Trib. Roma, sentenza 05/04/2024, n. 4064
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa A B, all'udienza del 05/04/2024 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 40460 R.G. 2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. TAVERNESE Parte_1 C.F._1
M (c.f. ) elettivamente domiciliato in Roma, Via Viale Gorizia n. 52;C.F._2
contro:
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (C.F. ), presso i cui uffici è P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
e
rappresentato e difeso dall'Avv. TETI MARIA PIA (c.f. ), CP_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. R.G. 40460/2022 il sig. premesso di Parte_1 essere detenuto in carcere in diversi istituti penitenziali dal mese di luglio 2006 e di aver prestato attività lavorativa in favore dell'amministrazione penitenziaria dal mese di dicembre 2006 al mese di agosto 2022, svolgendo mansioni di “scopino, cat. C”, “porta vitto, cat. C”, “inserviente di cucina, cat. C” e “spesino, cat. B” del CCNL “Turismo – Pubblici Esercizi – Alberghi ” - Addetti ai Servizi Vari d'Istituto, nonché mansioni di “imbianchino, cat. C” del CCNL “Edilizia”, ha dedotto di aver percepito dei compensi inferiori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva applicabile in relazione alle concrete mansioni svolte oltreché inferiori rispetto al disposto di cui all'art. 22 della legge 354/1975 .
Il ricorrente ha quindi comparato mese per mese la mercede ricevuta con quella alla quale avrebbe avuto diritto ai sensi della normativa legislativa e contrattuale applicabile, computando le relative differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria, rol, 13° mensilità, indennità di ferie, indennità sostituiva delle ferie maturate e non godute e T.F.R, per una somma complessivamente rivendicata pari ad € 12.739,10, come risultante dai conteggi sviluppati nel corpo dell'atto introduttivo (cfr. pagg. 13-27 del ricorso).
Il ricorrente, pertanto, ha convenuto in giudizio il e l' chiedendo a Controparte_1 CP_3 questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“(a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 11.813,93 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 925,17 a titolo di trattamento di fine rapporto;e, così, complessivamente la somma di Euro 12.739,10
(dodicimilasettecentotrentanove/10), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.” . L' si è costituito in giudizio con memoria del 20.04.2023 rassegando le seguenti CP_3 conclusioni:
“Nel merito con riguardo alla posizione dell'Ente previdenziale, nell'ipotesi di accertato e dichiarato rapporto di lavoro con il datore di lavoro, odierno resistente, e/o accertato dovuto pagamento di retribuzione anche a titolo di trattamento accessorio alla ricorrente, condannare il datore di lavoro, nella qualità, al versamento della contribuzione previdenziale, se dovuta, con aggravio di sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall' , nei limiti della CP_4 prescrizione ex lege. CP_ Ogni domanda nei confronti dell' disattesa, non essendo stato lo stesso ente parte dei rapporti instaurati fra la ricorrente e gli odierni resistenti che gestivano il rapporto di lavoro;Vittoria di spese, competenze e onorari.”
Il si è costituito ritualmente in giudizio in data 21.04.2023 eccependo, ai sensi e per gli CP_1 effetti dell'art. 2948 c.c., la prescrizione della pretesa creditoria azionata. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Il ricorrente con le note autorizzate del 14.03.2024 ha depositato in atti nuovi conteggi, quantificando la pretesa creditoria nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa dal giudice con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini e nei limiti di seguito illustrati.
Nel merito, il giudicante avverte la necessità di operare una distinzione tra quanto rivendicato dal ricorrente a titolo di mercede e quanto invece rivendicato dallo stesso a titolo rol, indennità di ferie, indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, tredicesima mensilità e T.F.R.
In relazione al primo aspetto (determinazione della giusta mercede cui il ricorrente avrebbe diritto a fronte della quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato) la domanda del ricorrente
sotto il profilo prettamente giuridico risulta provata e, comunque, non oggetto di alcuna concreta contestazione da parte del dicastero convenuto.
Al riguardo, la normativa di riferimento è contenuta all'art. 22 della legge 354/1975, il quale nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (ante riforma ex art. 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n.124) al comma 1 prevedeva che: “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tal fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del
e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni Controparte_5 sindacali più rappresentative sul piano nazionale.”.
