Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2024, n. 2216

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2024, n. 2216
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 2216
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 8697/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8697/2022 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. STEFANO SAVOLDELLI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura agli atti
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. PAOLO MAESTRONI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura agli atti
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO

OGGETTO: Separazione giudiziale

CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
Per il resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2022, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale da avendo le parti contratto matrimonio con Controparte_1 pagina 1 di 11
rito concordatario in Brembate di Sopra in data 26.04.2008 (trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Brembate Sopra – anno 2008 , n. 3, P. II, S. A), dalla cui unione sono nati i figli il Per_1
17.03.2009, il 16.05.2010 e il 04.04.2017, domandando altresì l'affido condiviso dei Per_2 Per_3
minori, l'assegnazione a sé della casa familiare e l'imposizione a carico del padre dell'obbligo di versare a titolo di contribuito al mantenimento indiretto la somma mensile di € 350 per ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 9.01.2023 veniva fissata udienza di comparizione personale delle parti all'udienza del
22.3.2023.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le circostanze dedotte dalla Controparte_1
moglie e chiedendo di disporre il collocamento dei minori presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare.
All'udienza presidenziale del 22.3.2023 il Presidente Delegato, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentiva le parti e, all'esito, le autorizzava a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto, riservando gli ulteriori provvedimenti provvisori e urgenti. A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale, il Presidente Delegato, con ordinanza del 27.03.2023, disponeva
l'affido condiviso dei minori e il loro collocamento prevalente presso il padre, in favore del quale assegnava la casa familiare, imponendo a carico della madre l'obbligo di versare a titolo di contribuito al mantenimento indiretto dei figli la somma mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nominava, dunque, se stesso Giudice Istruttore e fissava udienza di comparizione e trattazione in data
20.06.2023.
La sig.ra proponeva reclamo avverso l'ordinanza presidenziale e, celebrata l'udienza in data Parte_1
6.06.2023, la Corte d'Appello di Brescia confermava integralmente il contenuto del provvedimento reclamato, limitandosi ad aggiungere un pernottamento infrasettimanale presso la madre.
Le parti depositavano quindi le memorie integrative insistendo nelle richieste formulate.
All'udienza del 20.6.2023 la ricorrente rappresentava che dal 12.06.23 aveva stipulato con l'azienda ospedaliera un nuovo contratto a tempo determinato avente scadenza a novembre 2023 e senza turni notturni, di talchè proponeva una modifica del calendario di visita ed avanzava richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali, con assegnazione a sé della casa coniugale, collocamento paritario dei minori e mantenimento diretto da parte di ciascun genitore.
Il GI rigettava l'istanza e, concessi i termini ex artt. 183, comma 6, c.p.c., rinviava per la discussione delle istanze istruttorie all'udienza del 17.10.2023.
pagina 2 di 11
In data 13.07.2023 la ricorrente depositava nuovamente un'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali allegando il nuovo contratto di lavoro e rappresentando difficoltà nel reperire un alloggio per sè.
Con ordinanza del 17.07.2023 il Giudice I., ritenuta opportunità di verificare il miglior assetto per i figli minori, eventualmente previo ascolto degli stessi o disponendo ogni ulteriore approfondimento utile, rigettava nuovamente l'istanza così proposta.
All'udienza del 17.10.2023, il GI disponeva quindi l'ascolto dei minori e (escludendo Per_1 Per_2 invece , data la sua tenera età), da svolgersi con l'assistenza di un ausiliario esperto all'uopo Per_3 nominato in persona della dott.ssa iscritta all'albo dei CTU del Tribunale, fissando Persona_4 per l'incombente l'udienza del 7.11.2023 (poi differita al 14.11.2023).
All'udienza del 14.11.2023 veniva sentito soltanto il figlio minore , atteso che , preso Per_1 Per_2 dall'agitazione, si allontanava dal Tribunale. Il GI concedeva quindi all'ausiliaria nominata, dott.ssa
un termine per il deposito di una relazione sull'audizione dei minori e invitava le Persona_4 parti a valutare una soluzione conciliativa della controversia anche nell'interesse dei tre figli minori.
Letta quindi la relazione depositata dalla dott.ssa in data 28.11.2023 e preso atto del mancato Per_4
raggiungimento di un accordo, all'udienza del 19/12/2023, il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni il 26/06/2024 da svolgersi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza cartolare così fissata, il GI tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio in camera di consiglio, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare il Tribunale osserva che la causa è matura per la decisione, stante l'inammissibilità delle istanze di prova, pur reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni. Il Collegio reputa invero che la documentazione depositata dalle parti, così come le dichiarazioni rese dai coniugi e dal figlio minore (oltre che dal comportamento di che ha esercitato il suo diritto a non essere Per_2
ascoltato), siano idonee e sufficienti a fondare una motivata sulle domande svolte dalle parti.


1. Domanda di separazione

Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, nonché i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.


2. Responsabilità genitoriale e regime di collocamento dei minori

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Per quanto riguarda la questione dell'affidamento dei tre figli minori , nato a [...] il Per_1
17.03.2009 , nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...], Per_2 Per_3
non essendo mai sorti contrasti tra le parti in ordine alla responsabilità genitoriale, il Collegio ritiene debba essere confermato il vigente regime di affido condiviso della minore in quanto rispondente all'interesse della prole.
Quanto invece al collocamento dei minori, le domande delle parti sono divergenti.
In particolare, la ricorrente, sin dall'introduzione del giudizio, ha richiesto di disporre il collocamento prevalente dei minori presso di sé con conseguente assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i due coniugi e gravata da mutuo cointestato ai medesimi;
il resistente per contro si è opposto a tale assetto, evidenziando come gli impegni lavorativi della madre – che esercita la professione di infermiera presso l'Ospedale di Bergamo e che, all'epoca dell'introduzione del giudizio, lavorava su tre turni, anche notturni, e svolgeva occasionalmente ulteriori prestazioni notturne per privati circa una o due volte al mese – fossero incompatibili con la gestione degli impegni di cura e accudimento dei minori.
Il Presidente d., preso atto delle dichiarazioni delle parti, disponeva con ordinanza del 27.03.2023 il collocamento dei minori presso il padre e assegnava a quest'ultimo la casa familiare.
Nonostante il reclamo proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento presidenziale, la Corte
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