Trib. Modena, sentenza 09/12/2024, n. 1786
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Testo completo
N. R.G. 2382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Ramacciotti Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2382/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CANNARELLA CARNEMOLLA VANESSA e dell'avv. BARDO GIUSEPPE ( ) VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, N. 18 41121 MODENA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA POLETTI 9 41121 MODENApresso il difensore avv.
CANNARELLA CARNEMOLLA VANESSA
RICORRENTE contro
(C.F. , CP_1 C.F._3
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10/5/2024 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale con addebito al marito , instando per l'affidamento super-esclusivo CP_1
della figlia minore , nata a [...] il [...], e la determinazione del contributo paterno Per_1
al relativo mantenimento.
Esponeva di avere contratto matrimonio con a MODENA in data 30/03/2023 CP_1
con il rito civile, al fine di garantire alla figlia appena nata una famiglia stabile;
che tuttavia il convenuto, anche dopo il matrimonio, manteneva un atteggiamento di sostanziale disinteresse per la moglie e la figlia, passando la maggior parte del tempo fuori casa e non fornendo il sostegno economico necessario per il sostentamento della famiglia;
inoltre, nel mese di luglio 2023 lasciava
l'abitazione coniugale, ripresentandosi solo in rare occasioni per vedere la minore e contribuendo in maniera saltuaria al suo mantenimento.
Nella memoria ex art. 473 bis.17, n. 1, c.p.c., la ricorrente dava atto che dal 25/07/2024 l non CP_1
aveva più chiesto di vedere o sentire la figlia, e nulla aveva più corrisposto per il relativo mantenimento, Avanzava dunque domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c.
L'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. si celebrava in data 4.12.2024, e la convenuta dichiarava: “non sento il convenuto dal 25 luglio, quando ci siamo visti l'ultima volta. Non ho sue notizie, credo abiti a
Modena ma non ne sono certa. Non so se lavori, ha cambiato tanti lavori da quando non siamo più insieme, ha fatto il cameriere e l'operaio ma per brevi periodi. Io sono cameriera e barista in due posti diversi con due contratti a chiamata. Il padre non vede dal 25 luglio e da allora non si è più Per_1 fatto vivo per chiedere sue notizie”.
Il convenuto non si costituiva in giudizio.
Il Giudice ne dichiarava la contumacia e invitava il Difensore di parte ricorrente a precisare le
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Ramacciotti Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2382/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CANNARELLA CARNEMOLLA VANESSA e dell'avv. BARDO GIUSEPPE ( ) VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, N. 18 41121 MODENA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA POLETTI 9 41121 MODENApresso il difensore avv.
CANNARELLA CARNEMOLLA VANESSA
RICORRENTE contro
(C.F. , CP_1 C.F._3
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10/5/2024 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale con addebito al marito , instando per l'affidamento super-esclusivo CP_1
della figlia minore , nata a [...] il [...], e la determinazione del contributo paterno Per_1
al relativo mantenimento.
Esponeva di avere contratto matrimonio con a MODENA in data 30/03/2023 CP_1
con il rito civile, al fine di garantire alla figlia appena nata una famiglia stabile;
che tuttavia il convenuto, anche dopo il matrimonio, manteneva un atteggiamento di sostanziale disinteresse per la moglie e la figlia, passando la maggior parte del tempo fuori casa e non fornendo il sostegno economico necessario per il sostentamento della famiglia;
inoltre, nel mese di luglio 2023 lasciava
l'abitazione coniugale, ripresentandosi solo in rare occasioni per vedere la minore e contribuendo in maniera saltuaria al suo mantenimento.
Nella memoria ex art. 473 bis.17, n. 1, c.p.c., la ricorrente dava atto che dal 25/07/2024 l non CP_1
aveva più chiesto di vedere o sentire la figlia, e nulla aveva più corrisposto per il relativo mantenimento, Avanzava dunque domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c.
L'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. si celebrava in data 4.12.2024, e la convenuta dichiarava: “non sento il convenuto dal 25 luglio, quando ci siamo visti l'ultima volta. Non ho sue notizie, credo abiti a
Modena ma non ne sono certa. Non so se lavori, ha cambiato tanti lavori da quando non siamo più insieme, ha fatto il cameriere e l'operaio ma per brevi periodi. Io sono cameriera e barista in due posti diversi con due contratti a chiamata. Il padre non vede dal 25 luglio e da allora non si è più Per_1 fatto vivo per chiedere sue notizie”.
Il convenuto non si costituiva in giudizio.
Il Giudice ne dichiarava la contumacia e invitava il Difensore di parte ricorrente a precisare le
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