Trib. L'Aquila, sentenza 09/01/2025, n. 6

TRIB L'Aquila
Sentenza
9 gennaio 2025
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TRIB L'Aquila
Sentenza
9 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. L'Aquila, sentenza 09/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. L'Aquila
Numero : 6
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

R.G.N. 3571/2018

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, in persona del Giudice designato, Dott.ssa Jolanda Di Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3571 del ruolo- contenzioso generale dell'anno 2018 promossa da
CONDOMINIO FINTEC (c.f. 93021210666), in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Via Amiternum n. 30, presso lo studio dell'Avv. Daniele Di Pasquale, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c.
-ricorrente in riassunzione- contro
MA EL (c.f. [...]), nella qualità di erede di MA
AL, elettivamente domiciliato in Chieti al Corso Marrucino n. 153, presso lo studio dell'Avv. Roberto Di Loreto, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione;

-convenuto in riassunzione-
Oggetto della causa: impugnazione di delibera assembleare.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente per l'udienza del 27/11/2023.
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione il Sig. MA RE conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato
Tribunale, il Condominio Fintec, in persona del l.r.p.t., onde “dichiarare illegittima e priva di efficacia la delibera adottata dalla assemblea condominiale nella riunione di condominio del
26/06/2018, in quanto nulla e/o annullabile ovvero con qualsiasi altra formula, poiché palesemente in contrasto con la precedente delibera n. 8/1996 approvata dalla medesima assemblea condominiale”.
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In particolare, l'attore deduceva:
- di essere proprietario di un'unità immobiliare ricompresa nel fabbricato denominato
“Condominio Fintec”, sito in L'Aquila al Viale Croce Rossa n. 237, all'epoca dei fatti di causa amministrato dallo Studio professionale del Geom. Visconti IO corrente in L'Aquila alla
Via dei Piceni n. 5;

- che, in data 17/07/2018, riceveva a mezzo PEC da parte dell'Amministratore di Condominio il verbale dell'assemblea svoltasi in data 26/06/2018 con la relativa delibera adottata di approvazione del preventivo di spesa per l'anno 2019 e del consuntivo di spesa per l'anno
2018;

- che la determinazione assembleare risultava adottata in violazione della deroga alle tabelle millesimali adottata dalla Assemblea condominiale in data 13/12/1996 con verbale n. 8/1996, la quale, mai revocata o modificata o disapplicata, stabiliva che gli immobili condominiali assoggettati a mutamento di destinazione da ufficio ad abitazione avrebbero scontato una riduzione del 30% degli oneri condominiali;

- che l'attore beneficiava di tale deroga e, quindi, della riduzione degli oneri condominiali in tale misura a far data dall'anno 2001 e sino alla data dell'anno 2009, essendo lo stesso divenuto proprietario di un immobile rientrante nell'indicata previsione;

- che, con nota a mezzo mail del 03/08/2015, in occasione dell'insediamento del nuovo
Amministratore, l'attore richiedeva l'applicazione delle tabelle millesimali come integrate per effetto della delibera assembleare n. 8/96;

- che tale richiesta veniva respinta dall'Amministratore in base alla erronea motivazione per cui alcuna deroga alle tabelle ufficiali poteva essere applicata se non tramite intervento dell'assemblea, che doveva deliberare nelle forme e nei modi di legge;

- che, tuttavia, l'Assemblea era già intervenuta nelle forme di legge con detta citata delibera del
1996, mai modificata;

- che, con ulteriore nota a mezzo del proprio difensore del 14/09/2015, in vista della redazione del bilancio poi approvato per l'anno 2016 e comprensivo anche di tutti quelli non redatti dal
2009 al 2015 (per via delle tragiche vicissitudini connesse al terremoto di L'Aquila del 2009),
l'attore proponeva di approvare in sede assembleare nuove e più ordinate tabelle che recepissero in maniera sistematica e definitiva quanto deliberato con il citato verbale n. 8/1996;

- che a tale proposta non seguiva l'approvazione di nuove tabelle, con conseguente nullità della delibera assembleare del 26/06/2018;

- che, successivamente alla trasmissione della impugnata delibera condominiale, l'attore attivava il procedimento di mediazione obbligatoria in data 09/08/2018, che aveva esito negativo, come da verbale di convocazione datato 12/11/2018, per la mancata partecipazione
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dell'Amministrazione Condominiale a tale procedura.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il Condominio convenuto, insistendo
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