Trib. Modena, sentenza 27/11/2024, n. 1713

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 27/11/2024, n. 1713
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 1713
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. ssa E R PRESIDENTE REL.
DOTT. ssa S Z GIUDICE
DOTT. E B GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4816 del ruolo generale degli
affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in PIAZZA MARTIRI, 57 41012 C, presso lo studio
dell'avv. MELATO CATERINA, rappresentata e difesa dall'avv. MELATO
CATERINA
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA C. BATTISTI N. 63 41121 MODENA, presso lo studio
dell'avv. R M, rappresentato e difeso dall'avv.
R M
RESISTENTE
1


E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente (nata il [...] in [...]) premesso di Parte_1
avere contratto matrimonio il 2.09.2017 con , che CP_1
dall'unione è nato un figlio, prima del matrimonio, in data Per_1
25.09.2015, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dal coniuge.
Ha domandato, inoltre, l'affido condiviso del figlio con frequentazione con
il padre due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola fino alle ore 21, ed a
week end alternati;
l'assegnazione della casa familiare;
un contributo a carico
del padre per il mantenimento del figlio di €. 500 mensili oltre al 50% delle
spese straordinarie ed infine un contributo per sé di euro 250 mensili.
Il resistente si è costituito concordando nella domanda di separazione ma
chiedendo che, all'esito di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad
accertare la capacità genitoriale propria e della sig.ra (ed in Parte_1
particolare la possibile configurazione della cosiddetta “sindrome da
alienazione parentale” perpetrata ai propri danni) siano valutate le modalità
di affido e di collocamento del minore ritenute più congrue nonché il
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calendario di visite, disponendo il collocamento prevalente del minore
presso il padre e l'assegnazione della casa coniugale a sé;
in subordine, ha
domandato la collocazione paritaria presso l'uno e l'altro genitore;
ha infine
chiesto che sia rigettata la domanda di mantenimento proposta dalla moglie.
Con ordinanza in data 26.01.2024 questo Tribunale, recependo istanza
congiunta dei genitori, ha affidato il figlio minore in modo condiviso agli
stessi, collocato assieme la madre, cui è stata assegnata la casa Per_1
coniugale e onerato il padre di versare alla stessa euro 400,00 mensili a titolo
di mantenimento ordinario del bambino, e di farsi carico del 50% delle
spese straordinarie, nonché di versare €. 150 mensili alla sig.ra a Parte_1
titolo di assegno di mantenimento.
Quanto agli incontri padre-figlio, è stato stabilito che il padre potesse vedere
e tenere con sé due pomeriggi a settimana, con la vigilanza del Per_1
Servizio Sociale cui è stata devoluta la redazione di una relazione.
Il minore nato il [...], non è stato ascoltato, risultando Per_1
l'incombente superfluo ex art. 473-bis. 4, secondo comma, c.p.c. vuoi in
ragione della sua tenera età, vuoi alla luce delle esaustive informazioni
pervenute dal Servizio sociale, di cui si dirà tra breve, che a più riprese ha
interagito con il bambino riferendone il forte disagio.
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata,
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente
l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di
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conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti
difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile
frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base del comportamento
mantenuto - antecedentemente all'incardinarsi del presente procedimento –
dalle parti che addivenivano alla concorde decisione di porre termine alla
convivenza coniugale.
Vanno rigettate le reciproche domande di addebito della separazione
essendo evidente dalle allegazioni di entrambe le parti e dalle reciproche
accuse di gravi comportamenti (che hanno trovato piena conferma nella
relazione del Servizio Sociale) che il deterioramento del rapporto coniugale
non può dirsi ascrivibile all'uno o all'altro dei membri della coppia.
Per ciò che concerne l'affidamento e la collocazione di si deve Per_1
rilevare che dall'ultima relazione del Servizio sociale di Unione delle Terre
d'Argine è emerso che il minore ha condiviso con gli operatori i propri
dubbi e timori e ciò che non lo fa stare bene, ma anche i desideri, che “se
non ascoltati dai genitori rischiano di trasformarsi in emozioni inascoltate,
causando possibili blocchi di comportamento, apprendimento o peggio
trasformarsi in sintomi corporei (come già successo in passato)”.
I Servizi ritengono, inoltre, che se non affrontata consapevolmente la
conflittualità tra i genitori possa nuovamente riattivare la sintomatologia già
manifestata in passato da anche se attualmente la relazione degli Per_1
insegnanti non evidenzia preoccupazioni sullo stato di benessere del minore.
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Egli appare tuttora "oggetto del contendere" tra i genitori, che faticano a
trovare una comunicazione condivisa e rispettosa nel suo superiore
interesse.
In particolare, è stato segnalato il comportamento riprovevole del , il CP_1
quale ha rifiutato i calendari ed ha audioregistrato degli incontri, assumendo
così un atteggiamento volto a rivendicare prioritariamente i propri diritti
paterni, svalutando le indicazioni degli operatori e poco in ascolto rispetto ai
possibili rischi che la conflittualità può causare al benessere di Per_1
Molto preoccupante, altresì, che il
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