Trib. Cosenza, sentenza 03/02/2025, n. 202

TRIB Cosenza
Sentenza
3 febbraio 2025
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TRIB Cosenza
Sentenza
3 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 03/02/2025, n. 202
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 202
Data del deposito : 3 febbraio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 662/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Pasubio n. 15, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Francesco Galluzzo che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del Controparte_1
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Panebianco n. 682, presso lo studio dell'Avv. Fernando Esposito che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: rapporto di lavoro subordinato, differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare che la dott.ssa Parte_1
ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_2
in persona del legale rappresentate pro tempore, con mansioni di impiegata
amministrativa e con incarico, durata ed orario di lavoro di cui alla narrativa del presente
atto;
accertare e dichiarare che la stessa, ha prestato le mansioni descritte in narrativa del

presente atto e che, per l'effetto, ha maturato il diritto al pagamento delle retribuzioni
connesse all'inquadramento nel livello 4° del CCNL di settore;
per l'effetto, condannare la

in persona del legale rappresentate pro tempore, al Controparte_2
1 pagamento della somma complessiva di € 10.564,00 dovuta per le causali di cui in
narrativa, oltre interessi dalla scadenza dei singoli ratei mensili fino al soddisfo, ovvero al
pagamento di quell'altra maggiore o minore che sarà stata accertata in corso di causa;
in

subordine, accertare e dichiarare che la stessa, ha prestato le mansioni descritte in
narrativa del presente atto e che le stesse fossero quanto meno sussumibili al livello 5° del
CCNL di settore e, per l'effetto, condannare la in Controparte_2
persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento della somma complessiva di €
9.934,00 dovuta per le causali di cui in narrativa, oltre interessi dalla scadenza dei singoli
ratei mensili fino al soddisfo, ovvero al pagamento di quell'altra maggiore o minore che
sarà stata accertata in corso di causa;
condannare, in ogni caso, la parte resistente al

versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali in misura proporzionale al
giusto inquadramento contrattuale. Con vittoria, in ogni caso di spese di giudizio da
distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - in via principale: rigettare il ricorso in quanto
infondato per insussistenza di un rapporto di lavoro, per le ragioni di cui in narrativa;
- in

via subordinata, rigettare il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui in narrativa,
ed in particolare per assoluta saltuarietà del rapporto nonché per insussistenza dei
presupposti della subordinazione, quindi accertare che il rapporto era di natura
autonoma, come tale retribuibile solo nella misura dell'attività lavorativa effettivamente
provata nel corso del giudizio e prescindendo dai minimi salariali. - In via ulteriormente
subordinata, in caso di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, ridurre
l'importo richiesto a quello corrispondente alle ore lavorate
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