Trib. Brescia, sentenza 28/10/2024, n. 1009
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Testo completo
N. 1744 /2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
PO CE con l'avv. SERGIO NATALE GALLEANO
- RICORRENTE contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA con AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
- RESISTENTE
INPS con l'avv. ANGELA CALIO' MARINCOLA SCULCO
Oggetto: qualificazione
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25 luglio 2018, PO ES adiva l'intestato Tribunale avanzando le seguenti domande:
a) di accertare e dichiarare, preliminarmente, che, in qualità di Giudice Onorario con funzioni di
Giudice di Pace, tuttora in servizio, aveva svolto fin dalla propria assunzione, a seguito dei decreti di nomina allegati, un servizio continuativo alle dipendenze del Ministero della Giustizia, qualificabile in termini di lavoro subordinato, ovvero rientrante nella nozione di “lavoratore” prevista ed accolta nell'ambito del diritto dell'Unione Europea, secondo i principi indicati dalla
Corte di Giustizia Europea;
b) di accertare e dichiarare il suo diritto ad un trattamento economico e normativo, in relazione al rapporto di lavoro in essere con il Ministero della Giustizia, non discriminatorio ed equivalente
a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del
Ministero convenuto, ai sensi della normativa vigente e in ogni caso conformemente a quanto disposto dalla direttiva n. 1999/70/CE;
c) conseguentemente, di condannare il Ministero della Giustizia, ove occorra ai sensi dell'art. 2126
c.c., alla rideterminazione del trattamento economico applicato nei suoi confronti sin dalla data di assunzione in servizio, in materia di retribuzione e mensilità aggiuntive, ferie, maternità, malattia ed infortunio, trattamento fine rapporto di lavoro, ed in relazione ad ogni altro diritto derivante dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo applicabili a tale rapporto, in ragione dell'attività svolta alle dipendenze del Ministero convenuto, con pronuncia di condanna generica e con espressa riserva di successiva quantificazione in separato giudizio anche in base ai principi dell'art. 36
Costituzione;
d) di accertare il suo diritto alla tutela previdenziale ed assicurativa, con obbligo del Ministero convenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione con effetto dall'inizio del rapporto di servizio e con obbligo di versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi presso gli enti competenti con eguale decorrenza, secondo il regime applicabile ad un rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero della Giustizia ritenuto comparabile, nei sensi indicati in ricorso;
e) di accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione da parte del Ministero convenuto di rapporti di lavoro a termine fin dalla sua assunzione in servizio con il primo decreto di nomina, in violazione della direttiva n. 1999/70/CE e della vigente normativa nazionale, e, conseguentemente, di condannare il Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa e comunque in misura non inferiore all'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 l. n.
180/2010, oltre al risarcimento del danno ulteriore, come dedotto in ricorso;
f) di accertare e dichiarare infine ed in ogni caso, in via gradata, il suo diritto al godimento delle ferie, dei congedi di maternità o paternità e di ogni altra tutela o diritto derivanti dalle direttive europee ed applicabili in quanto lavoratrice, e pertanto di condannare il Ministero convenuto al
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risarcimento dei danni per l'inadempienza agli obblighi ivi previsti, fin dall'inizio del rapporto lavorativo, da liquidarsi in via equitativa;
g) di condannare il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese ed onorari di causa.
A sostegno deduceva: a) di svolgere le funzioni di giudice di pace presso l'ufficio del Giudice di
Pace di Brescia dal 2012 (dove aveva svolto anche il ruolo di coordinatore), avendo precedentemente, dal 2004 al 2010, operato presso l'ufficio del Giudice di Pace di Viareggio e, dal
2010 al 2012, presso l'ufficio del Giudice di Pace di Lodi;
b) che dal 2004 in avanti aveva tenuto costantemente due udienze a settimana (in alcuni periodi, anche tre udienze a settimana), per un totale di n. 920 udienze;
c) che, a fronte di n.13.400 fascicoli che le erano stati assegnati negli anni 2004-2017, aveva definito n. 13.400 fascicoli ed emesso nel settore civile n.
3.400 sentenze e n.
