Trib. Torino, sentenza 08/07/2024, n. 1885

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 08/07/2024, n. 1885
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 1885
Data del deposito : 8 luglio 2024

Testo completo

RGL n. 7635/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE art. 429 primo comma c.p.c.
nella causa RGL n. 7635/2023 promossa da
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Castellammare di Stabia (NA), via S. Allende, n. 36/A presso lo studio degli avv.ti Salvatore e Andrea GIANNATTASIO che la rappresentano e difendono per procura in atti
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F.: ) - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , Dirigente del di Persona_1 CP_3
Torino, dalle dott.sse Elisa Cesaro e Natalie Olivero, Funzionarie dello stesso , legalmente domiciliate presso l' CP_1 Controparte_4
, Via Coazze n. 18
[...]
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: Carta elettronica docenti
1


RGL n. 7635/2023
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: richiama le conclusioni di cui al ricorso.
Per parte convenuta: richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo.

2. La ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo di € CP_1
2.000,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.

3. Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della CP_1 domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi
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