Trib. La Spezia, sentenza 19/07/2024, n. 575

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. La Spezia, sentenza 19/07/2024, n. 575
Giurisdizione : Trib. La Spezia
Numero : 575
Data del deposito : 19 luglio 2024

Testo completo

R.G. n. 299/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa RI Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 299/2020 promossa da:
LA NI, rappresentata e difesa dall'Avv. BUONCRISTIANI DINO che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione
Attrice opponente contro
IC SP S.R.L. rappresentata e difesa dall'Avv. GRECO RAFFAELLA che la rappresenta e difende, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 836/2019- r.g. n. 2271/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia il Tribunale di La Spezia revocare il decreto ingiuntivo n. 836/2019, R.G. 2271/2019 del Tribunale di La Spezia, notificato in data 19 dicembre 2020, dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente a BI SP s.r.l. quale cessionaria del credito di SV S.p.A.;
in subordine, previa ammissione ed assunzione delle prove richieste, voglia accertare e dichiarare la somma effettivamente dovuta in base ai motivi fatti valere e rilevabili anche d'ufficio, essendo l'opponente un consumatore, in particolare dichiarando la nullità delle clausole relative ad interessi moratori e penale, in quanto vessatorie, indeterminate ed eccessive (usurarie), e della clausola sugli interessi corrispettivi, per erronea indicazione del TAEG. Con vittoria di spese ed onorari di lite, di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”.

Parte convenuta ha concluso come segue:
“- Nel merito per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 836/2019;

- In via subordinata nel merito si chiede accertarsi in questa sede la legittimità della pretesa creditoria vantata da BI SP S.r.l., condannando la sig.ra NE NI RI, codice fiscale [...], al pagamento della somma di € 37.185,14, oltre interessi al tasso legale dal 1.1.2019 fino al saldo effettivo, oltre al liquidando compenso del presente procedimento, IVA e C.P.A. e spese anche successive occorrende, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;

pagina 1 di 6 - In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale determinato ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. al 4%, I.V.A. al 22% e spese successive occorrende.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, LA NI AR svolgeva opposizione al decreto ingiuntivo nr. 836/2019 – R.G. 2271/2019 con cui l'intestato Tribunale le aveva ingiunto il pagamento di Euro 37.185,14 oltre a interessi e spese del monitorio in favore di BI SP, la quale si era resa cessionaria del credito originariamente vantato da SV S.p.a. e fondato su contratto di finanziamento n. 917400 sottoscritto dall'opponente in data 3.1.2007 e finalizzato all'acquisto di un'autovettura. Finanziamento da rimborsarsi mediante corresponsione di 60 rate mensili di Euro
417,90 ciascuna, per un importo erogato di Euro 19.610,00;

A sostegno dell'opposizione, l'attrice precisava di aver acquistato un'autovettura Fiat Multipla presso la concessionaria Rossi Leauto S.r.l.in Massa in data 16.1.2007 e di aver in tale occasione richiesto un finanziamento finalizzato all'acquisto del veicolo. Quest'ultimo, in seguito ad alcuni vizi e difetti, era stato restituito al concessionario, che si era impegnato a ricollocare il veicolo, al fine di permettere all'opponente di provvedere anticipatamente all'estinzione del finanziamento. Ad ottobre 2009 il veicolo era stato trasferito a terzi e l'opponente aveva versato a SV la somma di Euro 1.500,00 in contanti (come da ricevuta allegata al doc. 5) oltre al ricavato della vendita, al fine di estinguere il finanziamento.
Parte attrice eccepiva dunque di aver estinto il proprio debito già nel 2009, sebbene dall'estratto conto prodotto da IC non si desse atto né del pagamento di Euro 1.500,00 in contanti né del versamento alla creditrice del ricavato della vendita del veicolo.
L'attrice eccepiva inoltre la violazione delle regole di buona fede e correttezza ed il concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art 1227 c.c. poiché nel decennio successivo alla compravendita del veicolo non le era mai stato inviato un sollecito o una diffida, il che le aveva impedito di reperire idonea documentazione al fine di comprovare l'estinzione del proprio debito, in quanto la concessionaria e le società che si erano occupate del trasferimento del veicolo a terzi, interpellate, avevano eccepito che era decorso il termine decennale di tenuta obbligatoria delle scritture contabili ex art 2220 c.c. e di non avere a disposizione alcuna documentazione comprovante la restituzione e cessione del veicolo e le relative operazioni contabili.
Nel merito, ulteriormente, l'attrice eccepiva l'errata indicazione del TAEG dal contratto di finanziamento, per non avere la finanziaria compreso nel calcolo del tasso anche i costi della copertura assicurativa, nonché l'illegittima applicazione di interessi indeterminati e l'addebito di costi non espressamente previsti nel contratto di finanziamento.
Costituitasi in giudizio, BI SP contestava l'eccepita estinzione del debito e che le vicende intercorse tra acquirente del veicolo e concessionaria (in punto di vizi del bene acquistato) non erano state comunicate alla finanziaria. Evidenziava come l'importo richiesto dall'opponente fosse stato erogato mediante assegno bancario non trasferibile emesso in favore della concessionaria Rossi Leauto
S.r.l., con impegno dell'acquirente LA NI al rimborso delle rate pattuite.
Secondo la convenuta opposta, poiché controparte- anziché avvalersi delle garanzie sulla vendita per vizi del bene- aveva deciso di vendere direttamente la propria automobile, avvalendosi dei contatti della concessionaria, si era instaurato tra le parti un nuovo (e diverso) rapporto, che esulava delle pagina 2 di 6
obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento n.
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