Trib. Bari, sentenza 11/02/2025, n. 503
TRIB Bari
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. n. 14525/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa ON RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14525/2013 di R.G. in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2299/2013
(R.G. 897/2013 del Tribunale di Bari – ex Sezione distaccata di Altamura) promossa da:
GRUPPO PSC S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Luca Sellani del Foro di Roma e Mauro D'Agostino del Foro di Bari, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Giovinazzo (Ba) alla via Bisanzio Lupis n. 5, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO
MAGGI MICHELE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dominga Laterza presso il cui studio sito in Altamura (Ba) al corso Federico II di Svevia n.
94 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo;
subappalto.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 27.06.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c.
ON RA
mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 19.11.2013 il Gruppo PSC S.p.A., in qualità di società subappaltante – giusta contratto di subappalto datato 11.07.2012 - proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2299/2013 del 16.09.2013 emesso dal Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di
Altamura nel procedimento avente R.G. n. 897/2013, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della società subappaltatrice AG MI S.r.l. della somma di €. 96.910,38, oltre il pagamento delle competenze e onorari del procedimento monitorio, quale corrispettivo di lavori per varianti in corso d'opera rispetto ai lavori, originariamente previsti nel contratto di subappalto, di manutenzione straordinaria delle reti infrastrutturali primarie e secondarie per la riqualificazione del
Villagio ex Club Med Metaponto in località S. Basilio nel Comune di Pisticci (Mt), rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via interinale, accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra, la carenza ex art. 633 I comma nn. 2) e 3), 634 e 636 c.p.c. dei presupposti per far valere in via monitoria un credito consimile a quello dedotto nel ricorso introduttivo e, per l'effetto, rigettare l'istanza avversaria ex art. 648 c.p.c.; - in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché emesso sulla base di una domanda di ingiunzione sommaria esperita innanzi a un Giudice territorialmente incompetente per i motivi di cui sopra ed avendo la medesima derogato, in modo illegittimo, rispetto alla normativa contenuta nel combinato disposto dell'art. 26 del contratto di subappalto e dell'art. 29 c.p.c. alla competenza per territorio del Tribunale di Roma, al quale dovrà essere demandata la cognizione del presente giudizio;
- in subordine e nel merito, accertata e dichiarata la carenza ex artt. 633 e ss. c.p.c. dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto, accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti l'infondatezza, in fatto e in diritto, di ogni pretesa avversaria e, per l'effetto, revocare il decreto opposto e rigettare ogni e qualunque domanda di accertamento e condanna avversaria dichiarando che nulla è dovuto da parte della
Gruppo PSC S.p.A. a favore della AG MI, con vittoria di spese di lite”.
Parte opponente, con l'atto introduttivo del presente giudizio, contestava la pretesa creditoria eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Giudice adito in quanto, ai sensi dell'art. 26 del contratto di subappalto, le parti avevano concordato che per qualsiasi insorgenda controversia in tema di interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'accordo sarebbe stato competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ON RA
Proseguiva, inoltre, la PSC S.p.A. che la stazione appaltante Società Italia Turismo S.p.A. non le aveva mai commissionato, in favore della AG S.r.l., alcuna variante ai lavori analoga o conforme a quelle dedotte nel ricorso per decreto ingiuntivo dell'opposta, che la stessa opponente non avesse giammai commissionato alla AG alcun ordine di variante, che la AG non avesse mai svolto nell'interesse di PSC alcuna variante e che, comunque, ai sensi dell'art. 6 bis del contratto di subappalto, ogni variante dovesse essere oggetto di nuova e separata contrattazione.
Inoltre, con riferimento al verbale di sopralluogo del 21.08.2012 richiamato dall'opposta a sostegno del ricorso monitorio, precisava l'opponente che esso conteneva una mera ricognizione di prestazioni che rientravano già nell'oggetto del subappalto e non era espressione, pertanto, di alcuna dichiarazione negoziale.