3.157 decreti ingiuntivi, mentre in quello penale n.730 sentenze e, con funzioni di GIP, circa n. 3000 decreti di archiviazione;
d) che era stata incaricata per un periodo di tempo determinato (4 anni) con il primo decreto di nomina, incarico poi rinnovato finora senza soluzione di continuità a seguito di proroghe e conferme e previa valutazione positiva del proprio lavoro (ai sensi dell'art. 7 della l. n. 374/1991, secondo cui “in attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni”, con un ulteriore periodo successivo di proroga di un altro biennio e poi ancora di un ulteriore mandato di quattro anni “salva comunque la cessazione dell'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età”);
e) che, ai sensi della l. n. 374/1991 (istitutiva dei giudici di pace e vigente fino all'entrata in vigore del d. lgs. n. 116/2017) era stata nominata Giudice di Pace a seguito di concorso per titoli e assoggettata, ogni 4 anni, a valutazioni di idoneità dei consigli giudiziari e del Consiglio Superiore della Magistratura, che costituiscono veri e propri giudizi di merito sulla qualità e quantità del lavoro svolto, in base agli stessi rigorosi criteri utilizzati per le valutazioni di professionalità del magistrato ordinario;
f) che si era sempre attenuta a quanto disposto dall'art. 5, comma 1° lettera g), e dall'art. 8 della l. n.
374/1991, norme che stabiliscono per i Giudici di Pace un sistema di rigorose incompatibilità, per garantire l'imparzialità della funzione giurisdizionale, come prescritto dagli artt. 102 e 106 della
Costituzione;
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g) che aveva sempre garantito la propria costante reperibilità per ragioni di servizio, essendovi obbligata dalla Circolare 15 marzo 2006 del Dipartimento per gli Affari di giustizia par. 4.3;
h) che aveva ricevuto, durante tutto il periodo di servizio, un trattamento economico conforme alle disposizioni di cui all'art. 11 della l. n. 374/1991, che prevedono il pagamento di alcune indennità
(euro 36,15 per ciascuna udienza civile o penale;
euro 56,81 per ogni altro processo assegnato e definito;
un'indennità di euro 258, 23 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione;
in materia civile un'indennità di euro 10,33 per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, anche se di rigetto;
in materia penale un'indennità di euro
10,33 per ogni provvedimento emesso;
ed altro ancora) (v. art. 11, l. n. 374/1991);
i) che alla fine di ogni anno aveva ricevuto sempre il C.U.D. (Certificato Unico dei Redditi);
l) che aveva preso parte ai corsi di formazione istituiti dal C.S.M., obbligatori ai fini della conferma degli incarichi quadriennali, sia presso le strutture di formazione distrettuale, che presso la Scuola
Superiore della Magistratura;
m) che, in qualità di Giudice di pace, non aveva goduto di nessuna tutela in materia previdenziale, assicurativa, retributiva e nella disciplina del rapporto di servizio intercorso con il Ministero della
Giustizia, non ritenendosi applicabili a tale rapporto le garanzie e le tutele di diritto comune applicabili a qualsiasi lavoratore, in regime di diritto privato o di diritto pubblico, con rapporto di dipendenza;
n) che, infatti, nessuna disposizione di legge aveva disciplinato e previsto, in favore dei giudici onorari, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, la contribuzione per la pensione di vecchiaia o di anzianità, le ferie, la maternità ed ogni altro diritto fondamentale riconosciuto nei confronti dei lavoratori subordinati, fino alla riforma introdotta dal d. lgs. n.
116/2017.
