Trib. Tivoli, sentenza 13/01/2024, n. 64
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N.RG. 2713/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa G B, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2713 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2019 Sezione Lavoro, promossa da:
( ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. LUIGI GIULIANO
ricorrente
e
(P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. FEDERICO CAPARROTTA
resistente
FATTO
Con ricorso depositato il 24.06.2019, ritualmente notificato, la ricorrente indicata in
epigrafe ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze di presso l'albergo per Controparte_1
anziani sito in Palombara Sabina (RM), dal mese di dicembre 2014 al 14/03/2018;
- di essere stata regolarmente assunta con formale contratto di lavoro solo in data
05/05/2015, con qualifica di addetta alle pulizie ed inquadramento nel livello 7 del
CCNL Pubblici Esercizi;
- di essersi occupata, oltre che della pulizia dell'albergo e del riassetto delle camere, dell'assistenza agli ospiti della struttura;
- di aver sempre osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì alla domenica dalle 07:00 alle 21:00, con pausa pranzo dalle 14:00 alle 16:00 (ad eccezione del
mercoledì, giorno in cui, dalle 08:00 alle 19:00, fruiva del riposo), dovendo comunque restare a disposizione degli ospiti anziani, non autosufficienti, a
qualunque ora del giorno e della notte, e ciò nonostante il contratto di lavoro
prevedesse un orario di gran lunga inferiore (dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle
16:50 dal lunedì al sabato);
- di aver percepito a titolo di retribuzione, anteriormente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, la somma di € 500,00 in contanti;
- che, dopo la formale assunzione, la propria retribuzione mensile ammontava ad
€.1.218,50, importo comunque inferiore alla retribuzione minima prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
- che il rapporto di lavoro cessava in data 14/03/2018, avendo il datore di lavoro respinto la sua richiesta di poter dormire casa il giorno di riposo;
- di non aver mai goduto di ferie;
- di non aver mai ricevuto alcuna indennità a titolo di lavoro straordinario, notturno
e festivo;
- di non aver percepito la tredicesima e quattordicesima mensilità, né il trattamento
di fine rapporto;
- di essere pertanto creditrice, nei confronti della società convenuta, della somma di
€ 7.091,02, come da conteggio sindacale della allegato al ricorso;
CP_2
- di aver rivendicato le spettanze dovute dapprima mediante lettera raccomandata
AR inviata al datore di lavoro, per il tramite del suddetto sindacato, in data
26/10/2018, e successivamente con raccomandata del 25/01/2019 a firma del proprio procuratore;
- che la società convenuta, per il tramite dello studio legale Michetti, rappresentava che “dal conteggio presentato devono essere sottratti gli acconti percepiti con riscontro documentale, riferiti alla chiusura del rapporto di lavoro per un totale di
€. 6.727,00. Pertanto alla Signora spetta una differenza di €.364,02”.
Negando fermamente di aver percepito acconti sulle somme dovute, la ricorrente ha chiesto la condanna della in persona del l.r.p.t., “al pagamento della Controparte_1
somma di € 7.091,02 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in
corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e
36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla
data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ. oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate”.
Nel costituirsi in giudizio, la ha chiesto il rigetto del ricorso Controparte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto, a tal fine evidenziando:
- che, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro in data 5.05.2015, le parti avevano sottoscritto, in data 27.10.2014, un regolare contratto di progetto formativo
con scadenza al 27.04.2015;
- che la ricorrente ha regolarmente fruito di ferie;
- che le somme rivendicate dalla ricorrente a titolo di quattordicesima mensilità non sono dovute, non avendo la aderito ad alcuna associazione Controparte_1
di categoria e non essendo pertanto soggetta alle previsioni della contrattazione
collettiva, peraltro nemmeno richiamata da parte ricorrente;
- di aver corrisposto alla ricorrente la somma di € 2.000,00 a titolo di anticipo del
T.F.R., come risultante dalla ricevuta dalla medesima sottoscritta in data 10.02.2018
(doc. 12), non impugnata nel termine di sei mesi stabilito di cui all'art. 2113 cod.
civ.;
- che, in ogni caso, il conteggio relativo al T.F.R. sarebbe errato, non avendo considerato che nei primi 4 mesi dell'anno 2015 la sig.ra ha prestato la Pt_1
propria attività in forza di un contratto