Assumeva, ancora, l'opponente che i contenuti delle comunicazioni via e-mail - pure prodotte dalla società opposta a sostegno del ricorso - erano prive di efficacia negoziale ai fini del riconoscimento del credito de quo; infatti, premettendo che le e-mail non certificate non avrebbero potuto essere considerate un mezzo di prova, la PSC S.p.A. disconosceva formalmente la provenienza, il contenuto e la paternità delle comunicazioni a mezzo posta non certificate, in quanto prive di sottoscrizione con firma digitale.
Precisava la società subappaltante che la fattura n. 12/2013, inoltre, alla base del diritto di credito asserito dall'opposta, era stata prontamente respinta e mai registrata da parte della PSC S.p.A., come da raccomandata del 19.06.2013 (cfr. all. n. 3 all'atto di citazione). Infondata, peraltro, era la richiesta di maggiorazione sul prezzo convenuto in caso di variazione quantitativa o qualitativa necessaria ai fini della realizzazione dell'opera subappalto, atteso che l'art. 4 del contratto di subappalto prevedeva che “nel prezzo a corpo concordato sono compresi e compensati ogni onere e magistero necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte”; ribadendo che, in ogni caso,
l'esigibilità di ogni credito contrattuale era espressamente subordinata e condizionata a una serie di accertamenti e autorizzazioni non osservate, ex art. 8 del contratto di subappalto.
Nondimeno, aggiungeva la PSC S.p.A., la società AG S.r.l. avrebbe dovuto segnalare ogni eventuale maggiorazione sul corrispettivo, rispettando i termini di decadenza imposti dall'art. 22 del contratto di subappalto, ai sensi del quale “per tutte le eccezioni, riserve e/o contestazioni che il subappaltatore dovesse formulare durante l'esecuzione del presente contratto, questi sarà tenuto a comunicarle all'impresa, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro dieci giorni dal momento in cui si sono verificate le circostanze su cui dette pretese si fondano, con onere di motivazione a pena di decadenza”.
Deduceva, infine, l'opponente l'inesistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 633 c.p.c. poiché, in violazione del principio dell'onere della prova dell'art. 2697 c.c.,
ON RA
l'opposta aveva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa ON RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14525/2013 di R.G. in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2299/2013
(R.G. 897/2013 del Tribunale di Bari – ex Sezione distaccata di Altamura) promossa da:
GRUPPO PSC S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Luca Sellani del Foro di Roma e Mauro D'Agostino del Foro di Bari, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Giovinazzo (Ba) alla via Bisanzio Lupis n. 5, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO
MAGGI MICHELE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dominga Laterza presso il cui studio sito in Altamura (Ba) al corso Federico II di Svevia n.
94 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo;
subappalto.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 27.06.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c.
ON RA
mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 19.11.2013 il Gruppo PSC S.p.A., in qualità di società subappaltante – giusta contratto di subappalto datato 11.07.2012 - proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2299/2013 del 16.09.2013 emesso dal Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di
Altamura nel procedimento avente R.G. n. 897/2013, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della società subappaltatrice AG MI S.r.l. della somma di €. 96.910,38, oltre il pagamento delle competenze e onorari del procedimento monitorio, quale corrispettivo di lavori per varianti in corso d'opera rispetto ai lavori, originariamente previsti nel contratto di subappalto, di manutenzione straordinaria delle reti infrastrutturali primarie e secondarie per la riqualificazione del
Villagio ex Club Med Metaponto in località S. Basilio nel Comune di Pisticci (Mt), rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via interinale, accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra, la carenza ex art. 633 I comma nn. 2) e 3), 634 e 636 c.p.c. dei presupposti per far valere in via monitoria un credito consimile a quello dedotto nel ricorso introduttivo e, per l'effetto, rigettare l'istanza avversaria ex art. 648 c.p.c.; - in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché emesso sulla base di una domanda di ingiunzione sommaria esperita innanzi a un Giudice territorialmente incompetente per i motivi di cui sopra ed avendo la medesima derogato, in modo illegittimo, rispetto alla normativa contenuta nel combinato disposto dell'art. 26 del contratto di subappalto e dell'art. 29 c.p.c. alla competenza per territorio del Tribunale di Roma, al quale dovrà essere demandata la cognizione del presente giudizio;
- in subordine e nel merito, accertata e dichiarata la carenza ex artt. 633 e ss. c.p.c. dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto, accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti l'infondatezza, in fatto e in diritto, di ogni pretesa avversaria e, per l'effetto, revocare il decreto opposto e rigettare ogni e qualunque domanda di accertamento e condanna avversaria dichiarando che nulla è dovuto da parte della
Gruppo PSC S.p.A. a favore della AG MI, con vittoria di spese di lite”.
