Trib. Pavia, sentenza 20/07/2024, n. 54

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pavia, sentenza 20/07/2024, n. 54
Giurisdizione : Trib. Pavia
Numero : 54
Data del deposito : 20 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 286 2022 R.G. promossa da:
AC AN ([...]) rappresentata e difesa dall'avv. FLORE LUISA ed elettivamente domiciliata in PAVIA VIALE LIBERTA' 24 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Contro
COMUNE DI VIGEVANO (00437580186) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MORELLI MATTEO ed elettivamente domiciliato in MILANO
PIAZZETTA GUASTALLA 1 presso lo studio del difensore
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione sanzioni disciplinari conservative
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.3.2022 AN AC, dipendente del Comune di EV dal
1.5.1996, impugnava la sanzione disciplinare irrogatale il 4.11.2021 e la sanzione disciplinare irrogatale il 1.2.2022 rassegnando le seguenti conclusioni:
Nel merito
- accogliere il ricorso, annullando la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 45 (quarantacinque) irrogata con comunicazione del 4.11.2021 prot. n. 67431
(doc. 1), nonché della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 15 (quindici) irrogata con comunicazione del 1.02.2022 prot. n. 6785(doc. 2) e per l'effetto condannare l'ente resistente alla restituzione in favore della dott.ssa IE SA della

retribuzione trattenuta in virtù delle predette sanzioni, oltre interessi e rivalutazione dalla data delletrattenute al saldo effettivo;In ogni caso- Con vittoria di spese e competenze di causa.
In particolare la ricorrente eccepiva preliminarmente la nullità delle sanzioni per violazione del principio di tempestività/immediatezza dell'azione disciplinare da parte del Comune di EV ex art
55 bis cpc in quanto la Amministrazione sarebbe stata a conoscenza piena dei fatti ben prima dell'estate
2021, fin dalla fine dell'anno 2019. Nel merito rilevava la insussistenza dei fatti contestati e comunque la irrilevanza disciplinare dei medesimi ed infine la sproporzione della sanzione comminata.
Si costituiva in giudizio il Comune di EV chiedendo il rigetto del ricorso.
Escussi i testi richiesti dalle parti, acquisita documentazione, depositate note finali all'udienza del
31.1.2024 il giudice decideva pronunciando il dispositivo della sentenza.
Sulla tempestività della contestazione disciplinare
La ricorrente lamenta preliminarmente la violazione del termine perentorio per la contestazione dell'addebito di 30 giorni dal ricevimento, da parte dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, della segnalazione dei fatti, deducendo che detto termine debba farsi decorrere dalla fine del 2019, primi mesi 2020 e che la segnalazione anonima ricevuta dall'upd il 22.7.2021 e sulla scorta della quale l'Ufficio aveva formalizzato la contestazione il successivo 4.8.2021 sarebbe del tutto irrilevante.
L'Ufficio per i procedimenti disciplinari deve procedere alla contestazione dell'addebito senza indugio
e comunque entro trenta giorni dal momento in cui ha notizia del comportamento sanzionabile. Non è invece necessario indicare le norme di legge o le clausole contrattuali violate dal lavoratore, né che sia specificata la sanzione eventualmente applicabile.
Circa la decorrenza del termine di trenta giorni per la contestazione, deve ritenersi che la notizia dell'infrazione idonea a far scattare il termine stesso debba presentare i caratteri dell'affidabilità e della concretezza, onde l'ufficio, a fronte di una notizia dai contorni vaghi o incerti e tali da far ragionevolmente dubitare della sua attendibilità, è sicuramente abilitato a compiere accertamenti preliminari diretti appunto a far acquisire alla notizia medesima un carattere di concretezza;
ciò anche nell'interesse del lavoratore a non essere oggetto di contestazioni avventate. Solamente dal momento in cui la notizia assume caratteri sufficientemente definiti, può ritenersi che inizi a decorrere il termine di trenta giorni. Così come deve ritenersi irrilevante la notizia non formalmente acquisita dall'ufficio per i procedimenti disciplinari.
La Suprema Corte, più volte chiamata a pronunciarsi sul momento in cui si perfeziona la conoscenza in capo all'Amministrazione datrice di lavoro, ha chiarito già con la decisione n. 20733/2015 “che in tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 55 bis, comma 4
, secondo e terzo periodo, la data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall'azione disciplinare, il relativo procedimento, coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all'ufficio per i procedimenti disciplinari, o, se anteriore, con la data in cui è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. Tale principio, al quale si intende dare continuità, è stato confermato da Cass., n. 7143 del 2017 che, nel dare atto che nella giurisprudenza di questa Corte si è da tempo affermato l'orientamento secondo cui la scansione del procedimento disciplinare -e la decadenza dall'azione disciplinare, prevista come sanzione per il mancato rispetto del termine entro il quale l'iter deve concludersi- richiede necessariamente un'individuazione certa ed oggettiva del "dies a quo", che presuppone che tale termine non sia agganciato ad una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio o persona dell'Amministrazione, magari anche privi di veste formale e di protocollazione (vedi anche Cass 10 agosto 2016, n. 16900), ha chiarito quanto segue: “ (…) la "ratio" della fissazione di un termine finale entro cui concludere il procedimento, risponde a molteplici esigenze: quella di far sì che il dipendente non vi resti assoggettato per un tempo indefinito, ma anche quella di consentire all'Amministrazione datrice di lavoro una reazione congrua ed esemplare, anche per gli altri lavoratori. Il che significa che le stesse esigenze di certezza che sono alla base della tutela del dipendente, vanno rispettate, per irrinunciabile simmetria, anche con riguardo alla posizione dell'Amministrazione. Ciò non può avvenire se non individuando in modo certo ed oggettivamente verificabile il "dies a quo" da cui far decorrere il termine in discorso, tanto più che il valore costituzionale di regole che assicurino il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97
Cost.) risulterebbe vulnerato da un'interpretazione che lasciasse nel vago il "dies a quo" del procedimento, rimettendolo, in ipotesi, anche a notizie informali o comunque pervenute ad uffici periferici di amministrazioni di grandi dimensioni.
Il giudice ritiene di dare continuità ai richiamati principi condividendo, altresì, la considerazione che quella indicata è l'unica interpretazione della normativa in oggetto ad essere conforme al principio del giusto procedimento -cui deve conformarsi l'azione della P.A. anche in sede di procedimento disciplinare a carico dei dipendenti- che è posto a garanzia dei principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione della P.A. ai quali "va riconosciuto il valore di principi generali, diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost., comma 1), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.)", nonché la tendenza ad indirizzare la suddetta azione al rispetto dei principi di economicità ed efficacia, grazie anche al conseguente deflazionamento del contenzioso derivante dall'emanazione del provvedimento finale (nella specie: di irrogazione della
sanzione) sulla base di una corretta e partecipata acquisizione dei fatti rilevanti (vedi, per tutte: Corte costituzionale, sentenza n. 310 del 2010)” (v. in motivazione, Cass. 01.12.2017, n. 28891).
Ne consegue che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione;
ciò vale anche nell'ipotesi in cui il procedimento predetto abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti sui quali è in corso un procedimento penale, per cui sarebbe ammessa la sospensione del primo, e che, comunque, ai fini disciplinari, vanno valutati in modo autonomo e possono portare anche al licenziamento del dipendente” (in questi termini, Cass. 27.08.2018, n.21193 che, muovendo dai rilievi che precedono, ha affermato espressamente “che la molteplicità delle accuse e l'intreccio le condotte dei concorrenti nei reati contestati rendeva difficile definire le responsabilità del R. nella complessa vicenda sulla base della sola formulazione del provvedimento di rinvio a giudizio, per cui la notizia dell'infrazione occorrente per la formulazione di una precisa contestazione non poteva che farsi risalire alla condanna di primo grado, che aveva fornito elementi più puntuali circa il ruolo rivestito dal R. nell'articolata macchinazione truffaldina e del grado dell'intensità del dolo. Tale ricostruzione del momento di acquisizione della notizia qualificata dell'infrazione è stata condotta dal giudice di merito con motivazione articolata
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