Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 6225
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 17504/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17504/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in via Sant'Antonino n. 8, Parte_1 C.F._1
Torino rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO DANIELA in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA CAPRIE n. 13, Controparte_1 C.F._2
TORINO rappresentato e difeso dall'avv. TARANZANO LUISA FRANCESCA in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note scritte d'udienza dell'8.10.2024, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 6
I SInori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
26/10/2002. Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: l'11.03.2003, il 10.05.2004, il 22.06.2011 e Per_2 Per_3
il 19.04.2013. Per_4
Con ricorso depositato il 26/09/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge.
Chiedeva quindi disporsi l'affidamento congiunto dei figli minori e , con Per_3 Per_4
assegnazione della casa coniugale, di regolamentare il diritto di visita padre-minore come da ricorso, nonché un assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di € 1000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, Controparte_1
all'affidamento condiviso dei figli e all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, ma contestando la misura del contributo al mantenimento per i figli (nella misura di € 400,00).
Avanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 7.12.2022 veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione e venivano autorizzati a vivere separati;
il Presidente, con separata ordinanza del
12.12.2022 disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, nonché prevedendo un assegno di € 400,00 mensili in favore dei figli (sia minorenni che maggiorenni ma non economicamente autosufficienti), oltre 50% delle spese.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 14.03.2023, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art.
183 co. 6 c.p.c.
Nella successiva udienza del 27.06.2023 di discussione e decisione sulle prove, il G.I. rigettava tutte le prove e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, instando per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni congiunte, anche tramite note scritte, e il G.I. assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato, le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 6
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art.
151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17504/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in via Sant'Antonino n. 8, Parte_1 C.F._1
Torino rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO DANIELA in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA CAPRIE n. 13, Controparte_1 C.F._2
TORINO rappresentato e difeso dall'avv. TARANZANO LUISA FRANCESCA in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note scritte d'udienza dell'8.10.2024, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 6
I SInori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
26/10/2002. Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: l'11.03.2003, il 10.05.2004, il 22.06.2011 e Per_2 Per_3
il 19.04.2013. Per_4
Con ricorso depositato il 26/09/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge.
Chiedeva quindi disporsi l'affidamento congiunto dei figli minori e , con Per_3 Per_4
assegnazione della casa coniugale, di regolamentare il diritto di visita padre-minore come da ricorso, nonché un assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di € 1000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, Controparte_1
all'affidamento condiviso dei figli e all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, ma contestando la misura del contributo al mantenimento per i figli (nella misura di € 400,00).
Avanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 7.12.2022 veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione e venivano autorizzati a vivere separati;
il Presidente, con separata ordinanza del
12.12.2022 disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, nonché prevedendo un assegno di € 400,00 mensili in favore dei figli (sia minorenni che maggiorenni ma non economicamente autosufficienti), oltre 50% delle spese.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 14.03.2023, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art.
183 co. 6 c.p.c.
Nella successiva udienza del 27.06.2023 di discussione e decisione sulle prove, il G.I. rigettava tutte le prove e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, instando per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni congiunte, anche tramite note scritte, e il G.I. assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato, le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 6
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art.
151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi