Trib. Modena, sentenza 14/11/2024, n. 562
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2631/2024 promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CA AT DA
IA OR, C.F. con il patrocinio dell'avv. MARINI C.F._2
CATERINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
avente ad oggetto: separazione consensuale
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FATTO
Premesso che:
- e GA IO hanno contratto matrimonio civile in data 22/03/2015;
Parte_1
dall'unione è nato il figlio in data 22/03/2011. Persona_1
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 14/06/2024 e contenente
l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i
predetti coniugi hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione
alle seguenti condizioni:
“a) La casa coniugale posta in Via Mar Ligure 10 Modena, è di piena ed esclusiva
proprietà della Sig.GA IO ed alla medesima assegnata - per quanto occorrer possa
essendone piena proprietaria- unitamente agli arredi e suppellettili che l'arredano e la
corredano. Il Sig. ha già trasferito la propria dimora nell'immobile preso in Pt_1
locazione in Via Conco 112 a Modena, ove si obbliga a trasferire anche la sua residenza
entro il 31.12.2024 al canone mensile di euro 630,00 oltre all'adeguamento istat annuale e
alle spese condominiali di € 220,00 mensili;
b) La sig.ra IO continuerà pertanto ad abitare nella abitazione di sua piena ed esclusiva
proprietà, continuando a pagare il mutuo mensile pari ad euro 775,00 e le spese
condominiali, abitazione familiare dalla quale il sig. ha già prelevato ogni effetto Pt_1
personale e beni mobili e dunque nulla ha più a pretendere al riguardo;
c) In relazione alla fideiussione del signor per il mutuo contratto dalla signora Pt_1
IO relativo alla casa di proprietà di quest'ultima, la signora IO si impegna ad adoperarsi
per la liberazione del signo laddove la Banca acconsenta, Pt_1
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d) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto delle loro
persone e della loro vita privata, agevolando e facilitando gli incontri del figlio con l'altro
genitore;
e) Ciascun genitore si obbliga a comunicare via mail o sms all'altro, ai sensi dell'art. 337
sexies, 2° comma, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel
termine perentorio di trenta giorni, consapevoli che in difetto, sorge obbligo al
risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio
per la difficoltà di reperire il soggetto.
f) Ciascun genitore curerà il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli
altri familiari, ed i coniugi si obbligano entrambi ad astenersi nel modo più assoluto, in
presenza del minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro
genitore anche in relazione alle cause della crisi familiare.
g) Il figlio viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori ed avrà la Per_1
residenza ed il collocamento prevalente presso la madre in Via Mar Ligure 10 Modena. I
genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in riferimento
all'assunzione delle decisioni di natura straordinarie (attinenti alla salute, la scuola,
l'educazione e le attività ricreative) tenendo in considerazione le aspirazioni ed inclinazioni
dello stesso e disgiuntamente in riferimento alle scelte ordinarie, con ciò intendendo che
ciascun genitore potrà autonomamente assumere le decisioni di ordinaria
amministrazione quando il figlio si trovi presso di sé senza obbligo confronto con l'altro
genitore;
h) Il signor verserà alla signora IO GA, entro il giorno 15 di ogni Parte_1
mese, la somma di euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT partire da Giugno Per_1
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2025, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di
Modena del 25.09.2019 che si riporta:
spese mediche ( da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo: visite
specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari, farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario
nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure
dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non
convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)tasse
scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di
corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza
pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che
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