Parte opponente, con l'atto introduttivo del presente giudizio, contestava la pretesa creditoria eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Giudice adito in quanto, ai sensi dell'art. 26 del contratto di subappalto, le parti avevano concordato che per qualsiasi insorgenda controversia in tema di interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'accordo sarebbe stato competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ON RA
Proseguiva, inoltre, la PSC S.p.A. che la stazione appaltante Società Italia Turismo S.p.A. non le aveva mai commissionato, in favore della AG S.r.l., alcuna variante ai lavori analoga o conforme a quelle dedotte nel ricorso per decreto ingiuntivo dell'opposta, che la stessa opponente non avesse giammai commissionato alla AG alcun ordine di variante, che la AG non avesse mai svolto nell'interesse di PSC alcuna variante e che, comunque, ai sensi dell'art. 6 bis del contratto di subappalto, ogni variante dovesse essere oggetto di nuova e separata contrattazione.
Inoltre, con riferimento al verbale di sopralluogo del 21.08.2012 richiamato dall'opposta a sostegno del ricorso monitorio, precisava l'opponente che esso conteneva una mera ricognizione di prestazioni che rientravano già nell'oggetto del subappalto e non era espressione, pertanto, di alcuna dichiarazione negoziale.
Assumeva, ancora, l'opponente che i contenuti delle comunicazioni via e-mail - pure prodotte dalla società opposta a sostegno del ricorso - erano prive di efficacia negoziale ai fini del riconoscimento del credito de quo; infatti, premettendo che le e-mail non certificate non avrebbero potuto essere considerate un mezzo di prova, la PSC S.p.A. disconosceva formalmente la provenienza, il contenuto e la paternità delle comunicazioni a mezzo posta non certificate, in quanto prive di sottoscrizione con firma digitale.
Precisava la società subappaltante che la fattura n. 12/2013, inoltre, alla base del diritto di credito asserito dall'opposta, era stata prontamente respinta e mai registrata da parte della PSC S.p.A., come da raccomandata del 19.06.2013 (cfr. all. n. 3 all'atto di citazione). Infondata, peraltro, era la richiesta di maggiorazione sul prezzo convenuto in caso di variazione quantitativa o qualitativa necessaria ai fini della realizzazione dell'opera subappalto, atteso che l'art. 4 del contratto di subappalto prevedeva che “nel prezzo a corpo concordato sono compresi e compensati ogni onere e magistero necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte”; ribadendo che, in ogni caso,
l'esigibilità di ogni credito contrattuale era espressamente subordinata e condizionata a una serie di accertamenti e autorizzazioni non osservate, ex art. 8 del contratto di subappalto.
Nondimeno, aggiungeva la PSC S.p.A., la società AG S.r.l. avrebbe dovuto segnalare ogni eventuale maggiorazione sul corrispettivo, rispettando i termini di decadenza imposti dall'art. 22 del contratto di subappalto, ai sensi del quale “per tutte le eccezioni, riserve e/o contestazioni che il subappaltatore dovesse formulare durante l'esecuzione del presente contratto, questi sarà tenuto a comunicarle all'impresa, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro dieci giorni dal momento in cui si sono verificate le circostanze su cui dette pretese si fondano, con onere di motivazione a pena di decadenza”.
Deduceva, infine, l'opponente l'inesistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 633 c.p.c. poiché, in violazione del principio dell'onere della prova dell'art. 2697 c.c.,
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