Trib. Treviso, sentenza 27/11/2024, n. 2014
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronunzia della separazione personale dei coniugi e successivo scioglimento del matrimonio R.G. n. 2688/2024, promosso con ricorso depositato in data 5.6.2024 da:
, c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Mattinzoli, giusta da mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Via Roma n. 36 – 25015
Desenzano del Garda (BS),
- ricorrente - contro
c.f. CP_1 C.F._2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 12.11.2024 sulle seguenti
conclusioni:
Per parte ricorrente:
Il procuratore della parte insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.6.2024, la signora , constatato il venir meno Parte_1
della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, a seguito di gravi condotte penalmente rilevanti tenute dal marito ai danni delle nipoti, instaurava il presente procedimento per ottenere la pronuncia della separazione dal marito con addebito allo stesso in ragione dei CP_1
comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma 2, c.c.) e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalla coppia nel 2003 a Dèga
(Burkina Faso) e registrato in data 27/08/2004, nel Stato del Burkina Faso, con atto
Iscritto/Trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SO di VE (TV) al n. 21, anno
2024, reg. degli atti di matrimoni, parte II, serie C I.
Previso accertamento dei danni conseguenti l'addebito della separazione al marito, la sig.ra Pt_1
chiedeva la condanna dello stesso al risarcimento dei danni che quantificava nella misura di euro
10.000,00 o quella maggior o minore somma fosse ritenuta di giustizia.
Dall'unione coniugale nascevano il 18/12/2008, , il 28/06/2012, e Persona_1 Persona_2
il 05/07/2013, tutti residenti con la madre in via E. Toti n.6P, 31050 SO di Persona_3
VE (TV).
La ricorrente riferiva di come, trovandosi il marito attualmente recluso presso la Casa Circondariale di Treviso, in seguito ad una condanna per reati ai danni di minorenni parenti del reo capo a) ex art.81 cpv, e art.609 quater n.1( e 2), e capo b) art.56 c.p.c., 609 bis e 609 ter n.1) c.p., avesse dovuto cercare un'occupazione lavorativa per provvedere al mantenimento proprio e dei figli, fissando la residenza anagrafica in SO di VE (TV) via Toti n.6/d, (doc.3), nell'immobile che acquistava attraverso la stipula di un mutuo per cui sostiene una rata mensile di euro 340,00.
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La ricorrente riferiva di essere stata assunta dalla Cooperativa Sociale Alternativa Ambiente, con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di operaia dipendente, e di percepire uno stipendio mensile pari a euro 1.000,00 (cfr. docc.ti 5, 6,7 ricorrente)
La sig.ra chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli, così da poter esercitare la responsabilità Pt_1
genitoriale in via autonoma, sia per le decisioni di ordinaria, sia quelle di straordinaria amministrazione, fissandone la residenza e la collocazione presso la casa di proprietà della madre.
Si opponeva al diritto di visita del padre, se non attraverso incontri organizzati in modalità protetta
e vigilata, nel caso in cui il padre manifesti interesse in tal senso.
La ricorrente chiedeva, inoltre, al Tribunale di prevedere a carico del padre l'obbligo di corrispondere l'assegno mantenimento dei figli, dell'importo di euro 750,00 mensili, di contribuire per la quota del 50% al pagamento delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate, nonché al mantenimento della moglie, mediante il versamento della somma di €.300,00 mensili
Dichiarava, infine ella, di volersi avvalere della facoltà di presentare domanda contestuale di scioglimento del matrimonio, su cui chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza una volta trascorsi i termini di legge.
Alla prima udienza del 07/11/2024, il GI, dato atto della regolarità della notifica a e CP_1
della mancata costituzione della parte stessa, ne dichiarava la contumacia ex art. 171, commi secondo e terzo, cod. proc. civ. e successivamente, con ordinanza di pari data, sciogliendo la riserva trattenuta in udienza pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti con cui autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava in via esclusiva i tre figli minori alla madre, con collocazione presso la stessa;
disponeva che il padre potesse vedere i figli, una volta espiata la pen,a nel caso dimostrasse interesse in tal senso, in spazio neutro, alla presenza dei servizi sociali, sulla base di un calendario dagli stessi strutturato;
poneva a carico del padre l'obbligo di versare, quale contributo al mantenimento dei tre figli, la somma di euro 250,00 ciascuno, e, in favore della
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ricorrente, un assegno mensile di euro 100,00;
tratteneva, infine, la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
1) Della giurisdizione e sulla legge applicabile
Va rilevato preliminarmente che il resistente – a quanto consta – non è cittadino italiano.
Pertanto, il procedimento presenta profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e ciò impone di verificare la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adìto e di individuare la legge applicabile quanto ai profili oggetto della presente decisione.
La giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di separazione personale è radicata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE) 1111/2019.
In particolare, tale norma prevede che sia competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto,
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o
b) di cui i due coniugi sono cittadini.
