Trib. Velletri, sentenza 04/07/2024, n. 1063
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice P G T ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 1669 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma via Cosseria n. 2, presso lo studio del Parte_1
procuratore Avv. S M, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Anzio, in persona del Ctroparte_1
legale rappresentante , elettivamente domiciliata in Pomezia via Cfalonieri n. Ctroparte_2
1/B, presso lo studio del procuratore Avv. R T, che la rappresenta e difende
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. C ricorso depositato il 10 maggio 2021 ha rappresentato: di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze di dal 25 giugno 2018 al 31 Ctroparte_3
agosto 2019, e in particolare: dal 25 giugno 2018 al 31 agosto 2018, con orario dalle 9:00 alle 19:00 dal martedì alla domenica, con mansioni di autista di autombulanza presso il punto di Primo
Soccorso di Ostia;dall'1 settembre 2018 al 31 agosto 2019, con orario dalle 8:00 alle 20:00 per 6 giorni alla settimana con giornata non lavorativa in lunedì, con mansioni di trasporto di organi, materiali organici e di sangue al Policlinico Gemelli, all'Ospedale Spallanzani o alla Clinica S.
Anna di Pomezia;di aver sempre rispettato una reperibilità, per 7 giorni a settimana;di non essere stata retribuita in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
In diritto, la lavoratrice ha affermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con diritto all'inquadramento al livello C1 c.c.n.l. cooperative sociali, ovvero di un rapporto di collaborazione organizzata dal committente, e di essere creditrice nei confronti di
[...]
della somma di € 19.162,81 per differenze retributive;ha quindi Ctroparte_3
convenuto in giudizio , chiedendo al giudice di accertare la Ctroparte_3
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, ovvero di un rapporto di collaborazione organizzata dal committente, e di condannare la convenuta al pagamento, in suo favore, della somma € 19.162,81 per differenze retributive.
1.1. Si è costituita in giudizio , che ha contestato Ctroparte_3
quanto affermato da parte ricorrente e domandato il rigetto del ricorso.
2. Esaurita l'istruttoria, con provvedimento del 4 aprile 2024 è stata disposta ex art. 127ter
c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 5 giugno 2024 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Le parti hanno depositato tempestivamente note di trattazione scritta, chiedendo ciascuna l'accoglimento delle proprie conclusioni, come rassegnate.
3. Parte ricorrente ha affermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di per il periodo dal 25 giugno 2018 al 31 agosto Ctroparte_3
2019, con inquadramento al livello C1 c.c.n.l. cooperative sociali.
3.1. Rilevata la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto, occorre ricordare che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l'assenza di un potere disciplinare, né quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo (Cass. 11 ottobre 2017 n. 23846).
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