1.2 Tanto premesso in fatto, la ricorrente, ritenuta la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario tenuto conto che l'oggetto del giudizio non verteva sulla costituzione di un rapporto di impiego con il Ministero della Giustizia analogo a quello sussistente per i magistrati ordinari, bensì, esclusivamente l'applicazione delle tutele fondamentali riconosciute alla generalità dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni per effetto delle direttive e dei principi del diritto dell'Unione Europea e delle altre Carte dei diritti, e ribadita ai sensi e per gli effetti degli artt. 409
n.5) e 413 comma V c.p.c., la competenza per territorio del Tribunale adito, in diritto esponeva:
a) che il rapporto intrattenuto con il Ministero era qualificabile come rapporto di lavoro subordinato in considerazione dei seguenti indici: l'immissione in ruolo a seguito di una procedura di tipo concorsuale;
l'appartenenza, pur senza lo status e le prerogative dei magistrati ordinari,
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all'ordine giudiziario;
l'assoggettamento a un regime di incompatibilità simile a quello dei funzionari pubblici e dei magistrati ordinari;
l'osservanza degli stessi doveri di correttezza, imparzialità, diligenza, laboriosità nello svolgimento della funzione previsti per i funzionari dello
Stato;
l'inserimento organico nell'organizzazione interna agli uffici e conseguente obbligo di osservanza degli ordini emanati dal capo dell'ufficio e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
PO CE con l'avv. SERGIO NATALE GALLEANO
- RICORRENTE contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA con AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
- RESISTENTE
INPS con l'avv. ANGELA CALIO' MARINCOLA SCULCO
Oggetto: qualificazione
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25 luglio 2018, PO ES adiva l'intestato Tribunale avanzando le seguenti domande:
a) di accertare e dichiarare, preliminarmente, che, in qualità di Giudice Onorario con funzioni di
Giudice di Pace, tuttora in servizio, aveva svolto fin dalla propria assunzione, a seguito dei decreti di nomina allegati, un servizio continuativo alle dipendenze del Ministero della Giustizia, qualificabile in termini di lavoro subordinato, ovvero rientrante nella nozione di “lavoratore” prevista ed accolta nell'ambito del diritto dell'Unione Europea, secondo i principi indicati dalla
Corte di Giustizia Europea;
b) di accertare e dichiarare il suo diritto ad un trattamento economico e normativo, in relazione al rapporto di lavoro in essere con il Ministero della Giustizia, non discriminatorio ed equivalente
a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del
Ministero convenuto, ai sensi della normativa vigente e in ogni caso conformemente a quanto disposto dalla direttiva n. 1999/70/CE;
c) conseguentemente, di condannare il Ministero della Giustizia, ove occorra ai sensi dell'art. 2126
c.c., alla rideterminazione del trattamento economico applicato nei suoi confronti sin dalla data di assunzione in servizio, in materia di retribuzione e mensilità aggiuntive, ferie, maternità, malattia ed infortunio, trattamento fine rapporto di lavoro, ed in relazione ad ogni altro diritto derivante dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo applicabili a tale rapporto, in ragione dell'attività svolta alle dipendenze del Ministero convenuto, con pronuncia di condanna generica e con espressa riserva di successiva quantificazione in separato giudizio anche in base ai principi dell'art. 36
Costituzione;
d) di accertare il suo diritto alla tutela previdenziale ed assicurativa, con obbligo del Ministero convenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione con effetto dall'inizio del rapporto di servizio e con obbligo di versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi presso gli enti competenti con eguale decorrenza, secondo il regime applicabile ad un rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero della Giustizia ritenuto comparabile, nei sensi indicati in ricorso;
e) di accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione da parte del Ministero convenuto di rapporti di lavoro a termine fin dalla sua assunzione in servizio con il primo decreto di nomina, in violazione della direttiva n. 1999/70/CE e della vigente normativa nazionale, e, conseguentemente, di condannare il Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa e comunque in misura non inferiore all'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 l. n.
180/2010, oltre al risarcimento del danno ulteriore, come dedotto in ricorso;
f) di accertare e dichiarare infine ed in ogni caso, in via gradata, il suo diritto al godimento delle ferie, dei congedi di maternità o paternità e di ogni altra tutela o diritto derivanti dalle direttive europee ed applicabili in quanto lavoratrice, e pertanto di condannare il Ministero convenuto al
2
risarcimento dei danni per l'inadempienza agli obblighi ivi previsti, fin dall'inizio del rapporto lavorativo, da liquidarsi in via equitativa;
g) di condannare il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese ed onorari di causa.
A sostegno deduceva: a) di svolgere le funzioni di giudice di pace presso l'ufficio del Giudice di
Pace di Brescia dal 2012 (dove aveva svolto anche il ruolo di coordinatore), avendo precedentemente, dal 2004 al 2010, operato presso l'ufficio del Giudice di Pace di Viareggio e, dal
2010 al 2012, presso l'ufficio del Giudice di Pace di Lodi;
b) che dal 2004 in avanti aveva tenuto costantemente due udienze a settimana (in alcuni periodi, anche tre udienze a settimana), per un totale di n. 920 udienze;
c) che, a fronte di n.13.400 fascicoli che le erano stati assegnati negli anni 2004-2017, aveva definito n. 13.400 fascicoli ed emesso nel settore civile n.
3.400 sentenze e n.