Nel caso di specie, la ricorrente risiede ancora presso l'ultima residenza abituale dei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronunzia della separazione personale dei coniugi e successivo scioglimento del matrimonio R.G. n. 2688/2024, promosso con ricorso depositato in data 5.6.2024 da:
, c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Mattinzoli, giusta da mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Via Roma n. 36 – 25015
Desenzano del Garda (BS),
- ricorrente - contro
c.f. CP_1 C.F._2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 12.11.2024 sulle seguenti
conclusioni:
Per parte ricorrente:
Il procuratore della parte insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.6.2024, la signora , constatato il venir meno Parte_1
della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, a seguito di gravi condotte penalmente rilevanti tenute dal marito ai danni delle nipoti, instaurava il presente procedimento per ottenere la pronuncia della separazione dal marito con addebito allo stesso in ragione dei CP_1
comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma 2, c.c.) e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalla coppia nel 2003 a Dèga
(Burkina Faso) e registrato in data 27/08/2004, nel Stato del Burkina Faso, con atto
Iscritto/Trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SO di VE (TV) al n. 21, anno
2024, reg. degli atti di matrimoni, parte II, serie C I.
Previso accertamento dei danni conseguenti l'addebito della separazione al marito, la sig.ra Pt_1
chiedeva la condanna dello stesso al risarcimento dei danni che quantificava nella misura di euro
10.000,00 o quella maggior o minore somma fosse ritenuta di giustizia.
Dall'unione coniugale nascevano il 18/12/2008, , il 28/06/2012, e Persona_1 Persona_2
il 05/07/2013, tutti residenti con la madre in via E. Toti n.6P, 31050 SO di Persona_3
VE (TV).
La ricorrente riferiva di come, trovandosi il marito attualmente recluso presso la Casa Circondariale di Treviso, in seguito ad una condanna per reati ai danni di minorenni parenti del reo capo a) ex art.81 cpv, e art.609 quater n.1( e 2), e capo b) art.56 c.p.c., 609 bis e 609 ter n.1) c.p., avesse dovuto cercare un'occupazione lavorativa per provvedere al mantenimento proprio e dei figli, fissando la residenza anagrafica in SO di VE (TV) via Toti n.6/d, (doc.3), nell'immobile che acquistava attraverso la stipula di un mutuo per cui sostiene una rata mensile di euro 340,00.
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La ricorrente riferiva di essere stata assunta dalla Cooperativa Sociale Alternativa Ambiente, con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di operaia dipendente, e di percepire uno stipendio mensile pari a euro 1.000,00 (cfr. docc.ti 5, 6,7 ricorrente)
La sig.ra chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli, così da poter esercitare la responsabilità Pt_1
genitoriale in via autonoma, sia per le decisioni di ordinaria, sia quelle di straordinaria amministrazione, fissandone la residenza e la collocazione presso la casa di proprietà della madre.
Si opponeva al diritto di visita del padre, se non attraverso incontri organizzati in modalità protetta
e vigilata, nel caso in cui il padre manifesti interesse in tal senso.
La ricorrente chiedeva, inoltre, al Tribunale di prevedere a carico del padre l'obbligo di corrispondere l'assegno mantenimento dei figli, dell'importo di euro 750,00 mensili, di contribuire per la quota del 50% al pagamento delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate, nonché al mantenimento della moglie, mediante il versamento della somma di €.300,00 mensili
Dichiarava, infine ella, di volersi avvalere della facoltà di presentare domanda contestuale di scioglimento del matrimonio, su cui chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza una volta trascorsi i termini di legge.
Alla prima udienza del 07/11/2024, il GI, dato atto della regolarità della notifica a e CP_1
della mancata costituzione della parte stessa, ne dichiarava la contumacia ex art. 171, commi secondo e terzo, cod. proc. civ. e successivamente, con ordinanza di pari data, sciogliendo la riserva trattenuta in udienza pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti con cui autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava in via esclusiva i tre figli minori alla madre, con collocazione presso la stessa;
disponeva che il padre potesse vedere i figli, una volta espiata la pen,a nel caso dimostrasse interesse in tal senso, in spazio neutro, alla presenza dei servizi sociali, sulla base di un calendario dagli stessi strutturato;
poneva a carico del padre l'obbligo di versare, quale contributo al mantenimento dei tre figli, la somma di euro 250,00 ciascuno, e, in favore della
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ricorrente, un assegno mensile di euro 100,00;
tratteneva, infine, la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
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1) Della giurisdizione e sulla legge applicabile
Va rilevato preliminarmente che il resistente – a quanto consta – non è cittadino italiano.
Pertanto, il procedimento presenta profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e ciò impone di verificare la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adìto e di individuare la legge applicabile quanto ai profili oggetto della presente decisione.
La giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di separazione personale è radicata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE) 1111/2019.
In particolare, tale norma prevede che sia competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto,
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o
b) di cui i due coniugi sono cittadini.
Nel caso di specie, la ricorrente risiede ancora presso l'ultima residenza abituale dei
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