Trib. Siena, sentenza 08/01/2025, n. 2
TRIB Siena
Sentenza
8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 348/24 Oggi 8 gennaio 2024 alle ore 13,30 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, mediante l'applicativo “Teams” ex art. 127bis c.p.c., spontaneamente ed in anticipo rispetto all'orario fissato, sono comparsi l'Avv. Alberto Borghini, noto all'Ufficio, per la parte ricorrente e l'avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l'INPS. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle spese i procuratori delle parti si rimettono a giustizia, insistendo l'Avv. Borghini nella già richiesta distrazione, chiedendo i difensori di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (immediatamente sospesa per discussione in causa R.G. 347/24 dalle ore 13,33 alle ore 13,36) per la decisione della causa precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo anche in assenza delle parti mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori presente dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 13,33).
Alle ore 15,41 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 15,42
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona del giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 348 /2024 R.Lav.
promossa da:
GN EA, residente a Terricciola (PI), elettivamente domiciliato in Arezzo Via Petrarca n.
9, presso lo studio dell'avvocato Alberto Borghini dal quale è rappresentato, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
OPPONTE
contro
:
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Siena come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. ;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- 002098441 ritualmente notificato
GN EA ha convenuto in giudizio l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “In via preliminare Voglia l'Ill.mo Giudice adito sospendere inaudita altera parte o in seguito all'udienza di comparizione l'esecutorietà del provvedimento impugnato. Nel merito in accoglimento dell'eccezione di cui al punto I) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza/prescrizione dei diritti sottesi all'irrogazione della sanzione e per l'effetto dichiarare nulla, annullata, inefficace e/o prescritta l'ingiunzione opposta. Nel merito in accoglimento del punto II) accertata la sproporzione della sanzione erogata, rispetto ai fatti contestati, rivalutare l'equa e proporzionale misura della stessa alla luce dei fatti, circostanze, documento e deduzioni prodotte. Con vittoria di diritti e spese di liti da distrarre direttamente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ”.
Si è
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