Trib. Trani, sentenza 07/01/2025, n. 6

TRIB Trani
Sentenza
7 gennaio 2025
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TRIB Trani
Sentenza
7 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 07/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 6
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 6647 dell'anno
2019 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
AP IN, rappresentata e difesa dall'avv. Emilio
Giosuè Consiglio, con studio in Bisceglie, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
E
TO LA IA, rappresentata e difesa dall'avv.
Ruggiero A. Cafagna, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 20.5.2024.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022 e successive modifiche ed integrazioni, le cui norme sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 29.11.2019, la AP ha quivi convenuto la
TO, deducendo quanto segue.
La convenuta esercita la professione medica, all'epoca dei fatti di causa presso suo studio ubicato in Bisceglie, via
Montecucco n. 12, dove la AP si era recata per una visita di controllo il giorno 6.2.2019. Nell'attesa,
l'attrice accedeva al vano bagno e, nel far questo,
<
facilmente visibile e pertanto rovinava al suolo>>.
Riportava di conseguenza <
collo chirurgico omerale sin. lievemente scomposta>>, per tale diagnosticata presso il locale presidio ospedaliero,
dove la AP veniva nell'immediatezza trasportata in ambulanza, che ha comportato un periodo di invalidità
temporanea e, all'esito, invalidità permanente. La
responsabilità di tali danni va imputata alla dott.ssa
TO, quale titolare dello studio medico teatro dell'incidente e così custode dello stesso, in forza dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di segnalare <
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modo, né attraverso cartelli sulla porta né con maniglie corrimano né … mediante … strisce antiscivolo>>, <
dislivello responsabile dell'incidente>>, < …
prontamente visibile>> e <>, tanto più
<
deambulatorie d[a] cui i pazienti potevano essere affetti>>.
Nessun esito hanno avuto le trattative previamente intercorse fra le parti, anche con l'intervento della compagnia assicuratrice della responsabilità civile della convenuta, la cui offerta di risarcimento è stata giudicata dalla AP non satisfattiva, sicché, inutilmente esperito procedimento di negoziazione assistita, la danneggiata ha instaurato il presente giudizio, chiedendo condannarsi la dott.ssa TO al pagamento in suo favore, per risarcimento del danno biologico sofferto, della complessiva somma di € 29.919,00, oltre ad € 352,00 per <
… per la consulenza peritale>>, per un totale così di €
30.271,00 o del diverso ammontare a ritenersi di giustizia,
<
del sinistro>>.
La dott.ssa TO resiste con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 9.5.2020.
L'accadimento della caduta allegata dall'attrice, nelle circostanze di tempo e di luogo come da essa come sopra prospettate nell'atto di citazione, è incontroverso;
con
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riguardo alle circostanze di luogo, relativamente al fatto,
più precisamente, che essa è caduta inciampando in un rialzo del piano di calpestio, nell'accedere dalla sala d'aspetto dello studio medico della convenuta al vano bagno.
Nell'atto di citazione - che non è corredato di fotografie ritraenti il luogo del sinistro, che la AP non ha depositato neppure nel prosieguo del giudizio - è infatti riferito in proposito che il vano bagno era separato dalla sala d'attesa da un vano antibagno e che l'attrice sarebbe inciampata in questo rialzo <
l'antibagno e il bagno>>, insidioso in quanto non segnalato e difficilmente visibile anche per questa sua imprevedibile collocazione.
Con la comparsa di costituzione in giudizio la dott.ssa
TO ha per contro negato tale collocazione del rialzo ed ha prodotto tre fotografie, raffiguranti un alto gradino, che appare in effetti avere la riferita altezza di circa 14 cm, posto nel passaggio dal piano di calpestio della sala d'attesa la piano di calpestio del vano antibagno, privo di porta, che sarebbe stato allo stesso livello del piano di calpestio del vano bagno, chiuso invece da porta.
Questa conformazione dei luoghi, per quanto risulta da dette fotografie, in cui è rappresentato soltanto il passaggio dalla sala d'attesa all'antibagno, e quanto alla esistenza di un'unica porta a chiusura del bagno, ha trovato conferma
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nelle deposizioni rese dai due testi escussi, TO
IN, presente in loco al momento dell'incidente, e Di
TE RD, sopraggiunto a caduta avvenuta - della cui piena attendibilità non v'è motivo di dubitare - i quali,
hanno altresì concordemente confermato che le tre bande antiscivolo di colore scuro su colore chiaro che in dette fotografie si vedono apposte sul bordo del predetto gradino al momento del sinistro per cui è causa non esistevano, non v'era al momento la rampa, parimenti dotata di bande antiscivolo di colore scuro su colore chiaro, che pure ivi si vede disposta a colmare il dislivello del gradino per due terzi della sua
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