Trib. Spoleto, sentenza 06/06/2024, n. 531
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
n. 168/2021 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 168/2021 RG
TRA
F.LI Di GI s.r.l. (p.iva 00282100544), in persona del legale rappresentante Di GI Primo, con sede legale in Castel Ritaldi (PG) località La Bruna Via GI Matteotti n. 8, elettivamente domiciliata in
Foligno presso e nello Studio dell'Avv. Giuseppe GaLIgari, che la rappresenta e difende in giudizio in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
Intesa Sanpaolo s.p.a. (Codice Fiscale 00799960158), in persona del procuratore dott. Antonio
Cavalluzzo, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dell'avv.
Benedetto Gargani e dell'avv. Guido Maccarone, che la rappresentano e difendono per delega allegata al presente atto comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: Contratto di conto corrente
Conclusioni di parte attrice: “Piaccia al ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reiette: pagina 1 di 9 in via principale,
- accertare e dichiarare con riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa la invalidità della determinazione ed applicazione di interessi debitori ultra-legali, di queLI anatocistici con capitalizzazione trimestrale e/o annuale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, per tutti i motivi espressi in narrativa e per l'effetto
- rideterminare il saldo del conto corrente n. 0000/1001053;
- condannare BANCA INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del legale rappresentante p.t. a restituire a parte attrice, previa compensazione con il saldo debitore del conto corrente, la somma complessiva pari ad euro € 250.381,08. o quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia anche a seguito di CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino ad effettivo soddisfo;
- in ogni caso,
- Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Conclusioni di parte convenuta: “l'Ecc.mo Tribunale voglia, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previa ogni opportuna declaratoria del caso:
- in via preliminare, riconoscere e dichiarare Intesa Sanpaolo S.p.a. priva di legittimazione passiva con riferimento alle domande avversarie relative o aventi incidenza sul credito ceduto a Kerma SPV S.r.l.;
- in ogni caso, nel merito, dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate, in fatto ed in diritto, comunque non provate e sicuramente prescritte;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la F.LI Di GI s.r.l. ha convenuto in giudizio la Intesa
Sanpaolo s.p.a. per l'accertamento della nuLItà delle clausole contrattuali relative a un contratto di conto corrente con conseguente rideterminazione del complessivo saldo e ripetizione di quanto indebitamente corrisposto all'istituto di credito.
L'attrice, in particolare, ha esposto di aver intrattenuto con l'istituto di credito (all'epoca Cassa Di
Risparmio di Spoleto s.p.a.) il rapporto n. 1001053, aperto il 15/10/1993, e che la banca avrebbe gestito il
pagina 2 di 9
suddetto rapporto in modo anomalo durante il suo svolgimento;
ha allegato, in particolare, l'applicazione di illegittima capitalizzazione degli interessi, di interessi usurari nonché l'illegittima pattuizione della commissione di massimo scoperto.
Alla luce di ciò, ha chiesto l'accertamento delle suddette nuLItà, il conseguente ricalcolo del saldo dare/avere con condanna della convenuta anche alla ripetizione dell'indebito.
La banca si è costituita, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della convenuta con riferimento alla domanda di nuLItà e ricalcolo del saldo nonché l'inammissibilità della domanda di ripetizione, essendo il conto ancora aperto al momento dell'introduzione del giudizio;
nel merito, ha eccepito la prescrizione delle pretese creditorie azionate, evidenziando comunque come parte attrice non abbia adempiuto, in primo luogo, al proprio onere di allegazione e prova, e, in secondo luogo e in ogni caso, ha eccepito la totale infondatezza delle censure sollevate.
All'esito della prima udienza, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6
c.p.c.;
depositate tali memorie e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni. All'esito di tale udienza, tenutasi dopo la riassegnazione del presente fascicolo allo scrivente, in forma scritta, alla data del 22/02/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre inquadrare quali siano le domande proposte da parte attrice e il soggetto nei
cui confronti le medesime sono state proposte.
Invero, parte attrice ha formulato una domanda di accertamento del saldo del conto corrente in questione, quindi la richiesta di una sentenza di mero accertamento, e una domanda di ripetizione di indebito, ossia la richiesta di una sentenza di condanna. Tali domande sono state formulate nei confronti della Intesa
Sanpaolo s.p.a., soggetto che ha concluso il contratto di conto corrente ma che, al momento dell'introduzione del giudizio, aveva già ceduto il credito derivante dal medesimo ad altro soggetto di
pagina 3 di 9
diritto, ossia la Kerma SPV s.r.l.. Circostanza, questa, pacifica fra le parti e risultante documentalmente dagli all. 3 e 4 della comparsa di risposta.
2. Ebbene, quanto alla prima domanda, si ritiene che la convenuta non sia legittimata passivamente.
Invero, la domanda di accertamento e ricalcolo del saldo, altro non è che una domanda di accertamento
(eventualmente parzialmente negativa) del credito;
in relazione alla medesima, pertanto, appare corretto individuare il litisconsorte nell'effettivo titolare del credito in esame e, nella specie, la Kerma SPV s.r.l..
