il Giudice Relatore richiedeva al Servizio Sociale e di
competenti la trasmissione di relazioni di aggiornamento sulla situazione dei minori, CP_2 invitava i ricorrenti a definire il luogo prescelto di residenza anagrafica dei figli minori e Per_1 ed assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte. Per_2
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato, le parti rassegnavano conclusioni conformi e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Quanto ai restanti profili di causa, va premesso che il figlio della coppia, , è divenuto Per_1 nelle more del giudizio maggiorenne ed è venuto meno il presupposto per provvedere in ordine al suo affidamento, alla sua collocazione abitativa ed al regime di visita con il genitore non collocatario. Nulla deve, pertanto, disporsi al riguardo.
Per il resto, il Tribunale ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti.
Ed invero, le relazioni di aggiornamento del Servizio Sociale e di , acquisite agli CP_2 atti, hanno confermato che la genitorialità condivisa, mostrata fino ad oggi da entrambi i coniugi, ha permesso un sufficiente adattamento dei figli al nuovo assetto familiare e l'affidabilità e la continuità nel ruolo genitoriale, sembrano essere perseguite da entrambi i genitori, sulla base delle reciproche risorse personali, esigenze lavorative e di vita. Non sono emersi elementi di pregiudizio per i minori, unica criticità riscontrata essendo quella relativa agli aspetti di impulsività del minore ed al Per_2 rapporto più conflittuale con la madre. Il risulta aver consolidato nel tempo il rapporto coi CP_1 figli, i quali appaiono frequentare volentieri il genitore che dimostra attenzione e capacità di cogliere i loro bisogni. si è trasferito a vivere presso l'abitazione paterna dove, a dire del medesimo, ha Per_2 trovato maggiore serenità ed equilibrio ed entrambi i Servizi hanno valutato come positiva l'attuale collocazione di presso il padre, apparendo il genitore con il quale il ragazzo presenta al Per_2
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momento un rapporto di maggiore condivisione e
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