Trib. Ferrara, sentenza 04/12/2024, n. 1187

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ferrara, sentenza 04/12/2024, n. 1187
Giurisdizione : Trib. Ferrara
Numero : 1187
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1369/2024 R.G. promosso da:
( ) nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Lagosanto (FE), località Boschetto di Vaccolino, Via Provinciale n. 88, rappresentata e difesa, giusta procura depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Elisa Piffanelli del Foro di Ferrara ( - pec: - fax 0533 C.F._2 Email_1
453000) presso e nel cui Studio in Codigoro (FE) alla Via IV Novembre n. 16 int. 1 la ricorrente ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
( ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._3
RESISTENTE (contumace) con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 27 novembre 2024 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo: “Che l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Ferrara, previa trasmissione degli atti alla competente Procura, Voglia fissare udienza per la comparizione personale delle parti avanti al Giudice relatore che verrà nominato affinché, sentiti la ricorrente ed il resistente e, se del caso, la minore ed espletati gli incombenti di legge, rimetta la causa al Collegio ai fini della pronuncia della sentenza atta a disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento della figlia in Per_1
accoglimento delle seguenti: Condizioni 1) la minore , figlia naturale dei Sig.ri Per_1 Pt_1
pagina 1 di 10 e sarà affidata congiuntamente ad entrambe i genitori, che ne cureranno Parte_1 CP_1
mantenimento, istruzione, educazione e salute, assumendo assieme le decisioni di maggior rilevanza.
manterrà la residenza nella casa famigliare sita in Lagosanto (FE) località Boschetto di Per_1
Vaccolino, alla via Provinciale n. 88 convivendo, entro detto immobile, con la propria madre, genitore già ad ora collocataria della minore. Il Sig. lascerà pertanto, nel termine di giorni 30 dalla data CP_1
di udienza, la casa famigliare sita in Loc. Boschetto di Vaccolino nella disponibilità esclusiva della
Sig.ra con possibilità e diritto di asportare dall'immobile in comproprietà i soli e propri Parte_1
effetti personali. 2) potrà vedere e frequentare il padre ogni qual volta lo vorrà, soggiornando Per_1
e pernottando presso di lui compatibilmente alle esigenze lavorative del Sig. ed ai propri CP_1
obblighi di frequentazione scolastica. Ciascun genitore avrà poi diritto di tenere presso di se la figlia a fine settimana alterni, almeno 7 (sette) giorni durante le festività natalizie, ricomprendendovi, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno e almeno la metà delle vacanze pasquali, ricomprendendovi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. La medesima alternanza troverà applicazione anche per le varie festività civili e religiose infra-annuali (a puro livello esemplificativo andranno ricompresi nelle succitate festività: 25 Aprile, I Maggio, Pentecoste, il
Santo Patrono, 2 Giugno, Ognissanti, 8 Dicembre ed i relativi “ponti” scolastici). starà infine Per_1
con ciascun genitore per 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, che dovranno essere preventivamente e con ampio anticipo concordati tra le parti così da evitare sovrapposizioni dei periodi scelti. 3) Poiché alle esigenze personali della minore ha sempre provveduto
e continuerà a farlo la ricorrente quale genitore convivente con la stessa, appare opportuno porre a carico del Sig. l'obbligo di versare alla Sig.ra quale contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 ordinario di la somma mensile di €. 350,00# o il diverso maggior importo che sarà ritenuto di Per_1
giustizia da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e da integrare con l'assegno unico che verrà così erogato o trattenuto per intero dalla odierna ricorrente. 4) I genitori dovranno poi ripartire tra loro, in misura del 50% cadauno, le spese straordinarie che avessero a rendersi necessarie per
e, ove dette spese fossero anticipate per intero da una sola delle parti, questa avrà diritto di Per_1 pretendere il rimborso dall'altra entro il giorno 15 del mese successivo all'esborso, secondo la percentuale di cui sopra e dietro esibizione della dovuta e necessaria documentazione. In particolare i
Sig.ri e dovranno parimenti contribuire al pagamento delle spese straordinarie che Parte_1 CP_1
avessero a rendersi necessarie per la figlia adottando il Protocollo in uso al Tribunale di Ferrara come di seguito dettagliatamente riportato: (Omissis). Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.
Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
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Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex articoli 337 bis e seguenti cod. civ. depositato in data 2 luglio 2024, Parte_1
premettendo di aver intrattenuto con una relazione sentimentale dalla quale il 2 aprile CP_1
2010 è nata la figlia minore riconosciuta da entrambi i genitori, domandava, stante Per_1
l'interruzione della convivenza more uxorio fra le parti sin dall'anno 2020, l'affidamento condiviso della minore, con collocazione prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa familiare, visite libere col padre, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e le esigenze lavorative del medesimo, ed un contributo paterno al mantenimento della figlia di euro 350,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie.
, malgrado la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, non si costituiva in giudizio e, CP_1
pertanto, all'udienza del 27 novembre 2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito di tale udienza, nel corso della quale il giudice delegato procedeva all'interrogatorio libero della ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Considerato che non sono emerse circostanze contrarie all'interesse della minore né in ricorso Per_1
sono state allegate condotte genitoriali tali da far dubitare della capacità delle parti di accudire ed educare adeguatamente la minore, ne va disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
La responsabilità genitoriale sarà, quindi, esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sulla figlia minore separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza della figlia presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire a un effettivo Per_1
e reale apporto congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza della minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
Per quanto riguarda la collocazione prevalente di si prende atto che la minore ha sempre Per_1
convissuto in modo pieno e continuativo con la madre, anche dopo la separazione dei genitori, pertanto non vi sono ragioni per modificare tale assetto.
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continuerà a frequentare regolarmente il padre in modo libero, compatibilmente con i rispettivi Per_1
impegni scolastici e lavorativi, come si verifica dal 2020 ad
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