Trib. Brescia, sentenza 20/05/2024, n. 2047
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Testo completo
R.G. N. 5918/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per divorzio iscritto al n. 7915/2021 R.G ed instaurato da
, C.F. , con gli avv.ti Casari Paolina e Di Fabio Cristina Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, C.F. , con l'avv. Chiara Bonardi Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da appositi file presenti nel fascicolo informatico, che si intendono qui richiamati a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Svolgimento del processo
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 1/4/1995, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di PALAZZOLO SULL'OGLIO (atto n. 6, Parte II, Serie A, dell'anno 1995), sono genitori di IA (nato il [...]) e (nato il [...]) e si sono separate su Per_1
conclusioni congiunte nel 2011 alle seguenti condizioni: «1) affidamento condiviso del con Per_1
1 collocamento presso il padre e facoltà di visita della madre previo accordo con la stessa;
2) versamento da parte di , entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 550,00 per il Parte_1
mantenimento del coniuge, sino alla vendita della casa familiare allorché l'assegno di mantenimento verrà ridono ad € 400,00 oltre rivalutazione 1ST AT;
nonché al versamento della somma di € 400,00 per il mantenimento del figlio IA che risiede con la madre, oltre alle spese straordinarie, come da Protocollo, in ragione del 75%;
3) versamento da parte di , entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, della somma di € 100,00 oltre rivalutazione Istat per il mantenimento del figlio ;
Per_1
4) impegno immediato delle parti a rivolgersi ad un 'agenzia immobiliare, scelta di comune accordo per la valutazione della casa familiare con incarico alla vendita della stessa e ripartizione del ricavato nella misura del 45% a e 55% a ». Parte_1 Controparte_1
Il ricorrente, nell'atto introduttivo, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la revoca degli assegni di mantenimento previsti in favore della moglie e del figlio IA.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 novembre 2019 si è costituita in giudizio la quale, nulla opponendo alla cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio, ha contestato il fondamento della richiesta di revoca del mantenimento e, in via riconvenzionale, ha chiesto la determinazione nella somma di euro 800,00 al mese del contributo al mantenimento del figlio e, nella somma di euro 550,00 al mese, dell'assegno divorzile in Per_1
proprio favore. La resistente ha inoltre dato atto che il giudizio di modifica, instaurato dopo la separazione, era stato definito ma che, a seguito di reclami incrociati proposti da entrambe le parti, era ancora pendente il giudizio di impugnazione avanti la Corte d'Appello.
All'esito dell'udienza presidenziale del 22.11.2019 il Giudice, ravvisata l'opportunità di attendere l'esito del giudizio di reclamo ancora pendente avanti la Corte d'Appello, ha disposto un rinvio, onerando parte ricorrente della produzione delle dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Con ordinanza del 30 luglio 2020, in via provvisoria e urgente, sono state confermate le statuizioni economiche di cui al decreto collegiale emesso in data 4 luglio 2019, adottate nell'ambito del procedimento di modifica delle condizioni economiche della separazione e confermate in sede di
Appello, che di seguito si trascrivono: «Revoca, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo a carico di di versare a l'importo mensile di euro 100,00 a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento del figlio IA. Pone a carico di l'obbligo di concorrere al Parte_1
mantenimento di IA, a far data dalla domanda, versando alla madre entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di euro 400,00, rivalutabile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per divorzio iscritto al n. 7915/2021 R.G ed instaurato da
, C.F. , con gli avv.ti Casari Paolina e Di Fabio Cristina Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, C.F. , con l'avv. Chiara Bonardi Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da appositi file presenti nel fascicolo informatico, che si intendono qui richiamati a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Svolgimento del processo
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 1/4/1995, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di PALAZZOLO SULL'OGLIO (atto n. 6, Parte II, Serie A, dell'anno 1995), sono genitori di IA (nato il [...]) e (nato il [...]) e si sono separate su Per_1
conclusioni congiunte nel 2011 alle seguenti condizioni: «1) affidamento condiviso del con Per_1
1 collocamento presso il padre e facoltà di visita della madre previo accordo con la stessa;
2) versamento da parte di , entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 550,00 per il Parte_1
mantenimento del coniuge, sino alla vendita della casa familiare allorché l'assegno di mantenimento verrà ridono ad € 400,00 oltre rivalutazione 1ST AT;
nonché al versamento della somma di € 400,00 per il mantenimento del figlio IA che risiede con la madre, oltre alle spese straordinarie, come da Protocollo, in ragione del 75%;
3) versamento da parte di , entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, della somma di € 100,00 oltre rivalutazione Istat per il mantenimento del figlio ;
Per_1
4) impegno immediato delle parti a rivolgersi ad un 'agenzia immobiliare, scelta di comune accordo per la valutazione della casa familiare con incarico alla vendita della stessa e ripartizione del ricavato nella misura del 45% a e 55% a ». Parte_1 Controparte_1
Il ricorrente, nell'atto introduttivo, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la revoca degli assegni di mantenimento previsti in favore della moglie e del figlio IA.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 novembre 2019 si è costituita in giudizio la quale, nulla opponendo alla cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio, ha contestato il fondamento della richiesta di revoca del mantenimento e, in via riconvenzionale, ha chiesto la determinazione nella somma di euro 800,00 al mese del contributo al mantenimento del figlio e, nella somma di euro 550,00 al mese, dell'assegno divorzile in Per_1
proprio favore. La resistente ha inoltre dato atto che il giudizio di modifica, instaurato dopo la separazione, era stato definito ma che, a seguito di reclami incrociati proposti da entrambe le parti, era ancora pendente il giudizio di impugnazione avanti la Corte d'Appello.
All'esito dell'udienza presidenziale del 22.11.2019 il Giudice, ravvisata l'opportunità di attendere l'esito del giudizio di reclamo ancora pendente avanti la Corte d'Appello, ha disposto un rinvio, onerando parte ricorrente della produzione delle dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Con ordinanza del 30 luglio 2020, in via provvisoria e urgente, sono state confermate le statuizioni economiche di cui al decreto collegiale emesso in data 4 luglio 2019, adottate nell'ambito del procedimento di modifica delle condizioni economiche della separazione e confermate in sede di
Appello, che di seguito si trascrivono: «Revoca, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo a carico di di versare a l'importo mensile di euro 100,00 a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento del figlio IA. Pone a carico di l'obbligo di concorrere al Parte_1
mantenimento di IA, a far data dalla domanda, versando alla madre entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di euro 400,00, rivalutabile
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