Trib. Mantova, sentenza 20/06/2024, n. 146

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 20/06/2024, n. 146
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 146
Data del deposito : 20 giugno 2024

Testo completo

R.G. 165/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra
PA CH con l'avv. BERRUTI MARIO
Contro
MOLLYFLEX SRL con l'avvVASSALINI ADRIANA
Oggi 20/06/2024 sono comparsi i procuratori delle parti e il ricorrente personalmente
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
L'avv. Vassalini fa presente che sono state trattenute dalla busta paga di settembre 2023 alla voce zz n. 57 ore complessive corrispondenti alla navigazione su siti internet estranei all'attività lavorativa come indicato nella perizia IE in atti e che quindi tutti i corsi di formazione a cui ha partecipato il ricorrente rientrano nell'orario di lavoro e sono stati regolarmente retribuiti e evidenzia in ogni caso che la retribuzione globale mensile lorda è di 2.290,58 e non invece l'importo indicato da controparte .
L'avv. Berutti rileva che quanto sopra non è stato oggetto di specifica contestazione privando in tale modo il ricorrente di difesa
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo e il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g 165/24 promossa da:
CH PA rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Berruti, Vera Chiozzi e Andrea
Sterli
-ricorrente - contro
MOLLYFLEX SRL rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Vassalini
- convenuta -
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
In ordine alle differenze retributive
Dichiarare illegittima e non giustificata la decurtazione del “Superminimo individuale”, nonché della voce della busta paga “Ad personam” goduti dal ricorrente, di cui alla narrativa.
Dichiarare il diritto del ricorrente alla retribuzione per i corsi di aggiornamento seguiti in azienda, e di cui in narrativa.
Conseguentemente condannare la MOLLYFLEX SR, cod. fisc. 03110070988, con sede legale in
Brescia, via Aldo Moro 35 e sede operativa in Castiglione delle Stiviere (Mn), via Carpenedolo 87, in persona del legale rappresentante pro tempore, pec: mollyflex@legalmail.it, al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 39.397,12, come più dettagliatamente indicato nel conteggio allegato, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
In ordine al licenziamento avente carattere ritorsivo
pag. 2
Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento/recesso di cui è giudizio ex art. 18, primi tre commi, Legge 300/70.
In via principale
Ordinare l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente.
Condannare la MOLLYFLEX SR, cod. fisc. 03110070988, con sede legale in Brescia, via Aldo
Moro 35 e sede operativa in Castiglione delle Stiviere (Mn), via Carpenedolo 87, in persona del legale rappresentante pro tempore, pec: mollyflex@legalmail.it, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 23/15 al pagamento a favore del ricorrente, a titolo retributivo e/o di risarcimento dei danni, di una somma pari a tutti gli stipendi maturati e maturandi dalla data del licenziamento alla data di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, liquidando il maturato alla data della sentenza, sulla base della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 4.261,04) e comunque in misura non inferiore per legge ad € 21.305,20, pari a cinque mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
condannare la convenuta a versare agli
Istituti competenti tutti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti a favore della ricorrente per il medesimo periodo, riservandosi il diritto di esercitare l'opzione sostitutiva della reintegra e di chiedere pertanto, in sostituzione della reintegra nel posto di lavoro, il pagamento della somma di €
63.915,60, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento utile al calcolo del TFR.
In via subordinata, in ordine al licenziamento privo di giusta causa e/o giustificato motivo
A) In via principale
Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento/recesso di cui è giudizio ex art. 18, comma 4, L. 300/70.
Ordinare l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente.
Condannare la MOLLYFLEX SR, cod. fisc. 03110070988, con sede legale in Brescia, via Aldo
Moro 35 e sede operativa in Castiglione delle Stiviere (Mn), via Carpenedolo 87, in persona del legale rappresentante pro tempore, pec: mollyflex@legalmail.it, al pagamento a favore del ricorren- te, a titolo retributivo e/o di risarcimento dei danni, una somma pari a tutti gli stipendi maturati e maturandi dalla data del licenziamento alla data di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, liquidando il maturato alla data della sentenza, sulla base dello stipendio mensile di € 4.261,04;
condannare la convenuta a versare agli Istituti competenti tutti i contributi previdenziali ed assi- stenziali dovuti a favore del ricorrente per il medesimo periodo, riservandosi fin d'ora il diritto di esercitare l'opzione di cui all'art.1, comma 5°, della L. 108/90 e di chiedere pertanto, in sostituzione della reintegra nel posto di lavoro, il pagamento della somma di € 63.915,60, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione.
B) In via subordinata
pag. 3
Dichiarare nullo, illegittimo, e comunque privo di giuridico effetto il licenziamento su cui è giudizio ex art. 18, comma 5, L. 300/70.
Dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, e condannare la convenuta, al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, sulla base dello stipendio mensile di € 4.261,04, nella misura massima di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione glo- bale di fatto, pari ad € 102.264,96, tenuto conto del comportamento della convenuta, e comunque nella misura che il giudice riterrà di giustizia.
In ogni caso
Con vittoria di spese di lite, oltre 15% per spese generali, 4% cpa e 22% iva, con distrazione a fa- vore dei sottoscritti procuratori antistatari.
PER LA PARTE CONVENUTA
Nel merito
Respingersi tutte le domande proposte da LO EN perché infondate in fatto e in diritto.
In subordine quanto al licenziamento
In caso di accoglimento della domanda di reintegrazione ex art. 18 l. 300/1970 come novellata dalla
L. 92/2012, disporsi che il ricorrente non ha diritto ad alcuna indennità risarcitoria ovvero limitare il risarcimento del danno nella misura minima, sulla base della retribuzione lorda di € 2.481,46.
In via di ulteriore subordine
Dichiarare risolto il rapporto di lavoro inter partes senza alcun obbligo di pagamento di indennità risarcitoria ovvero con condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva in misura minima, sulla base della retribuzione lorda di 2.481,46 lordi.
In ogni caso
Disporsi la compensazione delle somme riconosciute al ricorrente con quanto dal medesimo percepito in virtù di rapporti di lavoro intrattenuti successivamente al licenziamento.
Con rifusione di spese e competenze di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. EN LO conveniva avanti al Tribunale di Mantova la
LY SR per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe.
Il procuratore del ricorrente esponeva : che la società convenuta ha sede legale a Brescia e sede operativa a Castiglione delle Stiviere ove
è l'attività di produzione di materassi, la loro commercializzazione e il magazzino e ove lavorano una cinquantina di addetti, compreso il ricorrente;

