Trib. Salerno, sentenza 24/04/2024, n. 2250

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 24/04/2024, n. 2250
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 2250
Data del deposito : 24 aprile 2024

Testo completo

N. 6170/2012 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 6170/12 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: risoluzione appalto e risarcimento danni
TRA
E.T.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., quale mandataria e impresa capogruppo dell'A.T.I. E.T.S. s.r.l. – CODIPER s.r.l., rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Dario Scognamillo, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Napoli, al
C.D.N. Is. A/7 sc. A,
ATTRICE
E
AZIENDA OSPEDALIERA OO.RR. S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ed in virtù di delibera di D.G. n. 11 dell'11/01/13, dall'avv.
Maria Annunziata, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Salerno, alla via Roma n. 61
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 10/11/23 i difensori delle parti si riportavano alle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti, chiedendone l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 13/08/12, la E.T.S. s.r.l., quale mandataria e impresa capogruppo dell'A.T.I. E.T.S. s.r.l. – CODIPER s.r.l., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno,
l'Azienda Ospedaliera OO.RR. S. OV di IO e GG d'AG, esponendo di aver stipulato
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con la convenuta, in data 21/07/09, un contratto di appalto inerente ai lavori di adeguamento del plesso ospedaliero alle norme di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, per l'importo di €
885.800,00, al netto del ribasso d'asta del 49,44%, oltre iva ed € 38.021,53 per oneri di sicurezza;
che, in data 24/07/09, era stato redatto verbale di consegna parziale dei lavori, nel quale era stata prevista per la consegna definitiva la data del 07/09/09;
che, con raccomandata del 27/07/09, essa istante aveva fatto rilevare che alcuni reparti erano occupati da persone e cose, che rendevano impossibile l'esecuzione dei lavori prestabiliti;
che, in data 07/09/09, era stato redatto tra le parti successivo verbale di consegna parziale, nel quale era stata indicata, quale nuova data di consegna definitiva, quella del 10/10/09;
che, con lettera del 06/10/09 rep. 27432, l'azienda appaltante aveva comunicato che la data della consegna definitiva dei lavori andava spostata, per impegni di ufficio, al giorno 14/10/09;
che, in tale data, era stato redatto il terzo verbale di consegna parziale, con il quale era stato fissato il 29/10/09 quale data definitiva di consegna dei lavori;
che, solo in data
04/11/09, l'azienda appaltante aveva comunicato che, per sopraggiunta indisposizione del D.L., la data della consegna definitiva doveva spostarsi a data da definirsi;
che, con numerose lettere (nelle seguenti date: 23-27/10/09;
3/11/09;
10/11/09;
20/11/09;
30/11/09;
14/01/10;
27/01/10;
09/02/10;

