Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 127
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Testo completo
R.G. 5004/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5004/2024 R.G. LAVORO
TRA
RU NN (C. F. [...]) nata a [...] il
21.07.1989, rappresentata e difesa dall'Avv. Maddalena Siero, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t., rappresentato
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Monica Matano e dai funzionari dott. Alfani Armida, Della Morte Concetta e De Lucia
Rossella
RESISTENTE
OGGETTO: Diritto degli insegnanti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche ad usufruire del beneficio previsto dall'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/04/2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver prestato servizio d'insegnamento con i seguenti contratti a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito per gli anni scolastici a.s. 2019/2020, contratto con supplenza breve e saltuaria (ossia dal 01.11.2019 fino al 10.06.2020) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Magistrale Liceo “A. Manzoni” di
Caserta (CE);
a.s. 2020/2021, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 17.10.2020 al 30.06.2021) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 15 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore Taddeo da Sessa di Sessa Aurunca (CE);
a.s. 2021/2022, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 07.09.2021 al 30.06.2022) ai sensi dell'art.
4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto
Superiore “Leonardo Da Vinci” di Aversa (CE);
a.s. 2022/2023, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 08.09.2022 fino al 30.06.2023) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per un orario settimanale completo, presso l'Istituto Superiore “Leonardo Da Vinci” di
Aversa (CE);
che tutti i predetti incarichi a tempo determinato sono stati conferiti su posti vacanti nell'organico di diritto o di fatto nelle scuole ove ha prestato servizio e che ha espletato le medesime mansioni e/o mansioni equivalenti rispetto a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale;
che il Ministero convenuto non ha riconosciuto, in quanto docente a tempo determinato, il diritto di fruire della cosiddetta “carta elettronica del docente”, della somma di €
500,00 di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 ed ai pedissequi DD.P.C.M. del 23/09/2015 e del 28/11/2016, ivi prevista per ciascun anno scolastico e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Tanto premesso, dedotto il contrasto con il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, sancito dalla clausola 4, comma 1, dell'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE.CEEP, recepito dalla Dir.
1999/70/CE, ha chiesto all'autorità giudicante “In via principale: accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente, docente US NN ad usufruire del beneficio economico tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in premessa ( a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023) per un importo totale di € 2.000,00 (500 euro per ciascun anno scolastico). In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in premessa, condannarsi il Ministero dell'Istruzione al pagamento della somma di € 2.000,00
o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del
c.c. Condannare il resistente alle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito che sulla base di varie argomentazioni ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, anche
con riguardo alle supplenze relative agli aa.ss. 2019/20 e 2020/21 in quanto supplenze brevi e saltuarie.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente DPCM
23.9.2015.
Sussiste, in via preliminare, la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la presente controversia attiene alla fase di gestione del rapporto di lavoro ed al riconoscimento del credito in esame.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore.
Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. micro- organizzazione ex art. 5 co. 2 d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato. La P.A., infatti, agisce con la capacità e
i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs. 165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass. Ord.
28873 dell'1.12.2017).
Per quanto riguarda il merito, il M.I.M riconosce, con cadenza annuale, un buono elettronico di spesa dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre ed il 31 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5 DPCM cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 DPCM cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4 DPCM cit.) presso gli enti accreditati (art. 7 DPCM cit.).
A tal proposito, occorre evidenziare come il credito in esame non ha natura temporalmente illimitata in quanto sulla relativa app possono essere accreditati i crediti elettronici per un massimo di
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5004/2024 R.G. LAVORO
TRA
RU NN (C. F. [...]) nata a [...] il
21.07.1989, rappresentata e difesa dall'Avv. Maddalena Siero, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t., rappresentato
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Monica Matano e dai funzionari dott. Alfani Armida, Della Morte Concetta e De Lucia
Rossella
RESISTENTE
OGGETTO: Diritto degli insegnanti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche ad usufruire del beneficio previsto dall'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/04/2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver prestato servizio d'insegnamento con i seguenti contratti a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito per gli anni scolastici a.s. 2019/2020, contratto con supplenza breve e saltuaria (ossia dal 01.11.2019 fino al 10.06.2020) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Magistrale Liceo “A. Manzoni” di
Caserta (CE);
a.s. 2020/2021, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 17.10.2020 al 30.06.2021) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 15 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore Taddeo da Sessa di Sessa Aurunca (CE);
a.s. 2021/2022, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 07.09.2021 al 30.06.2022) ai sensi dell'art.
4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto
Superiore “Leonardo Da Vinci” di Aversa (CE);
a.s. 2022/2023, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 08.09.2022 fino al 30.06.2023) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per un orario settimanale completo, presso l'Istituto Superiore “Leonardo Da Vinci” di
Aversa (CE);
che tutti i predetti incarichi a tempo determinato sono stati conferiti su posti vacanti nell'organico di diritto o di fatto nelle scuole ove ha prestato servizio e che ha espletato le medesime mansioni e/o mansioni equivalenti rispetto a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale;
che il Ministero convenuto non ha riconosciuto, in quanto docente a tempo determinato, il diritto di fruire della cosiddetta “carta elettronica del docente”, della somma di €
500,00 di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 ed ai pedissequi DD.P.C.M. del 23/09/2015 e del 28/11/2016, ivi prevista per ciascun anno scolastico e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Tanto premesso, dedotto il contrasto con il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, sancito dalla clausola 4, comma 1, dell'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE.CEEP, recepito dalla Dir.
1999/70/CE, ha chiesto all'autorità giudicante “In via principale: accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente, docente US NN ad usufruire del beneficio economico tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in premessa ( a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023) per un importo totale di € 2.000,00 (500 euro per ciascun anno scolastico). In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in premessa, condannarsi il Ministero dell'Istruzione al pagamento della somma di € 2.000,00
o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del
c.c. Condannare il resistente alle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito che sulla base di varie argomentazioni ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, anche
con riguardo alle supplenze relative agli aa.ss. 2019/20 e 2020/21 in quanto supplenze brevi e saltuarie.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente DPCM
23.9.2015.
Sussiste, in via preliminare, la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la presente controversia attiene alla fase di gestione del rapporto di lavoro ed al riconoscimento del credito in esame.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore.
Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. micro- organizzazione ex art. 5 co. 2 d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato. La P.A., infatti, agisce con la capacità e
i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs. 165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass. Ord.
28873 dell'1.12.2017).
Per quanto riguarda il merito, il M.I.M riconosce, con cadenza annuale, un buono elettronico di spesa dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre ed il 31 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5 DPCM cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 DPCM cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4 DPCM cit.) presso gli enti accreditati (art. 7 DPCM cit.).
A tal proposito, occorre evidenziare come il credito in esame non ha natura temporalmente illimitata in quanto sulla relativa app possono essere accreditati i crediti elettronici per un massimo di
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