3.157 decreti ingiuntivi, mentre in quello penale n.730 sentenze e, con funzioni di GIP, circa n. 3000 decreti di archiviazione;
d) che era stata incaricata per un periodo di tempo determinato (4 anni) con il primo decreto di nomina, incarico poi rinnovato finora senza soluzione di continuità a seguito di proroghe e conferme e previa valutazione positiva del proprio lavoro (ai sensi dell'art. 7 della l. n. 374/1991, secondo cui “in attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni”, con un ulteriore periodo successivo di proroga di un altro biennio e poi ancora di un ulteriore mandato di quattro anni “salva comunque la cessazione dell'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età”);
e) che, ai sensi della l. n. 374/1991 (istitutiva dei giudici di pace e vigente fino all'entrata in vigore del d. lgs. n. 116/2017) era stata nominata Giudice di Pace a seguito di concorso per titoli e assoggettata, ogni 4 anni, a valutazioni di idoneità dei consigli giudiziari e del Consiglio Superiore della Magistratura, che costituiscono veri e propri giudizi di merito sulla qualità e quantità del lavoro svolto, in base agli stessi rigorosi criteri utilizzati per le valutazioni di professionalità del magistrato ordinario;
f) che si era sempre attenuta a quanto disposto dall'art. 5, comma 1° lettera g), e dall'art. 8 della l. n.
374/1991, norme che stabiliscono per i Giudici di Pace un sistema di rigorose incompatibilità, per garantire l'imparzialità della funzione giurisdizionale, come prescritto dagli artt. 102 e 106 della
Costituzione;
3
g) che aveva sempre garantito la propria costante reperibilità per ragioni di servizio, essendovi obbligata dalla Circolare 15 marzo 2006 del Dipartimento per gli Affari di giustizia par. 4.3;
h) che aveva ricevuto, durante tutto il periodo di servizio, un trattamento economico conforme alle disposizioni di cui all'art. 11 della l. n. 374/1991, che prevedono il pagamento di alcune indennità
(euro 36,15 per ciascuna udienza civile o penale;
euro 56,81 per ogni altro processo assegnato e definito;
un'indennità di euro 258, 23 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione;
in materia civile un'indennità di euro 10,33 per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, anche se di rigetto;
in materia penale un'indennità di euro
10,33 per ogni provvedimento emesso;
ed altro ancora) (v. art. 11, l. n. 374/1991);
i) che alla fine di ogni anno aveva ricevuto sempre il C.U.D. (Certificato Unico dei Redditi);
l) che aveva preso parte ai corsi di formazione istituiti dal C.S.M., obbligatori ai fini della conferma degli incarichi quadriennali, sia presso le strutture di formazione distrettuale, che presso la Scuola
Superiore della Magistratura;
m) che, in qualità di Giudice di pace, non aveva goduto di nessuna tutela in materia previdenziale, assicurativa, retributiva e nella disciplina del rapporto di servizio intercorso con il Ministero della
Giustizia, non ritenendosi applicabili a tale rapporto le garanzie e le tutele di diritto comune applicabili a qualsiasi lavoratore, in regime di diritto privato o di diritto pubblico, con rapporto di dipendenza;
n) che, infatti, nessuna disposizione di legge aveva disciplinato e previsto, in favore dei giudici onorari, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, la contribuzione per la pensione di vecchiaia o di anzianità, le ferie, la maternità ed ogni altro diritto fondamentale riconosciuto nei confronti dei lavoratori subordinati, fino alla riforma introdotta dal d. lgs. n.
116/2017.
1.2 Tanto premesso in fatto, la ricorrente, ritenuta la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario tenuto conto che l'oggetto del giudizio non verteva sulla costituzione di un rapporto di impiego con il Ministero della Giustizia analogo a quello sussistente per i magistrati ordinari, bensì, esclusivamente l'applicazione delle tutele fondamentali riconosciute alla generalità dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni per effetto delle direttive e dei principi del diritto dell'Unione Europea e delle altre Carte dei diritti, e ribadita ai sensi e per gli effetti degli artt. 409
n.5) e 413 comma V c.p.c., la competenza per territorio del Tribunale adito, in diritto esponeva:
a) che il rapporto intrattenuto con il Ministero era qualificabile come rapporto di lavoro subordinato in considerazione dei seguenti indici: l'immissione in ruolo a seguito di una procedura di tipo concorsuale;
l'appartenenza, pur senza lo status e le prerogative dei magistrati ordinari,
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all'ordine giudiziario;
l'assoggettamento a un regime di incompatibilità simile a quello dei funzionari pubblici e dei magistrati ordinari;
l'osservanza degli stessi doveri di correttezza, imparzialità, diligenza, laboriosità nello svolgimento della funzione previsti per i funzionari dello
Stato;
l'inserimento organico nell'organizzazione interna agli uffici e conseguente obbligo di osservanza degli ordini emanati dal capo dell'ufficio e
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