Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/09/2024, n. 837

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/09/2024, n. 837
Giurisdizione : Trib. Lamezia Terme
Numero : 837
Data del deposito : 17 settembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1253 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 20.3.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA AR ED CO (C.F. [...]9), in proprio e in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliata in Catanzaro, corso Mazzini n. 74, presso lo studio dell'avv. Elena Mancuso, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Simona Riga, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE CONTRO
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (C.F./P.I. 00920451002), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, piazza del Lavoro n. 3, presso lo studio dell'avv. Roberto Franco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;

OPPOSTA E CON CRIO SPV 4 S.R.L. (C.F. 04908690268), in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale mandataria la LINK FINANZIARIA S.R.L. (P.I. 14992181009), elettivamente domiciliata in Cosenza, via Beato Umile n. 14, presso lo studio dell'avv. Alessandra Villecco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;

INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 264/2019 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 21.5.2019, depositato il 23.5.2019 e notificato il 21.6.2019.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter
c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. chiedeva all'intestato Tribunale di ingiungere a AR RE CO, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, il pagamento della somma di euro 86.211,04, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, relativamente agli scoperti inerenti i rapporti bancari intercorsi tra la debitrice e l'istituto di credito. Il Tribunale di Lamezia Terme ingiungeva, pertanto, a AR RE CO di pagare, la somma anzidetta, con il decreto ingiuntivo n. 264/2019 del 21.5.2019 depositato il 23.5.2019.
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Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione AR RE CO, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, la quale, nel merito, deduceva la carenza dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità del credito azionato in monitorio, eccependo, in particolare: 1) l'anatocismo in ordine ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito;
2) l'illegittimità del superamento dei tassi-soglia antiusura previsti dalla legge 108/1996;
3) la nullità e/o inefficacia delle clausole disciplinanti la FID, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, per violazione degli obblighi di trasparenza ex art. 118 UB e conseguente illegittimità dei relativi addebiti;
4) la nullità e/o inefficacia delle clausole disciplinanti la CIV, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, per violazione degli obblighi di trasparenza ex art. 118 UB e conseguente illegittimità dei relativi addebiti;
5) l'illegittimità delle spese di tenuta del conto. Sulla scorta di tali deduzioni l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, contrariis rejectis: in via principale e nel merito: 1) dichiarare nullo e/o illegittimo e, per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 264/2019 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 23.5.2019 nel procedimento monitorio R.G. n. 318/2019 per la carenza dei requisiti dell'indeterminatezza ed esigibilità del credito ex art. 474 c.p.c. secondo le argomentazioni di cui in premessa e, per l'effetto, 2) accertare e dichiarare in ordine al conto n. 1649 la nullità dell'anatocismo e della capitalizzazione ex art. 1283 c.c., con eliminazione delle relative partite annotate a debito della correntista a titolo di interessi anatocistici dal 1.1.2014 sino al 30.9.2016;
3) dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia delle annotazioni a debito, con conseguente eliminazione delle relative partite annotate, di tutte le commissioni (FID e/o ogni altro tipo di commissione, comunque denominata, CIV), applicate dalla banca sul c/c in questione anche oltre il termine di 150 gg. dalla data di pubblicazione sulla G.U. (28.1.2009), stabilito dall'art. 2 bis, comma 3, della legge n. 2/2009, ovvero in violazione delle Leggi 214/2011, 27/2012 e 62/2012 e dei relativi decreti convertiti nelle suddette leggi e la nullità e/o inefficacia delle commissioni applicate in violazione dell'art. 117 bis UB, secondo le argomentazioni di cui in premessa;