Pertanto, le allegazioni dell'attrice riguardanti la differenza fra cessione del contratto e del credito, che si condividono nel
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 168/2021 RG
TRA
F.LI Di GI s.r.l. (p.iva 00282100544), in persona del legale rappresentante Di GI Primo, con sede legale in Castel Ritaldi (PG) località La Bruna Via GI Matteotti n. 8, elettivamente domiciliata in
Foligno presso e nello Studio dell'Avv. Giuseppe GaLIgari, che la rappresenta e difende in giudizio in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
Intesa Sanpaolo s.p.a. (Codice Fiscale 00799960158), in persona del procuratore dott. Antonio
Cavalluzzo, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dell'avv.
Benedetto Gargani e dell'avv. Guido Maccarone, che la rappresentano e difendono per delega allegata al presente atto comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: Contratto di conto corrente
Conclusioni di parte attrice: “Piaccia al ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reiette: pagina 1 di 9 in via principale,
- accertare e dichiarare con riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa la invalidità della determinazione ed applicazione di interessi debitori ultra-legali, di queLI anatocistici con capitalizzazione trimestrale e/o annuale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, per tutti i motivi espressi in narrativa e per l'effetto
- rideterminare il saldo del conto corrente n. 0000/1001053;
- condannare BANCA INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del legale rappresentante p.t. a restituire a parte attrice, previa compensazione con il saldo debitore del conto corrente, la somma complessiva pari ad euro € 250.381,08. o quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia anche a seguito di CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino ad effettivo soddisfo;
- in ogni caso,
- Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Conclusioni di parte convenuta: “l'Ecc.mo Tribunale voglia, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previa ogni opportuna declaratoria del caso:
- in via preliminare, riconoscere e dichiarare Intesa Sanpaolo S.p.a. priva di legittimazione passiva con riferimento alle domande avversarie relative o aventi incidenza sul credito ceduto a Kerma SPV S.r.l.;
- in ogni caso, nel merito, dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate, in fatto ed in diritto, comunque non provate e sicuramente prescritte;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la F.LI Di GI s.r.l. ha convenuto in giudizio la Intesa
Sanpaolo s.p.a. per l'accertamento della nuLItà delle clausole contrattuali relative a un contratto di conto corrente con conseguente rideterminazione del complessivo saldo e ripetizione di quanto indebitamente corrisposto all'istituto di credito.
L'attrice, in particolare, ha esposto di aver intrattenuto con l'istituto di credito (all'epoca Cassa Di
Risparmio di Spoleto s.p.a.) il rapporto n. 1001053, aperto il 15/10/1993, e che la banca avrebbe gestito il
pagina 2 di 9
suddetto rapporto in modo anomalo durante il suo svolgimento;
ha allegato, in particolare, l'applicazione di illegittima capitalizzazione degli interessi, di interessi usurari nonché l'illegittima pattuizione della commissione di massimo scoperto.
Alla luce di ciò, ha chiesto l'accertamento delle suddette nuLItà, il conseguente ricalcolo del saldo dare/avere con condanna della convenuta anche alla ripetizione dell'indebito.
La banca si è costituita, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della convenuta con riferimento alla domanda di nuLItà e ricalcolo del saldo nonché l'inammissibilità della domanda di ripetizione, essendo il conto ancora aperto al momento dell'introduzione del giudizio;
nel merito, ha eccepito la prescrizione delle pretese creditorie azionate, evidenziando comunque come parte attrice non abbia adempiuto, in primo luogo, al proprio onere di allegazione e prova, e, in secondo luogo e in ogni caso, ha eccepito la totale infondatezza delle censure sollevate.
All'esito della prima udienza, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6
c.p.c.;
depositate tali memorie e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni. All'esito di tale udienza, tenutasi dopo la riassegnazione del presente fascicolo allo scrivente, in forma scritta, alla data del 22/02/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre inquadrare quali siano le domande proposte da parte attrice e il soggetto nei
cui confronti le medesime sono state proposte.
Invero, parte attrice ha formulato una domanda di accertamento del saldo del conto corrente in questione, quindi la richiesta di una sentenza di mero accertamento, e una domanda di ripetizione di indebito, ossia la richiesta di una sentenza di condanna. Tali domande sono state formulate nei confronti della Intesa
Sanpaolo s.p.a., soggetto che ha concluso il contratto di conto corrente ma che, al momento dell'introduzione del giudizio, aveva già ceduto il credito derivante dal medesimo ad altro soggetto di
pagina 3 di 9
diritto, ossia la Kerma SPV s.r.l.. Circostanza, questa, pacifica fra le parti e risultante documentalmente dagli all. 3 e 4 della comparsa di risposta.
2. Ebbene, quanto alla prima domanda, si ritiene che la convenuta non sia legittimata passivamente.
Invero, la domanda di accertamento e ricalcolo del saldo, altro non è che una domanda di accertamento
(eventualmente parzialmente negativa) del credito;
in relazione alla medesima, pertanto, appare corretto individuare il litisconsorte nell'effettivo titolare del credito in esame e, nella specie, la Kerma SPV s.r.l..
Pertanto, le allegazioni dell'attrice riguardanti la differenza fra cessione del contratto e del credito, che si condividono nel
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi