Trib. Potenza, sentenza 22/11/2024, n. 1915
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa L T Presidente rel. est. dott.ssa R M Giudice dott.ssa A T Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 827/18 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Atella presso lo studio dell'avv. Parte_1
C M P che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Rionero in Vulture presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Tiziana Gitto che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti come da note di trattazione scritta per l'udienza del 16.10.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 14.03.2018 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Rionero Controparte_1 in Vulture il 05.08.1993 e che con decreto n. cron. 4378/2011 del
14.12.2011 il Tribunale di Melfi ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli (n. Per_1
23.11.1994), economicamente autosufficiente, e (n. Per_2
17.01.1997), studentessa di scuola superiore.
Ha dedotto di lavorare presso la società “Arcelormittal CLN
Distribuzione Italia” con uno stipendio di circa € 1.600,00 mensili, mentre la resistente presta attività lavorativa come collaboratrice domestica ed ha un'entrata mensile di circa € 1.200,00.
Ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la revoca o in subordine la riduzione del contributo di mantenimento già posto in sede di separazione in favore dei figli attesa l'indipendenza economica del primo e la colpevole inerzia della seconda a concludere il suo percorso di formazione, e l'esclusione dell'assegno divorzile per la coniuge.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, aderendo alla domanda di divorzio, ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di € 300,00 mensili stante il divario reddituale tra le parti, di un assegno di mantenimento per i figli di €
700,00 mensili (€ 300,00 ciascuno), considerato che essi non sono
economicamente autosufficienti e abitano con lei, e l'assegnazione della casa coniugale.
All'esito dell'udienza presidenziale del 08.11.2018 – in via temporanea e urgente – preso atto che ha iniziato a Per_1 lavorare e si
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