O, la Commissione istituita in forza della normativa sopra richiamata ha determinato la mercede da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dall'1.04.1976 prevedendo che “…la mercede, riferita ai contratti nazionali di categoria, stabilita per giornate lavorative, è costituita dalla paga base, nonché dai ratei dell'indennità di contingenza, della 13^ mensilità e dell'indennità di anzianità…. Le effettive prestazioni di ogni lavorante in base alla quantità e alla qualità del lavoro vanno rapportate alle mansioni previste per ogni categoria nei prospetti d'inquadramento, attribuendo quindi il corrispondente livello retributivo…” (cfr. circolare del Ministero della Giustizia n. 2294/4748 del 9.03.1976); con la medesima circolare è stato altresì fissata la durata ordinaria del lavoro in 40 ore settimanali, la corresponsione di una doppia mercede nelle giornate lavorate festive e la maggiorazione oraria del 25% per il lavoro straordinario.
Ora, è pacifico tra le parti che la Commissione in questione non si riunisca dal 1993 e che conseguentemente le mercedi corrisposte dall'amministrazione resistente a fronte dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente nel periodo che va dall'anno 2006 al 2017 non possano ritenersi neppure lontanamente adeguate ai minimi e agli aumenti propri degli inquadramenti di cui al ccnl di riferimento.
Si dà atto, altresì, che le circostanze di fatto indicate in ricorso e nei conteggi svolti dalla parte ricorrente (relativamente al periodo di lavoro, alla quantità dello stesso, alle mansioni svolte) risultano provate dalla documentazione versata in atti dal ricorrente e nello specifico dalle buste paga allegate all'atto introduttivo (doc. 3 del ricorso);parimenti specificato e provato risulta essere il CCNL applicabile di volta in volta alla fattispecie in esame, le relative tabelle retributive e i livelli di inquadramento sulla base dei quali sono stati sviluppati i conteggi prodotti dalla parte ricorrente
(cfr. docc. 4 e 5 e pagg. da 13 a 27 del ricorso nonché i conteggi allegati alle note autorizzate del
14.03.2024).
Ne consegue che sotto il profilo dell'an nulla osta al riconoscimento del diritto del ricorrente al trattamento economico (limitatamente alla sola mercede) previsto dalla contrattazione collettiva applicabile ratione temporis alla prestazione lavorativa effettivamente prestata.
Aspetti controversi, tuttavia, sorgono, in relazione alla quantificazione della pretesa creditoria che dal suddetto riconoscimento trae origine.
Si osserva, infatti, che né i conteggi allegati al ricorso introduttivo né i nuovi conteggi di parte ricorrente allegati alle note autorizzate del 14.03.2024 permettono a questo Giudice di estrapolare agevolmente le somme rivendicate esclusivamente a titolo di mercede e, quindi, non consentono di
quantificare la sola domanda che in tale sede (per quanto si dirà appresso) può trovare accoglimento. Ne consegue che la condanna in questa sede non potrà che essere generica.
Non potrà trovare invece accoglimento la pretesa azionata dal ricorrente a titolo di rol, indennità di ferie, indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, tredicesima mensilità e T.F.R.
In particolare, in relazione alla richiesta di condanna del convenuto al pagamento delle CP_1 differenze retributive maturate a titolo di T.F.R. e rateo di 13° mensilità, si deve rilevare come sia pacifico (anche perché letteralmente previsto dalla circolare del Ministero della Giustizia n.
2294/4748 del 9.03.1976) il cd. conglobamento - nella mercede - del rateo di 13° mensilità e dell'indennità di anzianità (T.F.R.).
Ora, dalle buste paga versate in atti dalla stessa parte ricorrente (doc. 3 del ricorso) risulta che il
Dicastero convenuto abbia effettivamente corrisposto al lavoratore detenuto, unitamente alla mercede – per effetto del sopradetto conglobamento – l'anzianità e la tredicesima mensilità e che, quindi, nulla si deve ritenere ancora dovuto a tale titolo.
È logico, infatti, che l'accoglimento della domanda relativa al riconoscimento delle differenze retributive a titolo di giusta mercede – calcolata sulla base della retribuzione aggiornata alle previsioni economiche della contrattazione collettiva vigente al tempo di svolgimento dell'attività lavorativa – assorba per effetto della suddetta circolare n. 2294/4748 anche le pretese azionate a titolo di TFR e rateo di 13° mensilità: è evidente che ammettere il contrario giustificherebbe una illegittima duplicazione del pagamento dei medesimi emolumenti.