19/02/10;
05/05/10;
12/10/10;
21/10/10;
17/50/11;
20/6/11), essa appaltatrice aveva evidenziato la grave problematica inerente alla difficoltosa esecuzione delle opere, determinata dalla mancata consegna delle zone d'opera, occupate continuamente da materiali medicali, pazienti, degenti, medici e personale di servizio;
che il verbale di consegna definitiva dei lavori era stato redatto solo in data 18/03/11;
che, in data 26/10/11, a seguito della redazione di perizia suppletiva, essa istante aveva sottoscritto atto di sottomissione per lavori aggiuntivi ed in variante, per un importo di €
166.139,36 e, per effetto della perizia in variante, l'importo dei lavori, di cui al contratto di appalto originario, era stato elevato da € 923.821,53 ad € 1.089.960,89, al netto del ribasso del 49,44%, inclusi gli oneri di sicurezza;
che erano stati redatti n. 4 S.A.L., che essa attrice aveva firmato con
n. 5 riserve ritualmente esplicitate e riportate nel registro di contabilità, per un importo di €
961.642,21, superiore al 10% dell'importo contrattuale;
che era stata poi formulata una successiva riserva n. 6 relativa alla contabilità dei lavori al 31/07/12, per un importo totale complessivo di €
298.961,80;
che dal registro di contabilità dei lavori eseguiti a tutto il 31/07/12 risultava un credito di essa appaltatrice, nei confronti dell'azienda ospedaliera convenuta, al netto del ribasso del
49,44%, di € 65.777,73;
che essa istante era stata notevolmente danneggiata dalle continue inadempienze contrattuali poste in essere dall'amministrazione appaltante, la quale era venuta meno con continuità ad una serie di obblighi a suo carico, determinando enormi disagi organizzativi e gravi ritardi di essa appaltatrice, la quale, per tutta la durata dei lavori, non aveva
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mai avuto la piena disponibilità delle aree di cantiere, e ciò per stravolgimenti della programmazione indotti da esigenze diverse ed imprevedibili della committenza e per la esclusione dalla disponibilità operativa della ditta appaltatrice di numerosi reparti;
che tali inadempienze erano state puntualmente contestate dalla E.T.S. s.r.l. attraverso l'invio di lettere e comunicazioni, nonchè nelle stesse riserve, nelle quali era stata rilevata la mancanza di conoscenza riguardo alle zone di cantiere nelle quali operare e ai relativi tempi di intervento, tanto che essa attrice era stata costretta ad intervenire in tempi rapidi e per brevi periodi sulle zone che man mano si rendevano accessibili;
che, a distanza di tre anni dall'inizio dei lavori, non tutte le superfici risultavano ancora cantierabili
e tale circostanza era stata confermata dallo stesso Direttore dei Lavori, ing. Matteo Guida, il quale, con lettera del 27/06/12, rep. 34098, inviata al R.U.P., aveva rappresentato che “interessa necessariamente l'acquisizione in tempi non derogabili di tutte le aree finora non disponibili perché l'impresa vi possa operare”;
che per tutta la durata dei lavori non era mai stato possibile concordare con la Direzione Lavori una programmazione operativa al fine di stabilire la disponibilità della varie zone che necessitavano di intervento, in modo da consentire di ultimare le lavorazioni, e ciò aveva determinato in cantiere livelli di produttività inaccettabili e l'impossibilità di ultimare i lavori a distanza di tre anni dal primo verbale di consegna parziale;
che ciò si poneva in contrasto con gli artt. 129, 130, 131 e 132 del Capitolato Generale dei LL.PP., nonché con l'art.
9 del Capitolato Speciale, secondo cui “le aree di cantiere devono essere libere da persone e cose ed, almeno in parte, nella effettiva disponibilità dell'amministrazione appaltante”;
che la stessa convenuta, riconoscendo le proprie inadempienze, aveva offerto in via bonaria, a tacitazione di ogni pretesa per l'appalto originario e per il protocollo aggiuntivo, la somma di € 150.000,00, che essa attrice aveva rifiutato ritenendola irrisoria;
che vano era risultato ogni invito rivolto alla convenuta a rendere disponibili le aree cantierabili.
Tanto premesso, la E.T.S. s.r.l. chiedeva che l'adito Tribunale volesse: 1) dichiarare il grave inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. dell'azienda ospedaliera convenuta;
2) per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di appalto stipulato in data 21/07/09;
3) condannare la convenuta al pagamento, in favore di essa attrice, delle riserve iscritte, per una somma complessiva di €
1.260.604,01, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o per la maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa, anche a mezzo di CTU;
4) condannare la convenuta al pagamento della somma di € 65.777,73, maturata per i lavori eseguiti a tutto il 31/07/12;
5) condannare la convenuta ex art. 1453 c.c., per il suo grave inadempimento, al risarcimento di tutti i danni sia diretti che indiretti subiti dalla E.T.S. s.r.l., quantificabili in € 500.000,00 o nella somma maggiore
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o minore da determinarsi in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata l'11/01/13, si costituiva l'Azienda Ospedaliera OO.RR. S.
OV di IO e GG d'AG, la quale, contestando quanto dedotto da controparte, assumeva, in primo luogo, che il capitolato speciale di appalto prevedeva: all'art. 9 che
Nell'accettare i lavori l'appaltatore dichiara: … - di essere perfettamente edotto che l'intervento sarà eseguito in strutture che dovranno comunque erogare prestazioni sanitarie in contemporaneità all'esecuzione dei lavori. L'appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante
l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal codice civile o nelle circostanze soggette alla revisione dei prezzi”;
all'art. 22 che “E' altresì facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi dell'articolo 130 comma 6 del Regolamento D.P.R. n° 554 del 21 dicembre 1999, senza che
l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta;
in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio
”;
all'art. 23 che “Il programma [dei lavori] sarà oggetto di revisione qualora vengano approvate varianti in corso d'opera ovvero quando, per qualsiasi altra ragione, il programma generale debba essere aggiornato…Il programma non vincola la Stazione Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione;
è invece impegnativo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare i termini di ultimazione ed ogni altra modalità
”;
all'art. 27 che “L'intervento nella sua globalità dovrà essere ultimato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno della consegna dei lavori, risultante nell'apposito verbale o dall'ultimo verbale di consegna in caso di consegna frazionata”.
La convenuta
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