Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
N. R.G. 12049/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12049 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
RI RO EM opponente, con l'avv. Lucrezia Francesca Pulcini
e
DOVALUE S.P.A., quale mandataria di RELAIS SPV S.R.L. opposta, con l'avv. Giancarlo Catavello
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 20.6.2024 e, perciò, per l'opponente, come da memorie ex art. 183, 6° comma, nn. 1 e 2 e per
l'opposta, come da foglio di p.c. depositato telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 1292 ord. in data 9.8.2021, il Tribunale di Brescia ha ingiunto a MA (o
IA RO) BO di pagare, in favore della ricorrente UE s.p.a. (da ora, UE), quale mandataria di Relais SPV s.r.l., la somma di € 14.397,62=, oltre interessi e spese, quale residuo pagina 1 di 12
importo dovuto in forza di un contratto di leasing immobiliare stipulato in data 22.4.2004 da Fineco
Leasing s.p.a. (poi incorporata in Unicredit Leasing s.p.a.) con la utilizzatrice Il TO di BO
IA RO & C. s.a.s. (da ora, Il TO) e successiva variazione di cui alla scrittura privata in data
15.1.2010, garantito, fra gli altri, dalla BO mediante fideiussione sino alla concorrenza di €
260.576,40=.
Avverso detto decreto, notificato in data 10.9.2021, ha proposto tempestiva opposizione la BO con atto di citazione notificato in data 18.10.2021.
La BO ha eccepito, in via preliminare: i) la “omessa notifica del decreto ingiuntivo opposto” in difetto di “individuazione certa del provvedimento da aggredire”;
ii) la conformità delle copie prodotte agli originali del contratto di fideiussione e del successivo atto di variazione;
iii) l'effettività della consegna dell'immobile oggetto del contratto di leasing;
iv) la “inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo. Inesistenza/Nullità del decreto ingiuntivo opposto” per essere stato “chiesto e ottenuto dopo che il soggetto intimato era stato dichiarato fallito e per un credito concorsuale”.
Ha altresì eccepito, nel merito, la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, con conseguente decadenza ex art 1957 c.c. della garanzia, e il difetto di idonea prova del credito azionato in via monitoria da UE.
Ciò premesso, ha rassegnato articolate conclusioni, dirette ad ottenere, in sostanza, in via preliminare, la declaratoria: i) di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto e di inefficacia del medesimo;
ii) “in subordine”, di nullità del decreto ingiuntivo opposto “perché emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento e perché emesso per un credito privo dei requisiti di certezza e liquidità”;
iii) “in ulteriore subordine”, di “inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e l'inesistenza/nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione degli artt. 52 e
93 e ss. L.F.;”;
nel merito, ha richiesto: i) in via principale, la declaratoria di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust;
ii) in via subordinata, la declaratoria di decadenza della fideiussione ex art. 1957 c.c.;
iii) in ogni caso, di “dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare” il decreto ingiuntivo opposto, “mandando assolta la sig.ra BO IA RO da ogni obbligazione nei confronti della convenuta opposta”;
con vittoria di spese.
pagina 2 di 12
UE si è costituita in giudizio, contestando sotto vari profili la fondatezza dell'opposizione e ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, per la condanna della BO al pagamento della somma ingiunta, oltre accessori, con vittoria di spese.
Con ordinanza in data 7.4.2022 il g.i. ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto.
Con la prima memoria istruttoria la BO ha svolto ulteriori domande dirette ad ottenere, in sostanza: i) la declaratoria di nullità della fideiussione “ex art. 1418 c.c. per mancanza di causa ovvero per mancanza di oggetto concreto ovvero per illiceità della causa”;
ii) nella denegata ipotesi in cui la fideiussione venisse qualificata come contratto autonomo di garanzia, “l'annullamento per dolo ex art.
1439 c.c. del contratto indicato in narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta” o, in subordine, “dichiarare l'annullamento per errore ex art. 1427 c.c. del contratto indicato in narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta”.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
20.6.2024 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Eccezione di “omessa notifica del decreto ingiuntivo opposto”.
L'eccezione è infondata e va perciò disattesa.
Come anticipato sub 1., la BO lamenta la “omessa notifica del decreto ingiuntivo opposto”, evidenziando che il provvedimento notificatole “non reca a margine la “coccardina” che ne attesta
l'estrazione dal fascicolo telematico del Tribunale dove si troverebbe l'originale digitale”.
Sulla scorta di tale premessa, eccepisce la incertezza nell'individuazione del provvedimento oggetto di notifica e, per l'effetto, la inesistenza di detta notifica, con conseguente inefficacia del provvedimento monitorio – “ove esistente” - per il mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 644 c.p.c.