Parimenti infondata, in quanto non provata, la domanda formulata dal ricorrente per le differenze retributive spettanti a titolo di rol, indennità di ferie, indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.
Ed invero, sotto tale ulteriore aspetto, il ricorso è assolutamente carente sotto il profilo di allegazione, carenza che le buste paga in atti (doc. 3 del ricorso) non riesce minimamente a colmare.
In tali termini va quindi riconosciuta l'esistenza del diritto del ricorrente al trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione lavorativa, nei limiti della sola mercede.
Deve da ultimo circoscriversi temporalmente, stante l'eccezione di prescrizione sollevata dal
convenuto con la memoria di costituzione in giudizio, il diritto sopra accertato. CP_1
Ed invero, con riferimento al regime della prescrizione, ritiene questo giudice di aderire all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il suddetto termine prescrizionale inizierebbe a decorre non già dalla cessazione dello stato detenzione, ma da ogni singola interruzione del rapporto di lavoro.
In termini si richiama Cass. Civile Sez. Lav. 24/10/2019, n.27340 a mente della quale: “con riferimento al lavoro carcerario (v. Cass. 9 aprile 2015, n. 7147;Cass. 26 febbraio 2015, n. 3925;
Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696;Cass. 16 febbraio 2015, n. 3062;si veda anche Cass. 15 ottobre
2007, n. 21573) la prescrizione non corre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso;… OMISSIS … il principio affermato nelle citate pronunce di questa Corte è chiaramente da intendersi nel limitato senso della sospensione con riferimento al rapporto di lavoro a nulla rilevando la condizione di detenuto”.
Nel caso di specie dalle buste paga prodotte (doc. 3 del ricorso) e dai conteggi in atti (pagg. da 13 a 27 del medesimo atto introduttivo e conteggio) emergono interruzioni dell'attività lavorativa prestata dal ricorrente nel periodo che va dal 2006 al mese di maggio 2014. Risulta invece che la
medesima attività sia stata svolta in maniera continuativa a decorrere dal mese di giugno 2014 al mese di settembre 2017.
Rilevato, altresì, che dagli atti di causa risulta che il ricorrente abbia interrotto il decorso del termine prescrizionale quinquennale con diverse lettere di diffida inviate all'Amministrazione convenuta negli anni 2018-2019 (cfr. docc. 10-18 del ricorso), di cui la prima di queste inviata in data 19.02.2018 (doc. 10, inviata dal procuratore in nome e per conto di molteplici detenuti tra i quali il ricorrente – cfr. pag. 7, doc. 10 del ricorso).
Pertanto, considerato tutto quanto sopra, il diritto invocato in questo giudizio – nei limiti sopra riconosciuti – deve ritenersi certamente prescritto, per decorso del termine quinquennale di cui all'art. art. 2948 c.c. per le pretese maturate dal ricorrente (da quantificarsi in separato giudizio) sino al mese di dicembre 2013.
In tali termini e limiti, pertanto, la domanda del ricorrente deve essere accolta con conseguenziale riconoscimento del diritto del ricorrente alla giusta determinazione della mercede per l'attività lavorativa svolta a decorrere dal mese di febbraio 2013 e condanna dell' Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate in base alla contrattazione collettiva, nonché alla regolarizzazione contributiva e previdenziale conseguente nei limiti della prescrizione ex lege, oltre interessi e sanzioni da corrispondere all' a titolo di CP_3 inadempimento contributivo.
In punto di prescrizione dell'obbligo contributivo tempestivamente sollevata dall' giova CP_3 infatti rilevare che l'art. 3, comma 9, lett.b) legge n. 335 del 1995 fissa in cinque anni la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, stabilendo espressamente che allo spirare del suddetto termine gli stessi non possano essere più versati.
O, rilevato che nel caso di specie la diffida del 18.02.2018 (doc. 10 del ricorso) è idonea ad interrompere i termini di prescrizione anche per quanto concerne il diritto contributivo, la conseguente regolarizzazione interesserà le somme dovute a decorrere dal medesimo mese di febbraio 2013.
Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, vengono compensate tra il ricorrente ed il nella misura del 50%, con condanna Controparte_1 dell'Amministrazione resistente al pagamento della restante metà, liquidata in applicazione del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, alla complessità delle questioni trattate, all'attività processuale svolta e alla serialità del contenzioso.
Sono invece integralmente compensate tra le parti le spese di lite nei confronti dell' , avuto CP_3 riguardo alla sua posizione processuale.