Trib. Foggia, sentenza 08/01/2025, n. 48
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del giorno 08/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3118 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
LI LI, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco di Natale
PARTE RICORRENTE
E
I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di disoccupazione NASpI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.3.2024, LI GE – premesso di aver lavorato dal
26.3.2022 al 3.10.2023 alle dipendenze dell'azienda Russo s.r.l.s. – adiva l'intestato
Tribunale, esponendo di aver trasmesso all'Inps, in data 7.11.2023, apposita domanda di disoccupazione NASPI, essendo in possesso anche del requisito contributivo utile ai fini dell'erogazione della suddetta prestazione, e deducendo di essersi vista rigettare tale domanda, giusta missiva del 23.11.2023, sul presupposto che il rapporto di lavoro non fosse cessato.
Denunciata l'illegittimità del diniego frapposto dall'Istituto, la predetta ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A) dichiarare che la ricorrente ha diritto al pagamento della prestazione di NASpI per complessive 26,5 settimane;
B) per l'effetto condannare l'I.N.P.S. al pagamento in favore dell'istante della somma maturata a titolo di NASpi a far data dalla domanda per le settimane di cui in premessa o per quelle risultanti dalla effettuanda istruttoria, con gli interessi legali nella misura di legge;
C) che condanni l'Istituto adito al pagamento delle spese, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché con l'aumento del compenso nella misura del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del giorno 08/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3118 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
LI LI, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco di Natale
PARTE RICORRENTE
E
I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di disoccupazione NASpI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.3.2024, LI GE – premesso di aver lavorato dal
26.3.2022 al 3.10.2023 alle dipendenze dell'azienda Russo s.r.l.s. – adiva l'intestato
Tribunale, esponendo di aver trasmesso all'Inps, in data 7.11.2023, apposita domanda di disoccupazione NASPI, essendo in possesso anche del requisito contributivo utile ai fini dell'erogazione della suddetta prestazione, e deducendo di essersi vista rigettare tale domanda, giusta missiva del 23.11.2023, sul presupposto che il rapporto di lavoro non fosse cessato.
Denunciata l'illegittimità del diniego frapposto dall'Istituto, la predetta ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A) dichiarare che la ricorrente ha diritto al pagamento della prestazione di NASpI per complessive 26,5 settimane;
B) per l'effetto condannare l'I.N.P.S. al pagamento in favore dell'istante della somma maturata a titolo di NASpi a far data dalla domanda per le settimane di cui in premessa o per quelle risultanti dalla effettuanda istruttoria, con gli interessi legali nella misura di legge;
C) che condanni l'Istituto adito al pagamento delle spese, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché con l'aumento del compenso nella misura del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi