Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 119
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26147 (+ causa riunita RG 31185/2022) del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
- , nato a [...] il [...], , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Francesco Carlini e Matteo Botti, giusta procura rilasciata in atti;
ricorrente
E
- nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dagli avv.ti Domenico Stamato e Daria Proietti, giusta procura rilasciata in atti;
resistente
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: all'udienza del 25.09.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la signora in Frascati (RM) il 18.05.2003 CP_1
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Frascati, anno 2003, n. 49 parte II, serie A, Uff. 1), dal quale erano nati i figli (Roma il 19.10.2004) e Per_1
(Roma il 4.11.2008);
la residenza familiare era stata fissata nell'immobile Persona_2 sito in Roma, alla Via Vigne di S. Matteo n. 66, in comproprietà con la moglie, gravato da mutuo la cui rata ammontava a € 780 mensili;
nel mese di agosto 2021, a causa di incomprensioni che rendevano impossibile la prosecuzione del rapporto, essi decidevano di interrompere la loro convivenza;
dopo la fine della relazione coniugale, era stato costretto a trasferirsi presso la casa dei suoi genitori, continuandosi ad occupare dei figli
e supportando la moglie nella loro gestione.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la separazione personale, l'affido condiviso di e , disponendone il collocamento presso di sé Per_1 Persona_2 nella casa familiare di cui chiedeva l'assegnazione, infine, un contributo materno al loro mantenimento di € 450, ripartendosi al 50% le spese straordinarie. Si costituiva in giudizio la signora a quale, aderendo alla domanda di separazione CP_1
e di affidamento condiviso dei figli, contestava le ulteriori domande riguardanti il
collocamento e il mantenimento, chiedendone di contro il rigetto. Parte resistente evidenziava che la scelta del marito di allontanarsi dalla casa familiare era stata da quest'ultimo assunta unilateralmente e arbitrariamente. Peraltro, il sig. dal suo Pt_1 allontanamento, sempre con riguardo ai figli, le aveva imposto modalità di frequentazione e quantum per il loro mantenimento, corrispondendole un contributo mensile di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sulla scorta di tali premesse, parte resistente chiedeva il collocamento di e Per_1
presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, dalla quale il marito si era Persona_2 già allontanato, regolando la frequentazione padre figli nelle modalità indicate in comparsa, e infine un contributo per il loro mantenimento di € 700 mensili (€ 350 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. In data 23.09.2022 il Presidente f.f., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 20.09.2022, disposta la riunione del procedimento RG n. 31185/2022, sentite le parti ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, letti gli atti, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava ad entrambi i genitori i figli e , collocandoli Per_1 Persona_2 presso la madre alla quale assegnava la casa familiare (sita in Roma, via di vigne di S.
Matteo n. 66), regolava le modalità di frequentazione padre figli e disponeva che il sig. corrispondesse alla moglie per il mantenimento dei figli un importo mensile di € Pt_1 450 (€ 225 per ciascun figlio). Assegnati i termini istruttori di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza cartolare del 08.06.2023 il giudice istruttore, esaminati gli atti e le istanze istruttorie formulate, ritenuto opportuno sentire i figli e circa i loro interessi e abitudini, rinviava Per_1 Persona_2 le parti all'udienza del
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