Il rilievo, pur fondato in punto di fatto, non comporta l'inefficacia del decreto - per difetto di tempestiva notifica - invocata da parte opponente.
pagina 3 di 12
A seguito della richiesta di chiarimenti rivolta dal giudice, UE ha difatti prodotto - in data
31.5.2024 – un'ulteriore copia (del ricorso e) del decreto ingiuntivo recante la stampigliatura completa di “coccardina” a margine, attestante la sottoscrizione digitale, e l'ulteriore stampigliatura (in alto a destra, in colore blu) che contiene l'indicazione degli estremi del provvedimento (numeri del decreto ingiuntivo, di ruolo e di repertorio), idonei a certificarne l'avvenuto deposito.
L'esame di detto documento ne conferma l'identità con quello oggetto di notifica, privo – unicamente - delle ricordate stampigliature in testa e a margine.
Con riferimento al caso - sostanzialmente analogo - della notifica telematica di un atto nativo digitale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di notificazione della sentenza con modalità telematica, occorre distinguere la copia informatica di un documento nativo digitale, la quale presenta segni grafici (generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari) che rappresentano una mera attestazione della presenza della firma digitale apposta sull'originale di quel documento, dal duplicato informatico che, come si evince dagli artt. 1, lett. i) quinquies e 16 bis, comma 9 bis del d.l. n. 179 del 2012, consiste in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario e la cui corrispondenza con quest'ultimo non emerge dall'uso di segni grafici - la firma digitale è infatti una sottoscrizione in "bit" la cui apposizione, presente nel "file", è invisibile sull'atto analogico cartaceo - ma dall'uso di programmi che consentono di verificare e confrontare l'impronta del "file" originario con il duplicato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione svolta nei confronti della sentenza di primo grado, sul presupposto che la notifica telematica della stessa, mediante duplicato informatico, era idonea a far decorrere il "termine breve", pur non presentando segni grafici relativi all'apposizione della sottoscrizione del giudice)” (fra le altre, Cass.
27379/2022 citata da parte opposta).
Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo notificato, pur privo dei segni grafici (stampigliature) che normalmente accompagnano i provvedimenti giurisdizionali firmati digitalmente, è
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12049 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
RI RO EM opponente, con l'avv. Lucrezia Francesca Pulcini
e
DOVALUE S.P.A., quale mandataria di RELAIS SPV S.R.L. opposta, con l'avv. Giancarlo Catavello
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 20.6.2024 e, perciò, per l'opponente, come da memorie ex art. 183, 6° comma, nn. 1 e 2 e per
l'opposta, come da foglio di p.c. depositato telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 1292 ord. in data 9.8.2021, il Tribunale di Brescia ha ingiunto a MA (o
IA RO) BO di pagare, in favore della ricorrente UE s.p.a. (da ora, UE), quale mandataria di Relais SPV s.r.l., la somma di € 14.397,62=, oltre interessi e spese, quale residuo pagina 1 di 12
importo dovuto in forza di un contratto di leasing immobiliare stipulato in data 22.4.2004 da Fineco
Leasing s.p.a. (poi incorporata in Unicredit Leasing s.p.a.) con la utilizzatrice Il TO di BO
IA RO & C. s.a.s. (da ora, Il TO) e successiva variazione di cui alla scrittura privata in data
15.1.2010, garantito, fra gli altri, dalla BO mediante fideiussione sino alla concorrenza di €
260.576,40=.
Avverso detto decreto, notificato in data 10.9.2021, ha proposto tempestiva opposizione la BO con atto di citazione notificato in data 18.10.2021.
La BO ha eccepito, in via preliminare: i) la “omessa notifica del decreto ingiuntivo opposto” in difetto di “individuazione certa del provvedimento da aggredire”;
ii) la conformità delle copie prodotte agli originali del contratto di fideiussione e del successivo atto di variazione;
iii) l'effettività della consegna dell'immobile oggetto del contratto di leasing;
iv) la “inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo. Inesistenza/Nullità del decreto ingiuntivo opposto” per essere stato “chiesto e ottenuto dopo che il soggetto intimato era stato dichiarato fallito e per un credito concorsuale”.
Ha altresì eccepito, nel merito, la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, con conseguente decadenza ex art 1957 c.c. della garanzia, e il difetto di idonea prova del credito azionato in via monitoria da UE.
