Trib. Genova, sentenza 13/01/2025, n. 95
Sentenza
13 gennaio 2025
Sentenza
13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. 3735/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]/19 ed elettivamente domiciliata in
Genova (GE), Viale Brigata Bisagno n. 6/6, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Berrino, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Ricorrente - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...]19 scala B, elettivamente domiciliato in Genova
(GE), Via XX Settembre n. 10/A2, presso lo studio dell'Avv. Nicoletta Paschetti, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti.
- Convenuto -
Con l'intervento ex lege del P.M.
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Genova contrariis rejectis, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, così giudicare.
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi IG.ri e per i motivi Pt_1 CP_1
esposti in narrativa;
2. Disporre l'affidamento congiunto delle figlie ed ai coniugi Per_1 Persona_2
ed il loro collocamento presso la madre;
3. Autorizzare la IG.ra a trasferirsi con le figlie presso la residenza dei nonni Pt_1
materni sita in Gravina in Puglia Via San Giuseppe 73;
in via subordinata, onerare il IG. di sostenere il costo della nuova abitazione in affitto per la IG.ra Controparte_1 Pt_1
e le figlie all'interno del Comune di Genova;
in via ulteriormente subordinata, assegnare
l'attuale abitazione familiare alla IG.ra e alle figlie;
Pt_1
4. Disporre il contributo al mantenimento in favore delle figlie ed Per_1 [...]
da parte del IG. in misura proporzionale ai redditi e beni dello Per_2 Controparte_1
stesso e comunque non inferiore a Euro 400,00 per ciascuna figlia;
5. Disporre il contributo al mantenimento in favore della IG.ra da parte Parte_1
del IG. in misura proporzionale ai redditi e beni dello stesso e comunque Controparte_1
non inferiore a Euro 500,00;
In via subordinata, qualora la IG.ra sia autorizzata a Pt_1
trasferirsi e, di conseguenza, riprenda la sua attività lavorativa, disporre il contributo al mantenimento in favore della IG.ra da parte del IG. in Parte_1 Controparte_1
misura proporzionale ai redditi e beni dello stesso e comunque non inferiore a Euro 300,00
o altra somma meglio individuata da Codesto Ill.mo Tribunale;
6. In ogni caso, assegnare l'automobile familiare, Opel Crossland intestata al IG.
[...]
alla IG.ra per i motivi esposti in narrativa;
CP_1 Parte_1
7. In via istruttoria ordinare, al IG. nonché all'Agenzia delle Entrate Controparte_1
l'esibizione del saldo dei conti correnti a lui intestati con indicazione della giacenza media degli ultimi tre anni nonché l'esibizione del saldo dei conti correnti intestati alla società
R.A.E.L. Genova di Battistini Dr. EL F. &
C. S.n.c. con indicazione della giacenza media degli ultimi tre anni;
8. Con vittoria di spese e compensi;
9. Si richiede fin d'ora la liquidazione dei compensi spettanti in virtu' dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato”
Conclusioni per il convenuto: “1) Pronunciare la separazione dei coniugi
[...]
e ;
CP_1 Parte_1 2) Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e , prevedendo il Per_2 Per_1
mantenimento della loro residenza presso la casa familiare;
3) Disporre inoltre un regime di frequentazione con il padre e la famiglia paterna che favorisca il mantenimento di un rapporto solido e significativo;
4) Negare il trasferimento delle minori a GRAVINA presso i nonni materni e stabilire tempi
e modalità di permanenze presso gli stessi durante le vacanze;
5) Assegnare la casa familiare alla moglie affinché vi possa risiedere unitamente alle figlie;
6) Assegnare l'auto al IG. acquistata con proventi propri e dei suoi Controparte_1
familiari e necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
7) Disporre un assegno di mantenimento a favore delle figlie di € 200,00 per ciascuna minore, oltre al 50% delle ulteriori spese come stabilito nel verbale della riunione del 15.09.2016 redatto dal presente Ufficio giudiziario, Sezione Famiglia;
8) Disporre un assegno di mantenimento a favore della moglie di € 200,00 per un periodo non superiore ai due anni, assegno che verrà a cessare nel momento in cui la beneficiaria sarà autonoma economicamente o, comunque, verrà ridotto in proporzione ai redditi dalla stessa percepiti.
Con vittoria delle spese anche di CTU, e dei compensi e, solo in via di estremo subordine, chiede la conferma del provvedimento presidenziale, con vittoria delle spese, anche di CTU,
e dei compensi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso depositato in data 29/04/2022 e ritualmente notificato, la IG.ra
ha chiesto la separazione personale dal marito IG. con Parte_1 Controparte_1
cui aveva contratto matrimonio a Gravina (BA) in data 15/06/2016, e dalla cui unione erano nate in data 20/05/2019 le figlie gemelle ed allegando il progressivo Per_1 Per_2
deterioramento del rapporto tra i coniugi che aveva determinato una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In particolare, la IG.ra ha riferito che a partire dal Natale 2021 il marito, già poco Pt_1
presente all'interno della vita familiare per motivi di lavoro, si era ulteriormente allontanato dalla famiglia limitandosi a frequentare la casa coniugale solamente la sera per dormire
(scegliendo autonomamente di dormire sul divano), cenando invece presso l'abitazione dei suoi genitori sita nello stesso palazzo.
In tali premesse, la ricorrente ha chiesto che, contestualmente alla pronuncia di separazione personale, venisse disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sé previa autorizzazione a trasferirsi presso la residenza dei nonni materni sita presso il Comune di Gravina in Puglia ovvero in subordine prevedendo che il convenuto si facesse carico del costo della nuova abitazione in affitto per moglie e figlie ovvero ancora, in via ulteriormente subordinata, che le venisse assegnata la casa coniugale.
Oltre a ciò, la IG.ra ha chiesto che venisse stabilito a carico del IG. un Pt_1 CP_1
contributo mensile per il mantenimento delle minori pari ad € 400,00 per ciascuna ed un contributo per il proprio mantenimento non inferiore ad € 500,00 mensili, oltre all'assegnazione in suo favore della vettura familiare Opel Crossland, targata CG164MZ, di proprietà del IG. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 14/07/2022, si è costituito in giudizio il IG. il quale, pur aderendo alla domanda in punto di separazione, ha contestato CP_1
l'avversaria ricostruzione dei fatti evidenziando in particolare che:
- nell'agosto 2015 la coppia aveva iniziato una convivenza a Genova presso un immobile di proprietà dei genitori del convenuto, concesso loro in comodato gratuito e divenuto successivamente casa coniugale;
- subito dopo la nascita delle due figlie gemelle avvenuta in data 20/05/2019, la moglie aveva deciso in via del tutto unilaterale di trascorrere i primi mesi di vita delle stesse presso i suoi genitori in