Trib. Lecce, sentenza 24/12/2024, n. 3967
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Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero
d'ordine n. 4832 dell'anno 2015 (riunita al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al R.G. n. 4384 dell'anno 2018), vertente
TRA
TE LG (C.F.: [...]), in proprio e in qualità di erede di
LI ON, LI CO (C.F.: [...]) e LI
EL (C.F.: [...]), in qualità di eredi di LI ON, tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Angela
Stasi e Luigi Pastore nel cui studio legale in Alezio (LE) alla piazza Ferruccio
Fiorito n. 7 hanno eletto domicilio, come da procura generale alle liti redatta presso il Consolato Italiano in Sion – Svizzera – in data 27.10.2013, rep. n. 20;
– ATTORI OPPONENTI–
E
1
UC AR (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in
Tuglie (LE) alla via N. Sauro n. 70 presso lo studio legale dell'avv. Alessandro
Greco che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
– CONVENUTO OPPOSTO–
All'udienza del 23.12.2024 celebrata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte dalle stesse depositate, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 29.05.2015, RE
LG e LI ON convenivano in giudizio CE AR chiedendo:
“1) dichiarare la nullità del contratto di compravendita per AR De PI del
31 gennaio 2013, rep n. 94 e per l'effetto condannare CE alla restituzione della somma di € 92.000,00 (92mila) oltre interessi ed oltre il risarcimento del danno
patrimoniale e non patrimoniale nella misura di € 35.000,00 (35mila) ovvero in
quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
2) in via gradata per tutte le ragioni dedotte in narrativa e sintetizzate sub $13
lettera B) dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per AR De
PI del 31 gennaio 2013, rep. n. 94 e per l'effetto condannare CE alla
restituzione della somma di € 92.000,00 (92mila) oltre interessi ed oltre il
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di €
35.000,00 (35mila) ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta
di giustizia.
2 3) in via gradata per tutte le ragioni dedotte in narrativa e sintetizzate sub $13
lettera B), accertata l'esistenza di oneri e pesi sulla res, disporre la riduzione del prezzo della compravendita nella misura di € 50.000 (50mila) ovvero in
quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via
equitativa;
oltre alla riduzione del prezzo condannare CE al risarcimento del
danno determinato in € 35 mila, ovvero di quella maggiore o minore somma che
sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa nonché al pagamento della
somma di € 24.827,00 (€ 20.350,00 esclusa iva) oltre interessi e rivalutazione,
importo necessario per completare le opere, emendare i vizi e la mancanza di
qualità, nonché della ulteriore somma di € 7.000,00 quale costo per sanare gli
abusi ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di
causa.
4) ancora in via più subordinata, nel caso di reiezione delle domande di cui
sopra, condannare CE per il mancato completamento della costruzione e per
l'esistenza di vizi e mancanza di qualità al pagamento della somma di €
24.827,00 (€ 20.350,00 esclusa iva) oltre interessi e rivalutazione trattandosi di un debito di valore, nonché al pagamento della somma di € 7.000,00 (costo per sanare gli abusi, salvo maggiori o minori importi) e della somma di €35.000,00
(35mila) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
derivante dall'esistenza dei fattori pregiudizievoli descritti ovvero in quella
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
5) in via subordinata per le ragioni dedotte dichiarare la rescissione del
contratto e per l'effetto condannare il convenuto alla restituzione della somma
3 di € 92 mila, oltre interessi a far tempo dalla data dei singoli pagamenti sino al
soddisfo
6) condannare il convenuto alla restituzione della somma di € 2.000,00
(compenso per la cd. mediazione creditizia) oltre interessi per la causale dedotta
sub £.16
7) condannare il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre
rimborso spese generali, cap ed iva”.
A fondamento delle domande proposte gli attori deducevano in particolare che:
- in data 20.09.2011, dopo aver visto un annuncio pubblicitario con oggetto la
vendita in Sannicola (in realtà, in territorio di Galatone) di una villetta in corso di
costruzione al prezzo di 119.000 euro, concludevano un contratto preliminare di
compravendita con il promittente venditore odierno convenuto;
- nel mese di aprile 2012 gli attori, avendo già versato somme a titolo di acconto
(51.000 euro) sul prezzo pattuito e pur avendo appurato che la villetta in costruzione
non corrispondeva a quella dell'annuncio pubblicitario – in virtù di un frazionamento dell'unico immobile in esso rappresentato – decidevano comunque
di accettare che venissero eseguiti i lavori mancanti e completata l'opera;
a tal fine,
non disponendo della provvista necessaria, le parti sottoscrivevano in data
28.08.2012 una
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