pag. 4
che la società LY SR è di proprietà dei fratelli EN NN, AN e SC, ciascuno per una quota di un terzo e il ricorrente è il quarto fratello, ma senza alcuna partecipazione nella società;
che un primo rapporto di lavoro del ricorrente con la società è cessato a seguito di licenziamento poi impugnato giudizialmente e “monetizzato” e in data 12 giugno 2014, in seguito soprattutto all'intervento del padre, il ricorrente accetto' di rientrare in azienda con inquadramento di impiegato commerciale ex Ccnl GN LA ST ;
che con lettera 24 settembre 2018 EN LO venne nominato “Responsabile della progettazione”, con l'incarico di “intraprendere tutte le azioni e decisioni necessarie alla creazione di nuovi prodotti/linee commerciali per l'innovazione della progettualità aziendale” e con successiva lettera di pari data egli venne nominato “Responsabile della gestione della qualità”, con
l'incarico di svolgere “tutte le azioni necessarie a far sì che vengano utilizzate e verificate le disposizioni in materia di qualità sia nella gestione che realizzazione dei processi produttivi”;
che con il mese di giugno 2022 il ricorrente venne inserito nel Consiglio di Amministrazione della società, unitamente ai fratelli AN, SC e NN con delega alla Direzione Tecnica
Operativa;
che il 19 luglio 2023, nell'ambito di un disegno più generale che vedeva i fratelli AN e N- cesco assumere direttamente la gestione della società, il Consiglio di Amministrazione venne fatto decadere e alla successiva ricostituzione dello stesso, i fratelli NN (socia al 33%) e LO ( non socio) furono estromessi e al loro posto venne fatto entrare in Consiglio il padre, AE
EN, peraltro titolare, con la moglie NA ND, della LY di EN &
NA s.n.c. (società con attività di “commercio di materassi a molle, reti metalliche ed articoli affini” e sede commerciale al medesimo indirizzo della sede operativa e produttiva della convenuta LY SR );
che a partire dal mese di luglio 2019 veniva riconosciuto in busta paga al ricorrente un “Supermi- nimo assorbibile” di € 555,00, portando la sua retribuzione mensile da € 1.582,97 ad € 2.137,97 , che si è poi ridotto nel tempo, in connessione con il riconoscimento degli aumenti contrattuali nel frattempo intervenuti;
che la convenuta, senza motivazione alcuna e del tutto illegittimamente, con il mese di settembre
2022 non ha più retribuito il superminimo e la
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