per l'effetto 4) dichiarare la nullità del computo e dell'addebito di commissioni di FID e CIV e di ogni altra commissione effettuata per tutta la durata del rapporto, ai sensi dell'art. 117 TULB, comma 7, perché prive di causa, in quanto utilizzate dalla Banca a proprio favore come un interesse aggiuntivo, ovvero, per mancanza dell'oggetto e/o dell'accordo delle parti sul metodo di determinazione e di calcolo e/o perché indeterminate ovvero indeterminabili ex ante sia per l'oggetto dell'obbligazione che per il metodo di determinazione e/o di calcolo, in violazione degli articoli 1418, 1325 e 1346 cod. civ., secondo le motivazioni di cui in premessa e disporre eliminazione delle relative partite annotate a debito della correntista;
5) dichiarare la nullità ex art. 1418-1325-1346 cod. civ. perché non esplicitamente ovvero validamente convenute per iscritto ex art 117 TULB, ovvero per difetto della causa e/o dell'oggetto, di tutte le annotazioni di fatto eseguite trimestralmente dalla Banca sul conto sopra menzionato, con valuta fittiziamente antergata a suo favore per le poste in dare e postergata a sfavore della cliente società per le poste in avere, rettificando e dichiarando valida ed operante tra le parti la sola valuta corrispondente dal giorno in cui la Banca, rispettivamente, ha di fatto realmente acquistato (o avrebbe dovuto acquistare) o perduto (ovvero avrebbe dovuto perdere) la disponibilità effettiva del danaro e disponendo che vengano azzerati dal saldo tutti i giorni di valuta fittizia applicata dalla Banca che risulteranno per tutta la durata del rapporto;
6) accertare e dichiarare, la non effettiva applicazione della pari periodicità degli interessi con riferimento alla tipologia di operazione
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dell'apertura di credito nella quale non è prevista l'inclusione di partite a credito del correntista ma solo rimesse ripristinatorie del credito messo a disposizione, con connessa evidente dilatazione dell'asimmetria contrattuale, secondo le ragioni esposte in parte motiva;
7) accertare e dichiarare operante la sanzione ex art 1815, comma 2, cod. civ. e art 644 c.p. e art 1284 cod. civ. in caso di accertata usura trimestrale a mezzo di consulenza contabile per intervenute oscillazioni del tasso a seguito dell'esercizio dello jus variandi operato dalla Banca e, per l'effetto, 8) disporre l'azzeramento degli interessi per i periodi di sconfinamento del TSU che saranno rilevati, con conseguente eliminazione delle relative partite dal conto, secondo le più ampie argomentazioni di cui in parte motiva;
in subordine, disporre tramite operazione di cimatura l'adeguamento al TSU del tasso superiore che dovesse essere rilevato, a titolo di usura sopravvenuta;
9) accertare e dichiarare l'arbitrarietà degli addebiti effettuati dalla Banca in virtù dell'eccepita invalidità delle predette clausole come esaminate in premessa e per le motivazioni ivi ampiamente addotte e, per l'effetto, 10) disporne la decurtazione dal saldo del conto, con eliminazione delle relative partite e conseguente rettifica del saldo in virtù delle risultanze della invocata CTU;
11) dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. 280095, per mancata allegazione del contratto da parte dell'istituto opposto, per l'effetto 12) dichiarare e statuire in ordine all'assenza d'ogni addebito e accredito d'interessi, spese, commissioni e qualsiasi forma di capitalizzazione degli stessi;
13) disporre il ricalcolo delle rispettive poste partendo dal saldo 0, in mancanza dell'avversa produzione di tutti gli estratti conto. Con espressa riserva di inoltrare le medesime richieste di cui al conto n. 1649 nella denegata ipotesi in cui l'Istituto opposto dovesse adempiere all'onere allegatorio e probatorio su di esso incombente”;
il tutto con il successo delle spese di lite da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si costituiva in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. la quale contestava tutti i motivi di opposizione ex adverso formulati, chiedendone il rigetto nel merito con la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e la liquidazione a suo vantaggio delle spese di processo. Con ordinanza del 18.5.2020 il Tribunale respingeva la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto avanzata dalla banca convenuta. Con comparsa del 17.10.2022 interveniva nel giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la Link Finanziaria s.r.l. in qualità di mandataria della Crio SPV 4 s.r.l., quale cessionaria del credito oggetto di causa da parte della Banca Nazionale del Lavoro, che ribadiva le conclusioni e difese rassegnate dalla originaria banca opposta. La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e attraverso CTU contabile ed era trattenuta in decisione all'udienza del 20.3.2024 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta con note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127 ter c.p.c.), previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va
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