Ciò premesso, ha rassegnato articolate conclusioni, dirette ad ottenere, in sostanza, in via preliminare, la declaratoria: i) di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto e di inefficacia del medesimo;
ii) “in subordine”, di nullità del decreto ingiuntivo opposto “perché emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento e perché emesso per un credito privo dei requisiti di certezza e liquidità”;
iii) “in ulteriore subordine”, di “inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e l'inesistenza/nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione degli artt. 52 e
93 e ss. L.F.;”;
nel merito, ha richiesto: i) in via principale, la declaratoria di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust;
ii) in via subordinata, la declaratoria di decadenza della fideiussione ex art. 1957 c.c.;
iii) in ogni caso, di “dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare” il decreto ingiuntivo opposto, “mandando assolta la sig.ra BO IA RO da ogni obbligazione nei confronti della convenuta opposta”;
con vittoria di spese.
pagina 2 di 12
UE si è costituita in giudizio, contestando sotto vari profili la fondatezza dell'opposizione e ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, per la condanna della BO al pagamento della somma ingiunta, oltre accessori, con vittoria di spese.
Con ordinanza in data 7.4.2022 il g.i. ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto.
Con la prima memoria istruttoria la BO ha svolto ulteriori domande dirette ad ottenere, in sostanza: i) la declaratoria di nullità della fideiussione “ex art. 1418 c.c. per mancanza di causa ovvero per mancanza di oggetto concreto ovvero per illiceità della causa”;
ii) nella denegata ipotesi in cui la fideiussione venisse qualificata come contratto autonomo di garanzia, “l'annullamento per dolo ex art.
1439 c.c. del contratto indicato in narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta” o, in subordine, “dichiarare l'annullamento per errore ex art. 1427 c.c. del contratto indicato in narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta”.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
20.6.2024 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Eccezione di “omessa notifica del decreto ingiuntivo opposto”.
L'eccezione è infondata e va perciò disattesa.
Come anticipato sub 1., la BO lamenta la “omessa notifica del decreto ingiuntivo opposto”, evidenziando che il provvedimento notificatole “non reca a margine la “coccardina” che ne attesta
l'estrazione dal fascicolo telematico del Tribunale dove si troverebbe l'originale digitale”.
Sulla scorta di tale premessa, eccepisce la incertezza nell'individuazione del provvedimento oggetto di notifica e, per l'effetto, la inesistenza di detta notifica, con conseguente inefficacia del provvedimento monitorio – “ove esistente” - per il mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 644 c.p.c.
Il rilievo, pur fondato in punto di fatto, non comporta l'inefficacia del decreto - per difetto di tempestiva notifica - invocata da parte opponente.
pagina 3 di 12
A seguito della richiesta di chiarimenti rivolta dal giudice, UE ha difatti prodotto - in data
31.5.2024 – un'ulteriore copia (del ricorso e) del decreto ingiuntivo recante la stampigliatura completa di “coccardina” a margine, attestante la sottoscrizione digitale, e l'ulteriore stampigliatura (in alto a destra, in colore blu) che contiene l'indicazione degli estremi del provvedimento (numeri del decreto ingiuntivo, di ruolo e di repertorio), idonei a certificarne l'avvenuto deposito.
L'esame di detto documento ne conferma l'identità con quello oggetto di notifica, privo – unicamente - delle ricordate stampigliature in testa e a margine.
Con riferimento al caso - sostanzialmente analogo - della notifica telematica di un atto nativo digitale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di notificazione della sentenza con modalità telematica, occorre distinguere la copia informatica di un documento nativo digitale, la quale presenta segni grafici (generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari) che rappresentano una mera attestazione della presenza della firma digitale apposta sull'originale di quel documento, dal duplicato informatico che, come si evince dagli artt. 1, lett. i) quinquies e 16 bis, comma 9 bis del d.l. n. 179 del 2012, consiste in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario e la cui corrispondenza con quest'ultimo non emerge dall'uso di segni grafici - la firma digitale è infatti una sottoscrizione in "bit" la cui apposizione, presente nel "file", è invisibile sull'atto analogico cartaceo - ma dall'uso di programmi che consentono di verificare e confrontare l'impronta del "file" originario con il duplicato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione svolta nei confronti della sentenza di primo grado, sul presupposto che la notifica telematica della stessa, mediante duplicato informatico, era idonea a far decorrere il "termine breve", pur non presentando segni grafici relativi all'apposizione della sottoscrizione del giudice)” (fra le altre, Cass.
27379/2022 citata da parte opposta).
Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo notificato, pur privo dei segni grafici (stampigliature) che normalmente accompagnano i provvedimenti giurisdizionali firmati digitalmente, è
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