Trib. Enna, sentenza 08/01/2025, n. 17

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Enna, sentenza 08/01/2025, n. 17
Giurisdizione : Trib. Enna
Numero : 17
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

Proc. n. 1549/2018 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 8 gennaio 2025.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1549/2018 R.G.
TRA
AS NT elettivamente domiciliato in Enna, Via Mercato n.309, presso lo studio dell'avv. F.
Potenza che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo;

Ricorrente
CONTRO
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui
uffici è elettivamente domiciliato
Resistenti
E NEI CONFRONTI DI
I.N.P.S., (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) in persona del legale rappresentante pro tempore,
C.F. 80078750587, con sede legale in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21 e Sede Provinciale di
ENNA, Viale Diaz n. 23.rappresentato e difeso dagli avv.ti S. Dolce e C. Gramuglia;

Avente ad oggetto: mancato inserimento in graduatoria e risarcimento danni.
All'udienza odierna, sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente, come da note sostitutive
d'udienza depositate telematicamente, la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.05.2023, il ricorrente di cui in epigrafe provvedeva alla riassunzione
dinanzi l'intestato Tribunale, già giudice di primo grado, a seguito della sentenza n. 113/2023,
pubblicata il 20/04/2023, RG n. 282/2022 dalla Corte di Appello di Caltanissetta-sezione lavoro, che
aveva annullato la sentenza n. 575/2022, emessa e pubblicata in data 15.11.2022 nel procedimento
civile R.G. n. 1549/2018, dal Tribunale di Enna, in funzione di Giudice del Lavoro, con rimessione
al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 co 1 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio
nei confronti dell'ente previdenziale
Richiamava integralmente il ricorso depositato in data 12.09.2018, per cui, premesso di essere
docente a precario abilitato all'insegnamento, inserito nelle GAE della provincia di Enna, con punti
17 esponeva che a seguito della sua cancellazione dalle GAE per il triennio 2014/2017 e che avverso
il mancato reinserimento adiva il Giudice del lavoro che con sentenza accertava il suo diritto al
reinserimento nelle graduatorie per il triennio 2014/2017 per le classi di concorso di pertinenza con
il recupero del punteggio maturato;
lamentava che il mancato tempestivo inserimento nelle
graduatorie gli aveva cagionato un danno non avendo egli potuto medio tempore conseguire incarichi
a tempo determinato.
Adiva l'intestato Tribunale formulando le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, previa disapplicazione
degli atti incidenter ritenuti illegittimi, dichiarare il diritto del ricorrente AS NT ad essere
destinatario per l'anno scolastico 2017/2018 di incarico a
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