Trib. Isernia, sentenza 29/10/2024, n. 178

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Isernia, sentenza 29/10/2024, n. 178
Giurisdizione : Trib. Isernia
Numero : 178
Data del deposito : 29 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 129 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 31 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 01.10.2024 e vertente
TRA

RD BA elettivamente domiciliata in Isernia alla Via Pio La Torre n. 1 e rappresentata e difesa per procura in calce in atti versata dall'avv. Sirio Solidoro;
RICORRENTE
E

MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ISERNIA;
elettivamente domiciliati in Campobasso, Insorti d'Ungheria n. 74, presso L'avvocatura Dello Stato Di Campobasso che li rappresenta e difende ex lege;
RESISTENTE
Oggetto: Altre Ipotesi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., proposto innanzi al Tribunale di Isernia, sez. lavoro, RA GA ha adito il Tribunale di Isernia per sentire accolte le seguenti conclusioni.
“Che Codesto Ill.mo Tribunale Voglia: in accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione dei provvedimenti allegati, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di Isernia, nella Prima Fascia delle GPS, per le classi di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere abilitata all'insegnamento.”. La ricorrente ha, in fatto, affermato: 1) di essere in possesso della laurea in Economia Aziendale conseguita nell'anno 1999;
2) di aver completato il proprio curriculum di studi universitario con il conseguimento, in data 24.03.2000, presso l'Università telematica Pegaso, dei 24 CFU, ossia tutti i crediti universitari in quei settori formativi psico-antropo- pedagogici nelle metodologie didattiche;
3) di risultare, ancora, inserita nella II fascia delle graduatorie di Istituto nelle classi di concorso A045 (scienze economico-aziendali), A046 (scienze giuridico-economiche) e A047 (scienze matematiche applicate). In data 06.06.2023 si costituiva il Ministero resistente, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, contestando in fatto e diritto tutte le pretese della ricorrente. La causa, di natura documentale, è stata discussa e decisa all'udienza del 01.10.2024, tenuta in modalità cartolare, tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti.
*** 2. Il ricorso è infondato. Prima di esaminare gli argomenti di ordine testuale e logico-sistematico che destituiscono di fondamento l'assunto della ricorrente, è opportuno premettere sintetici cenni alla normativa rilevante in materia. Il d.m. n. 131/2007, recante il regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, all'art. 1, comma 2, prevede che, di regola, le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche vengono assegnate agli iscritti alle graduatorie ad esaurimento (GAE). Si attinge invece alle graduatorie di circolo/istituto solo per le altre supplenze temporanee (comma 3). Tuttavia, in caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2 (GAE) o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto (comma 5). In tale ultimo caso, le tre fasce delle graduatorie di circolo e di istituto sono utilizzate nell'ordine (art. 5, comma 3), con la conseguenza che l'iscrizione in seconda fascia offre maggiori chance di ottenere supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, rispetto alla iscrizione nella terza fascia. L'iscrizione nelle tre fasce di priorità è subordinata al possesso di differenti requisiti (art. 2 del DM n. 347/2017): la prima fascia comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
la seconda fascia comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di uno dei titoli di abilitazione indicati dalla citata disposizione (es. diploma SSIS, COBASILD, TFA);
la terza fascia comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
Il diploma di laurea congiunto con i 24 CFU non è stato quindi incluso tra i titoli legittimanti l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. Quanto alla disciplina dei percorsi abilitanti, sono state dettate nel tempo regole specifiche, quali, ad esempio, quelle del d.m. n. 249/2010 in relazione all'istituzione dei tirocini formativi attivi (TFA) e del D.M. n. 58/2013 in relazione all'istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS). Più recentemente, il d.lgs. n. 59/2017, in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 181, lett. b) l. n. 107/2015, ha previsto all'art. 2 un percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, di seguito denominato “percorso FIT”, regolato nel Capo III (artt. 8 – 14), abilitante alla funzione docente in sostituzione dei vecchi percorsi abilitanti (SSIS, PAS e TFA). L'immissione in ruolo è subordinata alle valutazioni positive del percorso stesso. Tale percorso FIT è stato successivamente sostituito da un percorso annuale di formazione e prova (art. 2, lett. b, come sostituito dalla L. n. 145/2018), al cui esito positivo è subordinata l'immissione in ruolo (art. 13, comma 3). La regolamentazione delle modalità di acquisizione dei 24 CFU è dettata invece dal d.m. 616/2017. Questi ultimi vengono in rilievo, in alternativa all'abilitazione specifica all'insegnamento, quale titolo di accesso al concorso per accedere i posti di docente di ruolo, relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017: “

1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;
psicologia;
antropologia;
metodologie e tecnologie didattiche
”. In questo quadro si è inserita l'ordinanza ministeriale n. 60/2020, che ha regolato per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e le graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali su posto comune e di sostegno, e del personale educativo. Le graduatorie provinciali per le supplenze, distinte in prima fascia (alla quale si può accedere solo con la specifica abilitazione all'insegnamento: cfr. art. 3, comma 5) e seconda fascia, sono state istituite per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al
termine delle attività didattiche. Si conferma, per le graduatorie di istituto, la divisione in tre fasce, a cui si attinge, nell'ordine, per il conferimento delle supplenze brevi. 2.1. Ebbene, un primo dato che emerge dall'esame della disciplina sinteticamente richiamata, e
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